Art. 98 bis 
 
Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che  applicano
            gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  27  giugno  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno  subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso  periodo
dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in  tutto  o  in
parte i versamenti di cui all'articolo 1  del  medesimo  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  giugno  2020,  possono
regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro
il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello  0,8  per  cento  delle
imposte dovute. 
  2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di  importi  gia'
versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  7,6  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.