Art. 99 
 
                    Proroga riscossione coattiva 
 
  1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«15 ottobre». 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  65,7
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in  termini  di
indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2-ter dell'art.  68
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 68 (Sospensione dei  termini  di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione).  -  1.  Con
          riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
          sospesi i termini  dei  versamenti,  scadenti  nel  periodo
          dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da  cartelle  di
          pagamento emesse dagli agenti  della  riscossione,  nonche'
          dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli  29   e   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          versamenti oggetto di sospensione devono essere  effettuati
          in unica soluzione entro il mese successivo al termine  del
          periodo di sospensione.  Non  si  procede  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.
          159. 
              2. - 2-bis. 
              2-ter. Relativamente ai piani di  dilazione  in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 15 ottobre  2020,  gli  effetti  di  cui
          all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  si
          determinano in caso di mancato pagamento,  nel  periodo  di
          rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. 
              Omissis.» 
                
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  152  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 152  (Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente
          della riscossione su stipendi e pensioni). - 1. Nel periodo
          intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
          decreto e il 15 ottobre 2020 sono sospesi gli  obblighi  di
          accantonamento  derivanti  dai  pignoramenti  presso  terzi
          effettuati prima di  tale  ultima  data  dall'agente  della
          riscossione e dai soggetti di cui  all'art.  52,  comma  5,
          lettera b), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446,  aventi  ad  oggetto  le  somme  dovute  a  titolo  di
          stipendio, salario, altre indennita' relative  al  rapporto
          di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a  causa  di
          licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di  indennita'
          che tengono luogo di pensione, o di assegni di  quiescenza.
          Le  somme  che  avrebbero  dovuto  essere  accantonate  nel
          medesimo  periodo  non  sono  sottoposte   a   vincolo   di
          indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili  al
          debitore esecutato, anche se  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuta
          ordinanza  di  assegnazione  del  giudice  dell'esecuzione.
          Restano fermi gli  accantonamenti  effettuati  prima  della
          data di entrata in vigore del presente  decreto  e  restano
          definitivamente acquisite e non sono  rimborsate  le  somme
          accreditate, anteriormente  alla  stessa  data,  all'agente
          della riscossione e ai soggetti di cui all'art.  52,  comma
          5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
              Omissis.»