Art. 104 
 
         Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro 
 
  1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7-bis, dopo le parole «le  sue  regole  fondamentali»
sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita'
similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano  indurre
una medesima aspettativa di vincita.»; 
    b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente: 
      «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
e' determinata  la  base  imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,   e   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
da emanare entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi
connessi  al  gioco  d'azzardo  sono  definite  le  regole   tecniche
finalizzate alla produzione  degli  apparecchi  di  cui  al  comma  7
nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,
cosi' come definiti dalla normativa vigente»; 
    c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi»
sono inserite le seguenti: «di modico valore»; 
    d) il comma 7-quinquies e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 110 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 110 (Tabella). - 1. In tutte le sale da  biliardo
          o da gioco e  negli  altri  esercizi,  compresi  i  circoli
          privati,   autorizzati   alla   pratica   del    gioco    o
          all'installazione di apparecchi da  gioco,  e'  esposta  in
          luogo visibile una tabella, predisposta  ed  approvata  dal
          questore e vidimata dalle autorita' competenti al  rilascio
          della licenza, nella quale sono indicati, oltre  ai  giochi
          d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore  ritenga  di
          vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni  ed
          i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale  da
          biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
          costo della singola partita ovvero quello orario. 
              2. Nella tabella di cui al comma 1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
              3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
          7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma  7,   alle   attivita'   di   spettacolo   viaggiante
          autorizzate ai  sensi  dell'art.  69,  nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
              4. L'installazione e l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
              5. Si considerano  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di  cui  all'art.  14  bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640   e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          gli elementi di abilita' o  intrattenimento  sono  presenti
          insieme  all'elemento  aleatorio  insieme  con   l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro, erogate dalla macchina  [in  monete  metalliche].  Le
          vincite,   computate   dall'apparecchio   in    modo    non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
                b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
          all'art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre   1972,   n.   640   e   successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'art.  17  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,  tenendo
          conto delle specifiche condizioni di mercato: 
                  1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita; 
                  2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da
          destinare a vincite; 
                  3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione
          delle vincite; 
                  4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                  5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                  6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              7. Si considerano, altresi' apparecchi e  congegni  per
          il gioco lecito: 
                a)   quelli   elettromeccanici   privi   di   monitor
          attraverso i quali il giocatore  esprime  la  sua  abilita'
          fisica, mentale o  strategica,  attivabili  unicamente  con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusionedella partita, premi consistenti in prodotti  di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
                [b) quelli automatici, semiautomatici ed  elettronici
          da trattenimento o da gioco di  abilita'  che  si  attivano
          solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore  non
          superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro,  nei
          quali  gli  elementi  di  abilita'  o  trattenimento   sono
          preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che  possono
          consentire  per  ciascuna  partita,  subito  dopo  la   sua
          conclusione,  il  prolungamento  o  la  ripetizione   della
          partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal  1º  gennaio
          2003, gli apparecchi di cui alla presente  lettera  possono
          essere impiegati solo se denunciati ai sensi  dell'art.  14
          bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 640, e successive modificazioni,  e  se  per  essi
          sono state assolte le  relative  imposte.  Dal  1º  gennaio
          2004,   tali   apparecchi   non   possono   consentire   il
          prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non  ne
          sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
          gioco lecito, essi sono rimossi. Per la  conversione  degli
          apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni;] 
                c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
          o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro. 
                c-bis)   quelli,   meccanici   ed    elettromeccanici
          differenti dagli apparecchi di cui alle lettere  a)  e  c),
          attivabili  con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri
          strumenti  elettronici   di   pagamento   e   che   possono
          distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
          conclusione della partita; 
                c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici,  per  i
          quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione  di
          denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
              7 bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7  non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali nonche'  tutti  i  giochi
          che, per modalita' similari con quelle consentite ai  sensi
          del comma 6, possano indurre una  medesima  aspettativa  di
          vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla  lettera
          b) dello stesso comma e per i quali entro  il  31  dicembre
          2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui  all'art.  14
          bis, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 640 e  successive  modificazioni,  tale
          disposizione si applica dal 1° maggio 2004. 
              7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  determinata  la  base  imponibile   forfetaria
          dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'art.  14-bis,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 640, e  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare  entro
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, al  fine  di  garantire  la  prevenzione  dei
          rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le  regole
          tecniche finalizzate alla produzione  degli  apparecchi  di
          cui al comma 7 nonche' la  regolamentazione  amministrativa
          dei  medesimi,  ivi  compresi  i  parametri   numerici   di
          apparecchi installabili nei punti di  offerta,  cosi'  come
          definiti dalla normativa vigente. 
              7-quater. Gli apparecchi di cui al  comma  7  non  sono
          utilizzabili per manifestazioni a premio  disciplinate  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430;  i  premi  ammissibili
          sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
          cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui  al
          comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente,  anche  in  forma
          cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore  non
          convertibili  in  alcun  modo  in  denaro   o   per   nuove
          partecipazioni al gioco all'interno del medesimo  punto  di
          vendita. 
              7-quinquies. Abrogato. 
              8. - 8-bis. 
              9.   In   materia   di   apparecchi   e   congegni   da
          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni: 
                a)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche  ed
          alle  prescrizioni  indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle
          disposizioni di legge ed amministrative attuative di  detti
          commi, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; 
                b)  chiunque  produce  od  importa,  per   destinarli
          all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni  di
          cui ai commi 6 e  7  sprovvisti  dei  titoli  autorizzatoli
          previsti dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per
          ciascun apparecchio; 
                c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
                d) chiunque, sul territorio  nazionale,  distribuisce
          od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatoli  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
                e) nei casi di reiterazione di una  delle  violazioni
          di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d),  e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatoti  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
                f) nei casi in cui i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio. 
                f-bis)   chiunque,    sul    territorio    nazionale,
          distribuisce o installa apparecchi e  congegni  di  cui  al
          presente art.  o  comunque  ne  consente  l'uso  in  luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli  e  associazioni
          di   qualunque   specie   non   muniti   delle   prescritte
          autorizzazioni, ove previste, e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  1.500  a  15.000  euro  per
          ciascun apparecchio; 
                f-ter)   chiunque,    sul    territorio    nazionale,
          distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
          pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed  associazioni
          di  qualunque  specie  di  apparecchi  videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. 
                f-quater)   chiunque,   sul   territorio   nazionale,
          produce,  distribuisce  o  installa  o  comunque  mette   a
          disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o  in
          circoli o  associazioni  di  qualunque  specie,  apparecchi
          destinati,  anche  indirettamente,  a  qualunque  forma  di
          gioco, anche di natura promozionale, non  rispondenti  alle
          caratteristiche di cui ai commi 6 e 7,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a  50.000  euro
          per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
          trenta a sessanta giorni. 
                9 bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi  dell'art.
          20 quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Nel
          provvedimento di confisca e' disposta la distruzione  degli
          apparecchi e dei congegni, con le modalita'  stabilite  dal
          provvedimento stesso. 
                9 ter. [Per la violazione del divieto di cui al comma
          8 il rapporto e' presentato  al  prefetto  territorialmente
          competente in relazione al luogo in cui e'  stata  commessa
          la violazione]. Per le violazioni previste dal comma  9  il
          rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio  regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
                9 quater. Ai  fini  della  ripartizione  delle  somme
          riscosse per le pene  pecuniarie  di  cui  al  comma  9  si
          applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio  1951,
          n. 168. 
                10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma  9  e'
          titolare di  licenza  ai  sensi  dell'art.  86,  ovvero  di
          autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge  25  agosto
          1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese  per
          un  periodo  da  uno  a  trenta  giorni  e,  in   caso   di
          reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'art.  8  bis
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita' previste dall'art. 19 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616,  e  successive
          modificazioni. I medesimi provvedimenti sono  disposti  dal
          questore nei confronti dei titolari della  licenza  di  cui
          all'art. 88. 
                11.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'art.  100,   il
          questore, quando sono riscontrate violazioni  di  rilevante
          gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
          ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la  licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria.»