Art. 106 
 
          Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole 
 
  1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il  testo  dell'art.  136-bis  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 136-bis (Rivalutazione dei beni delle cooperative
          agricole). - 1. Le cooperative agricole e i  loro  consorzi
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  18
          maggio  2001,  n.   228,   in   possesso   delle   clausole
          mutualistiche di  cui  all'art.  2514  del  codice  civile,
          possono rivalutare i beni indicati dal comma 696  dell'art.
          1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  alle  condizioni
          stabilite dal comma 697 del  medesimo  art.  1,  fino  alla
          concorrenza   delle   perdite   dei   periodi    precedenti
          computabili in diminuzione del reddito ai  sensi  dell'art.
          84 del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza  assolvere  alle
          imposte sostitutive di cui ai commi 698 e  699  del  citato
          art. 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del  70  per
          cento del loro ammontare. Le perdite  utilizzate  ai  sensi
          del  presente  comma  non  possono  essere  utilizzate   in
          diminuzione del reddito ai sensi del  citato  art.  84  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986. 
              2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 2,3 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
          1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto. 
              3. Le disposizioni del presente art. si  applicano  nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.»