Art. 112 
 
            Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020,  l'importo  del  valore
dei beni ceduti e dei servizi  prestati  dall'azienda  ai  lavoratori
dipendenti che non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi
dell'articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  51  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              «Art. 51 - 1. - 2-bis. Omissis 
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui al comma 1, compresi  quelli  dei  beni  ceduti  e  dei
          servizi prestati al coniuge del dipendente  o  a  familiari
          indicati nell'art. 13, o il diritto di ottenerli da  terzi,
          si applicano le disposizioni relative  alla  determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla  stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se complessivamente di importo non  superiore  nel  periodo
          d'imposta  a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore   e'
          superiore al citato limite, lo stesso concorre  interamente
          a formare il reddito. 
              Omissis.»