Art. 107 
 
Differimento del termine di versamento  della  tassa  automobilistica
per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente 
 
  1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite
dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole  «31  luglio  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»; 
    b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio
          2009,   n.   99   (Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  7  (Semplificazione  e  razionalizzazione  della
          riscossione della  tassa  automobilistica  per  le  singole
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano).  -
          1. Al fine di semplificare e razionalizzare la  riscossione
          della  tassa  dovuta  su  veicoli  concessi  in   locazione
          finanziaria  o  in  locazione   a   lungo   termine   senza
          conducente, le singole regioni e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzate  a  stabilire  le
          modalita'  con  le  quali  le  imprese  concedenti  possono
          provvedere  ad  eseguire  cumulativamente,  in  luogo   dei
          singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute  per
          i  periodi  di  tassazione  compresi   nella   durata   dei
          rispettivi contratti. 
              1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto  di
          locazione di veicoli a lungo termine  senza  conducente  si
          intende il contratto di durata pari o  superiore  a  dodici
          mesi. Se lo stesso  veicolo  e'  oggetto  di  contratti  di
          locazione  consecutivi  di  durata  inferiore  a  un   anno
          conclusi fra le stesse parti, comprese  le  proroghe  degli
          stessi, la durata del contratto  e'  data  dalla  somma  di
          quelle dei singoli contratti. 
              2. All'art. 5, ventinovesimo comma,  del  decreto-legge
          30 dicembre 1982, n. 953,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) nel primo periodo, dopo la  parola:  "proprietari"
          sono inserite le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti  con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
          locazione finanziaria,"; 
                b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari"
          sono  inserite  le  seguenti:  ",  gli  usufruttuari,   gli
          acquirenti con patto  di  riservato  dominio,  nonche'  gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria". 
              2-bis.  A  decorrere   dal   1°   gennaio   2016,   gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla  base
          del contratto annotato al PRA e fino alla data di  scadenza
          del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
          gli utilizzatori di veicoli in locazione  a  lungo  termine
          senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al  sistema
          informativo  di  cui  all'art.   51,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,
          secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e  3-quater  del
          presente  articolo,  sono  tenuti  in  via   esclusiva   al
          pagamento della tassa automobilistica con decorrenza  dalla
          data di sottoscrizione del contratto e fino  alla  scadenza
          del medesimo; e' configurabile la responsabilita'  solidale
          della societa' di leasing e della societa' di  locazione  a
          lungo  termine  senza  conducente  solo  nella  particolare
          ipotesi in cui queste  abbiano  provveduto,  in  base  alle
          modalita'  stabilite  dall'ente  competente,  al  pagamento
          cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute
          per i periodi compresi nella durata del contratto. 
              3.  La   competenza   ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a
          lungo termine del veicolo senza conducente. 
              3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza
          nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli  concessi
          in locazione a lungo  termine  senza  conducente  le  somme
          dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro
          il 31 ottobre  2020  senza  l'applicazione  di  sanzioni  e
          interessi. 
              3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati
          necessari  all'individuazione  dei   soggetti   tenuti   al
          pagamento della  tassa  automobilistica  sono  acquisiti  a
          titolo non oneroso, secondo le modalita' di  cui  al  comma
          3-quater del presente articolo, al sistema  informativo  di
          cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26  ottobre
          2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre  2019,  n.  157,  e  confluiscono  negli   archivi
          dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano al fine  di  consentire  il
          corretto svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa
          automobilistica  ai  sensi  dell'art.  17  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449. 
              3-quater. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  30
          settembre 2020, sentiti il gestore del sistema  informativo
          di cui all'art.  51,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  26
          ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle  entrate,
          previo parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  sono  definite  le  modalita'  operative  per
          l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del  presente
          articolo,  anche  attraverso   il   coinvolgimento   e   la
          collaborazione  delle  associazioni  rappresentative  delle
          societa' di locazione a lungo termine. 
              3-quinquies. Dall'attuazione  del  comma  3-quater  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.»