Art. 108 
 
                        Maggiorazione ex-Tasi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:  al  comma  755  le  parole  «da
adottare ai  sensi  del  comma  779,»  sono  soppresse  e  le  parole
«dell'1,06 per cento di cui al comma 754  sino  all'1,14  per  cento»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  aggiuntiva  massima
dello 0,08 per cento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo del comma 755 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 754. Omissis. 
              755. A decorrere  dall'anno  2020,  limitatamente  agli
          immobili non esentati  ai  sensi  dei  commi  da  10  a  26
          dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
          con  espressa   deliberazione   del   consiglio   comunale,
          pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
          del Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del
          comma  767,  possono  aumentare  ulteriormente   l'aliquota
          massima nella misura  aggiuntiva  massima  dello  0,08  per
          cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo  per
          i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.
          1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
          applicata per l'anno 2015 e confermata fino  all'anno  2019
          alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della  legge
          n. 208 del 2015. I comuni  negli  anni  successivi  possono
          solo ridurre la maggiorazione di  cui  al  presente  comma,
          restando  esclusa  ogni  possibilita'  di   variazione   in
          aumento. 
              Omissis.»