Art. 107 Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente 1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»; b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. 1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di quelle dei singoli contratti. 2. All'art. 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,"; b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria". 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing e della societa' di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto. 3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente. 3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. 3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 settembre 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa' di locazione a lungo termine. 3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»