Art. 110 
 
              Rivalutazione generale dei beni d'impresa 
                     e delle partecipazioni 2020 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al  comma  1,  puo'  essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata  nel
relativo inventario e nella nota integrativa. Le  imprese  che  hanno
l'esercizio non coincidente con l'anno  solare  possono  eseguire  la
rivalutazione nel bilancio o  rendiconto  relativo  all'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  a
condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1
risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. 
  3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 6. 
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella  misura  del  3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in  un
massimo di tre rate di pari importo di  cui  la  prima  con  scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I  del  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una  riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo'  essere  affrancata
ai sensi del comma 3. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  73  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              «Art.  73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
                c)  gli  enti  pubblici  e  privati   diversi   dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                d) le societa' e gli enti di  ogni  tipo  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              Omissis.» 
              -  Il  testo  dell'art.  2426  del  codice  civile   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 60. 
              - Si riporta il testo della sezione II del Capo I della
          legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia  fiscale)
          che comprende gli articoli da 10 a 16: 
              «Art. 10 (Ambito di applicazione della  rivalutazione).
          - 1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere  a)
          e b), del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 possono, anche in  deroga  all'art.  2426  del
          codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
          in materia, rivalutare i beni materiali e  immateriali  con
          esclusione di quelli alla cui produzione o al  cui  scambio
          e'   diretta   l'attivita'   di   impresa,    nonche'    le
          partecipazioni  in  societa'  controllate  e  in   societa'
          collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice   civile
          costituenti  immobilizzazioni,  risultanti   dal   bilancio
          relativo all'esercizio in corso alla data del  31  dicembre
          2002.» 
              «Art.   11   (Modalita'    di    effettuazione    della
          rivalutazione). - 1. La rivalutazione di  cui  all'art.  10
          deve   essere   eseguita   nel   bilancio   o    rendiconto
          dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo  art.
          10,  per  il  quale  il  termine  di   approvazione   scade
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, deve riguardare tutti i  beni  appartenenti
          alla stessa categoria omogenea e deve essere  annotata  nel
          relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
          intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
          i beni mobili iscritti in pubblici registri. 
              2. I valori iscritti in  bilancio  e  in  inventario  a
          seguito della rivalutazione  non  possono  in  nessun  caso
          superare i valori effettivamente attribuibili ai  beni  con
          riguardo  alla  loro  consistenza,  alla   loro   capacita'
          produttiva,   all'effettiva   possibilita'   di   economica
          utilizzazione nell'impresa, nonche' ai  valori  correnti  e
          alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati  italiani
          o esteri. 
              3. Gli amministratori e il  collegio  sindacale  devono
          indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri  seguiti
          nella  rivalutazione  delle  varie  categorie  di  beni   e
          attestare che la rivalutazione  non  eccede  il  limite  di
          valore di cui al comma 2. 
              4. Nell'inventario relativo  all'esercizio  in  cui  la
          rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche  il
          prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
          conformita' a precedenti leggi di rivalutazione,  dei  beni
          rivalutati.» 
              «Art. 12  (Imposta  sostitutiva).  -  1.  Sui  maggiori
          valori dei beni iscritti in bilancio, di cui  all'art.  11,
          e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive pari al  19  per  cento  relativamente  ai  beni
          ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni
          non ammortizzabili. 
              2. L'imposta sostitutiva  deve  essere  versata  in  un
          massimo di tre rate annuali di pari importo: la  prima  con
          scadenza entro il termine  previsto  per  il  versamento  a
          saldo  delle  imposte  sui  redditi  relative  al   periodo
          d'imposta con riferimento  al  quale  la  rivalutazione  e'
          eseguita;  le  altre  con   scadenza   entro   il   termine
          rispettivamente previsto per il versamento  a  saldo  delle
          imposte  sui  redditi   relative   ai   periodi   d'imposta
          successivi.  Gli  importi   da   versare   possono   essere
          compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio  1997,
          n. 241 recante norme di semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
          rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
          misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al
          versamento  di  ciascuna  rata   successiva   alla   prima.
          L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo
          attivo ed e' indeducibile. 
              3. Il maggior valore attribuito  ai  beni  in  sede  di
          rivalutazione  si  considera  riconosciuto  ai  fini  delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive a  decorrere  dall'esercizio  nel  cui
          bilancio la rivalutazione e' eseguita.» 
              «Art. 13 (Contabilizzazione della rivalutazione). -  1.
          Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite  ai
          sensi degli articoli  10  e  11  deve  essere  imputato  al
          capitale o accantonato in una  speciale  riserva  designata
          con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
          diversa utilizzazione. 
              2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
          essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
          dei commi secondo  e  terzo  dell'  art.  2445  del  codice
          civile. In caso di utilizzazione della riserva a  copertura
          di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
          fino a quando la riserva non e' reintegrata  o  ridotta  in
          misura  corrispondente  con  deliberazione   dell'assemblea
          straordinaria, non applicandosi le disposizioni  dei  commi
          secondo e terzo dell' art. 2445 del codice civile. 
              3. Se il saldo attivo viene attribuito  ai  soci  o  ai
          partecipanti mediante riduzione della riserva prevista  dal
          comma 1 ovvero mediante riduzione del  capitale  sociale  o
          del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale,  le  somme
          attribuite   ai   soci   o   ai   partecipanti,   aumentate
          dell'imposta   sostitutiva   corrispondente   all'ammontare
          distribuito, concorrono a  formare  il  reddito  imponibile
          della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
          o dei partecipanti. 
              4. Ai fini del comma 3 si considera  che  le  riduzioni
          del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
          riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte  in
          bilancio a norma  di  precedenti  leggi  di  rivalutazione,
          abbiano  anzitutto  per  oggetto,  fino  al  corrispondente
          ammontare, la parte del capitale formata con  l'imputazione
          di tali riserve. 
              5. Nell'esercizio in cui si verificano  le  fattispecie
          indicate nel comma  3,  al  soggetto  che  ha  eseguito  la
          rivalutazione e' attribuito un credito  d'imposta  ai  fini
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
          all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art.  12,
          comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 
              6. Agli effetti delle disposizioni di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   466   e   successive
          modificazioni, recante  norme  di  riordino  delle  imposte
          personali   sul   reddito   al   fine   di   favorire    la
          capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di  cui  al
          comma 1 concorre a formare la  variazione  in  aumento  del
          capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio  in
          cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.» 
              «Art. 14 (Riconoscimento  fiscale  di  maggiori  valori
          iscritti in bilancio). - 1. Le  disposizioni  dell'art.  12
          possono essere applicate  per  il  riconoscimento  ai  fini
          dell'imposta   sul   reddito   delle    persone    fisiche,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   dei
          maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui  al  comma  1
          dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10. 
              2. L'importo corrispondente ai maggiori valori  di  cui
          al comma 1  e'  accantonato  in  apposita  riserva  cui  si
          applica la disciplina dell'art. 13, comma 3. 
              3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
          dei commi 1 e 2 si applicano anche  per  il  riconoscimento
          dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma  2  bis,  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concernente le plusvalenze  patrimoniali,  iscritti
          nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.» 
              «Art.   15    (Ulteriori    soggetti    ammessi    alle
          rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
          14  si  applicano,  per  i  beni  relativi  alle  attivita'
          commerciali esercitate,  anche  alle  imprese  individuali,
          alle societa' in nome collettivo, in  accomandita  semplice
          ed equiparate  e  agli  enti  pubblici  e  privati  di  cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, nonche' alle societa' ed enti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle  persone
          fisiche non residenti che esercitano attivita'  commerciali
          nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 
              2. Per i soggetti che fruiscono di regimi  semplificati
          di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i  beni
          che risultino acquisiti  entro  il  31  dicembre  1999  dai
          registri di cui agli articoli  16  e  18  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. 
              La rivalutazione e' consentita a condizione  che  venga
          redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovra'
          essere   presentato,   a   richiesta,   all'amministrazione
          finanziaria, dal quale risultino i prezzi  di  costo  e  la
          rivalutazione compiuta.» 
              «Art. 16 (Modalita' attuative della  rivalutazione).  -
          1. Con decreto del Ministro delle finanze, da  adottare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di  cui  agli  articoli  da  10  a  15,  ferme
          restando, in quanto compatibili con quelle  della  presente
          legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi  di
          rivalutazione e quelle di relativa attuazione.» 
              -  La  sezione  I  del  capo  III  del  citato  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 comprende gli articoli da
          17 a 23, di seguito riportati (ad  eccezione  dell'art.  17
          gia' riportato nelle riferimenti normativi all'art. 58): 
              «Art. 17-bis (Ritenute e  compensazioni  in  appalti  e
          subappalti ed estensione del regime del reverse charge  per
          il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).
          - 1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 17,  comma
          1, i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          residenti ai fini delle imposte  dirette  nello  Stato,  ai
          sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),  e
          73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, che affidano il  compimento  di  una  o  piu'
          opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo  annuo
          superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di
          appalto, subappalto, affidamento a soggetti  consorziati  o
          rapporti negoziali comunque  denominati  caratterizzati  da
          prevalente  utilizzo  di  manodopera  presso  le  sedi   di
          attivita'  del   committente   con   l'utilizzo   di   beni
          strumentali  di  proprieta'  di  quest'ultimo  o  ad   esso
          riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a  richiedere
          all'impresa  appaltatrice  o  affidataria  e  alle  imprese
          subappaltatrici,  obbligate  a  rilasciarle,  copia   delle
          deleghe di pagamento relative al versamento delle  ritenute
          di cui agli  articoli  23  e  24  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50,  comma  4,
          del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e  1,
          comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e  dalle
          imprese   subappaltatrici   ai   lavoratori    direttamente
          impiegati nell'esecuzione dell'opera  o  del  servizio.  Il
          versamento delle ritenute di cui al periodo  precedente  e'
          effettuato  dall'impresa  appaltatrice  o   affidataria   e
          dall'impresa  subappaltatrice,  con  distinte  deleghe  per
          ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. 
              2. Al fine di consentire al  committente  il  riscontro
          dell'ammontare  complessivo  degli  importi  versati  dalle
          imprese, entro i cinque giorni lavorativi  successivi  alla
          scadenza del  versamento  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          l'impresa  appaltatrice  o   affidataria   e   le   imprese
          subappaltatrici  trasmettono  al  committente  e,  per   le
          imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice  le
          deleghe di cui al comma 1 del presente  art.  e  un  elenco
          nominativo di tutti  i  lavoratori,  identificati  mediante
          codice fiscale, impiegati nel mese precedente  direttamente
          nell'esecuzione   di   opere   o   servizi   affidati   dal
          committente, con il dettaglio delle ore di lavoro  prestate
          da ciascun  percipiente  in  esecuzione  dell'opera  o  del
          servizio   affidato,   l'ammontare    della    retribuzione
          corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il
          dettaglio  delle  ritenute  fiscali   eseguite   nel   mese
          precedente nei confronti di tale lavoratore,  con  separata
          indicazione di quelle relative  alla  prestazione  affidata
          dal committente. 
              3. Nel caso in cui alla data di  cui  al  comma  2  sia
          maturato il diritto a ricevere  corrispettivi  dall'impresa
          appaltatrice  o  affidataria  e   questa   o   le   imprese
          subappaltatrici  non  abbiano  ottemperato  all'obbligo  di
          trasmettere al committente le deleghe  di  pagamento  e  le
          informazioni relative ai lavoratori  impiegati  di  cui  al
          medesimo comma 2 ovvero risulti  l'omesso  o  insufficiente
          versamento  delle  ritenute  fiscali   rispetto   ai   dati
          risultanti dalla documentazione trasmessa,  il  committente
          deve  sospendere,  finche'  perdura   l'inadempimento,   il
          pagamento   dei   corrispettivi    maturati    dall'impresa
          appaltatrice o affidataria sino a concorrenza  del  20  per
          cento del valore  complessivo  dell'opera  o  del  servizio
          ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non
          versate rispetto ai dati  risultanti  dalla  documentazione
          trasmessa,  dandone  comunicazione  entro  novanta   giorni
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente nei suoi confronti. In tali  casi,  e'  preclusa
          all'impresa  appaltatrice   o   affidataria   ogni   azione
          esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui
          pagamento e' stato sospeso, fino a  quando  non  sia  stato
          eseguito il versamento delle ritenute. 
              4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai
          commi 1 e 3, il committente e' obbligato  al  pagamento  di
          una  somma  pari   alla   sanzione   irrogata   all'impresa
          appaltatrice  o  affidataria  o  subappaltatrice   per   la
          violazione degli obblighi di corretta determinazione  delle
          ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche'  di
          tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione. 
              5. Gli obblighi previsti dal presente art. non  trovano
          applicazione qualora le imprese appaltatrici o  affidatarie
          o  subappaltatrici  di  cui  al  comma  1  comunichino   al
          committente,  allegando  la  relativa  certificazione,   la
          sussistenza,  nell'ultimo  giorno  del  mese  precedente  a
          quello della scadenza prevista dal comma  2,  dei  seguenti
          requisiti: 
                a) risultino in attivita' da almeno tre  anni,  siano
          in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano  eseguito
          nel corso dei  periodi  d'imposta  cui  si  riferiscono  le
          dichiarazioni dei redditi presentate  nell'ultimo  triennio
          complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per  un
          importo non inferiore al 10 per  cento  dell'ammontare  dei
          ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
                b) non abbiano  iscrizioni  a  ruolo  o  accertamenti
          esecutivi o avvisi di addebito affidati agli  agenti  della
          riscossione relativi alle imposte sui redditi,  all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, alle  ritenute  e  ai
          contributi previdenziali  per  importi  superiori  ad  euro
          50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti  e
          siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere
          provvedimenti di sospensione. Le  disposizioni  di  cui  al
          periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
          piani  di  rateazione  per  i  quali  non  sia  intervenuta
          decadenza. 
              6.  A  decorrere  dalla  data  di  applicazione   della
          presente disposizione, la certificazione di cui al comma  5
          e' messa a disposizione delle singole imprese  dall'Agenzia
          delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del
          rilascio. 
              7. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita'  di
          trasmissione telematica  delle  informazioni  previste  dal
          comma 2 che consentano modalita' semplificate di  riscontro
          dei dati di cui allo stesso comma. 
              8. In deroga alla  disposizione  di  cui  all'art.  17,
          comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le
          imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente art.
          e' esclusa la facolta'  di  avvalersi  dell'istituto  della
          compensazione   quale   modalita'   di   estinzione   delle
          obbligazioni  relative   a   contributi   previdenziali   e
          assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in
          relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma  1.  Detta
          esclusione  opera  con  riguardo  a  tutti   i   contributi
          previdenziali  e  assistenziali  e  ai  premi  assicurativi
          maturati, nel  corso  della  durata  del  contratto,  sulle
          retribuzioni erogate al  personale  direttamente  impiegato
          nell'esecuzione delle opere  o  dei  servizi  affidati.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          soggetti di cui al comma 5.» 
              «Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di  cui
          all'art. 17 devono essere versate entro  il  giorno  sedici
          del mese di scadenza. Se il termine scade di  sabato  o  di
          giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il
          primo giorno lavorativo successivo. 
              2.  I  versamenti  dovuti  da  soggetti   titolari   di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          dall'INPS, per le  quote  contributive  comprese  entro  il
          minimale, sono effettuati nei  mesi  di  febbraio,  maggio,
          agosto e novembre. 
              3. Rimangono invariati  i  termini  di  scadenza  delle
          somme dovute a titolo di saldo e di acconto  in  base  alle
          dichiarazioni  annuali,   nonche'   il   termine   previsto
          dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
          per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta  a
          titolo di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
          dicembre. 
              4. I versamenti a saldo e  in  acconto  dei  contributi
          dovuti agli enti previdenziali  da  titolari  di  posizione
          assicurativa in una delle  gestioni  amministrate  da  enti
          previdenziali sono  effettuati  entro  gli  stessi  termini
          previsti per il versamento delle somme dovute in base  alla
          dichiarazione dei redditi.» 
              «Art. 19 (Modalita' di versamento mediante  delega).  -
          1. I versamenti delle imposte, dei  contributi,  dei  premi
          previdenziali ed assistenziali  e  delle  altre  somme,  al
          netto della compensazione, sono  eseguiti  mediante  delega
          irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del  comma
          5. 
              2. La banca rilascia  al  contribuente  un'attestazione
          conforme al modello  approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle   finanze,    recante    l'indicazione    dei    dati
          identificativi del soggetto che effettua il versamento,  la
          data, la causale e gli importi  dell'ordine  di  pagamento,
          nonche` l'impegno ad  effettuare  il  pagamento  agli  enti
          destinatari per conto del  delegante.  L'attestazione  deve
          recare altresi` l'indicazione dei crediti per  i  quali  il
          contribuente si e` avvalso della facolta' di compensazione. 
              3. La delega deve  essere  conferita  dal  contribuente
          anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute   risultano
          totalmente compensate ai sensi dell'art. 17.  La  parte  di
          credito che non ha trovato capienza nella compensazione  e`
          utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 
              [4.  Per  l'omessa   presentazione   del   modello   di
          versamento  contenente  i  dati  relativi   alla   eseguita
          compensazione, si applica  la  sanzione  di  lire  300.000,
          ridotta a lire 100.000 se il ritardo  non  e`  superiore  a
          cinque giorni lavorativi.] 
              5. Con convenzione approvata con decreto  del  Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio, i dati  delle  operazioni  da  trasmettere  e  le
          relative modalita'  di  trasmissione  e  di  conservazione,
          tenendo  conto  dei  termini  di  cui   all'art.   13   del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993, n. 567,  nonche`  le  penalita'  per  l'inadempimento
          degli obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e  la
          misura del compenso per il servizio  svolto  dalle  banche.
          Quest'ultima e` determinata  tenendo  conto  del  costo  di
          svolgimento del servizio, del numero dei moduli  presentati
          dal contribuente e  di  quello  delle  operazioni  in  esso
          incluse, della tipologia degli adempimenti  da  svolgere  e
          dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti  gestito   dal
          sistema. La convenzione ha durata triennale e  puo`  essere
          tacitamente rinnovata. 
              6. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo`  essere
          conferita all'ente  poste  italiane,  secondo  modalita'  e
          termini  in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane   si
          applicano le disposizioni del presente decreto.» 
              «Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le  somme  dovute  a
          titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
          dovuti dai soggetti titolari di posizione  assicurativa  in
          una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione  di
          quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto  del
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
          versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
          di dichiarazione  periodica,  in  rate  mensili  di  uguale
          importo, con la maggiorazione degli  interessi  di  cui  al
          comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso,  il
          pagamento deve essere completato entro il mese di  novembre
          dello stesso anno di presentazione  della  dichiarazione  o
          della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
          dovute ai sensi del titolo III del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              2. La misura dell'interesse e` pari al  tasso  previsto
          dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
              3. La facolta' del comma 1 puo` essere esercitata anche
          dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art.
          17, comma 1. 
              4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
          sedici di ciascun mese per i soggetti titolari  di  partita
          IVA ed  entro  la  fine  di  ciascun  mese  per  gli  altri
          contribuenti. 
              5. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  per  il
          calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,
          n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
          per il controllo della dichiarazione e per la  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale.» 
              «Art. 21 (Adempimenti delle  banche).  -  1.  Entro  il
          quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento
          della  delega,  la  banca  versa  le  somme  riscosse  alla
          tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale  siciliana  di
          Palermo, al  netto  del  compenso  ad  essa  spettante.  Si
          considerano non lavorativi i  giorni  di  sabato  e  quelli
          festivi. 
              2. Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1  la  banca
          predispone  ed  invia  telematicamente  alla  struttura  di
          gestione di cui all'art.  22  i  dati  riepilogativi  delle
          somme a debito e  a  credito  complessivamente  evidenziate
          nelle deleghe  di  pagamento,  distinte  per  ciascun  ente
          destinatario. 
              2-bis.  Con  convenzione,  fermi  restando  i   termini
          fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che: 
                a) entro il secondo giorno  lavorativo  successivo  a
          quello di ricevimento della delega, la banca comunica  alla
          struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme  che
          versera' ai sensi del comma 1; 
                b) entro il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  a
          quello di ricevimento della delega, la banca  versa  almeno
          l'80% delle predette somme. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri del tesoro e del lavoro e  della  previdenza
          sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche'  i
          criteri  per  i  controlli  relativi   all'esecuzione   del
          servizio da parte delle banche e le  modalita'  di  scambio
          dei dati fra gli interessati.» 
              «Art.  22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli   enti
          destinatari).  -  1.  Entro  il  primo  giorno   lavorativo
          successivo a quello di  versamento  delle  somme  da  parte
          delle  banche  e   di   ricevimento   dei   relativi   dati
          riepilogativi,   un'apposita    struttura    di    gestione
          attribuisce agli enti destinatari le somme  a  ciascuno  di
          essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale  compensazione
          eseguita dai contribuenti. 
              2. Gli enti  destinatari  delle  somme  dispongono  con
          cadenza  trimestrale   le   regolazioni   contabili   sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti. 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e`
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  Con  decreto  del   Ministero   delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              4. La compensazione di cui  all'art.  17  puo`  operare
          soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati  nel  comma
          3.» 
              «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).  -
          1. I contribuenti  possono  mettere  a  disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.» 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
          n. 162 recante «Regolamento recante modalita' di attuazione
          delle disposizioni tributarie in materia  di  rivalutazione
          dei beni delle imprese e  del  riconoscimento  fiscale  dei
          maggiori  valori  iscritti  in  bilancio,  ai  sensi  degli
          articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000,  n.  342»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          8 maggio 2001, n. 105. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          19  aprile  2002,  n.  86  recante   «Regolamento   recante
          modalita' di attuazione delle  disposizioni  tributarie  in
          materia di rivalutazione  dei  beni  delle  imprese  e  del
          riconoscimento fiscale  dei  maggiori  valori  iscritti  in
          bilancio, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della  legge
          28 dicembre 2001, n.  448»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana 8 maggio 2002, n. 106. 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  475,  477  e  478
          dell'art.  1  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
              «Art. 1 - 1. - 474. Omissis 
              475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi
          attivi  di  cui  al  comma  474,  assoggettati  all'imposta
          sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
          dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
          distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
          d'imposta previsto dall'art. 4, comma  5,  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 408, dall'art. 26, comma 5,  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 13,  comma  5,  della
          legge 21 novembre 2000, n. 342. 
              476. Omissis. 
              477.  L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile  e  puo'
          essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
          in bilancio  o  rendiconto.  Se  l'imposta  sostitutiva  e'
          imputata al capitale  sociale  o  fondo  di  dotazione,  la
          corrispondente  riduzione  e'  operata,  anche  in   deroga
          all'art. 2365 del codice civile, con le  modalita'  di  cui
          all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice. 
              478.   Per   la   liquidazione,   l'accertamento,    la
          riscossione, i rimborsi, le sanzioni e  il  contenzioso  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
          redditi. 
              Omissis.» 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002  relativo
          all'applicazione di principi  contabili  internazionali  e'
          pubblicato nella  GU  dell'Unione  europea  L  243  dell'11
          settembre 200. 
              - Il testo del comma  3-bis  dell'art.  85  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 81.