Art. 105 
 
                  Lotteria degli scontrini cashless 
 
  1. All'articolo 141, del decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse
disponibili sullo stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma  542,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020,  sono  interamente  destinate
alle spese amministrative e di comunicazione connesse  alla  lotteria
degli scontrini. 
    1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis
sono  gestite,  d'intesa  con  il  dipartimento  delle  finanze,  dal
dipartimento  dell'Amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  quale,
nell'ambito delle predette risorse e nel limite  massimo  complessivo
di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al  1°
ottobre 2020, di personale assunto con contratti di  lavoro  a  tempo
determinato fino a sei unita', con una  durata  massima  di  quindici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  141  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 141 (Lotteria dei corrispettivi). -  1.  All'art.
          1, comma  540,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
          all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal  1°
          luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal
          1° gennaio 2021". 
              1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal  comma  1,
          le  risorse  disponibili  sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'art.
          1, comma 542, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  per
          l'anno  2020,  sono  interamente   destinate   alle   spese
          amministrative e di comunicazione  connesse  alla  lotteria
          degli scontrini. 
              1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di  cui  al
          comma 1-bis sono  gestite,  d'intesa  con  il  dipartimento
          delle  finanze,   dal   dipartimento   dell'Amministrazione
          generale,  del  personale  e  dei  servizi  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze il quale,  nell'ambito  delle
          predette  risorse  e  nel  limite  massimo  complessivo  di
          240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente
          al 1° ottobre 2020, di personale assunto con  contratti  di
          lavoro a tempo determinato  fino  a  sei  unita',  con  una
          durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il  31
          dicembre 2021, per un importo massimo di  40.000  euro  per
          ciascun incarico.»