Art. 111 
 
                Riscossione diretta societa' in house 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al comma  786,  lettera  c),  le
parole «numero 4)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «numero  3)».
Conseguentemente, al comma 788 del medesimo  articolo  1,  le  parole
«numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e
4)». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 786 e 788  dell'art.  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 785. Omissis. 
              786. Al comma 1 dell'art. 2-bis  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  al  primo  periodo,  la  parola:  "spontaneo"  e'
          soppressa e dopo le parole: "resi  disponibili  dagli  enti
          impositori" sono aggiunte le  seguenti:  "o  attraverso  la
          piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  o  utilizzando  le  altre
          modalita' previste dallo stesso codice"; 
                b)  al  terzo  periodo,  la  parola:  "spontaneo"  e'
          soppressa e le parole da: "esclusivamente" a:  "dagli  enti
          impositori" sono sostituite dalle seguenti: "con le  stesse
          modalita' di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  del
          sistema dei versamenti  unitari  di  cui  all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,"; 
                c) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
          versamenti effettuati al soggetto di cui all'art. 52, comma
          5, lettera b), numero 3), del decreto  legislativo  n.  446
          del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a
          favore dell'ente affidatario". 
              787. Omissis 
              788. All'art. 53, comma 1, del decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: "Sono escluse le attivita' di incasso  diretto  da
          parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b),
          numeri 1), 2) e 4)". 
              Omissis.»