Art. 111 Riscossione diretta societa' in house 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le parole «numero 4)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)». Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 786 e 788 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. - 785. Omissis. 786. Al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: "spontaneo" e' soppressa e dopo le parole: "resi disponibili dagli enti impositori" sono aggiunte le seguenti: "o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso codice"; b) al terzo periodo, la parola: "spontaneo" e' soppressa e le parole da: "esclusivamente" a: "dagli enti impositori" sono sostituite dalle seguenti: "con le stesse modalita' di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I versamenti effettuati al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario". 787. Omissis 788. All'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse le attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4)". Omissis.»