Art. 109 
 
                    Proroga esonero TOSAP e COSAP 
 
  1. All'articolo 181  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
  a-bis) al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «15 ottobre 2020»; 
  a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «46,88 milioni»; 
    b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il  Fondo
di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementato  dell'importo  di  42,5  milioni  di  euro.  Alla
ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  All'onere
derivante del presente articolo, pari a 76,88  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo 114  e,  quanto  a  34,38  milioni  di  euro,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 181 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato  dal  presente
          articolo, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'art.
          64. 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.