Art. 33 
 
 
                 Uffici dotati di autonomia speciale 
 
  1. Gli uffici del Ministero  dotati  di  autonomia  speciale  hanno
autonomia scientifica,  finanziaria,  organizzativa  e  contabile  ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106. 
  2. Sono uffici dotati di autonomia speciale: 
    a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
      1) l'Archivio centrale dello Stato; 
      2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione  del  patrimonio
culturale - Digital Library; 
      3)  la  Soprintendenza  speciale  Archeologia,  belle  arti   e
paesaggio di Roma; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
      1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 
      2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
      3) il Centro per il libro e la lettura; 
      4) l'Istituto centrale per gli archivi; 
      5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 
      6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 
      7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle  biblioteche
italiane; 
      8) l'Istituto  centrale  per  il  patrimonio  immateriale,  che
subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 
      9)  l'Istituto  centrale  per   il   restauro,   che   subentra
all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 
      10) l'Istituto centrale per la patologia degli  archivi  e  del
libro, che subentra  all'Istituto  centrale  per  il  restauro  e  la
conservazione del patrimonio archivistico e librario; 
      11) l'Istituto centrale per la grafica; 
      12) l'Istituto centrale per l'archeologia; 
      13) l'Opificio delle pietre dure; 
      14) la Soprintendenza nazionale  per  il  patrimonio  culturale
subacqueo, con sede a Taranto; 
      15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le  aree  colpite
dal sisma del 24 agosto 2016, fino al  31  dicembre  2023,  ai  sensi
dell'articolo 54, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, con sede a Rieti. 
  3. Sono altresi' dotati di autonomia  speciale  i  seguenti  musei,
parchi  archeologici  e  altri  luoghi  della  cultura  di  rilevante
interesse nazionale: 
    a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 
      1) la Galleria Borghese; 
      2) le Gallerie degli Uffizi; 
      3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 
      4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 
      5) il Museo e Real bosco di Capodimonte; 
      6) il Museo nazionale romano; 
      7) il Parco archeologico del Colosseo; 
      8) il Parco archeologico di Pompei; 
      9) la Pinacoteca di Brera; 
      10) la Reggia di Caserta; 
      11) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 
    b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 
      1) il Complesso monumentale della Pilotta; 
      2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini; 
      3) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 
      4) la Galleria nazionale delle Marche; 
      5) la Galleria nazionale dell'Umbria; 
      6) le Gallerie Estensi; 
      7) le Gallerie nazionali d'arte antica; 
      8) i Musei Reali; 
      9) il Museo delle Civilta'; 
      10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari; 
      11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 
      12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 
      13) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 
      14) i Musei del Bargello; 
      15) il Museo nazionale d'Abruzzo; 
      16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; 
      17) il Museo nazionale di Matera; 
      18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 
      19) il Palazzo Ducale di Mantova; 
      20) il Palazzo Reale di Genova; 
      21) il Palazzo Reale di Napoli; 
      22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
      23) il Parco archeologico dell'Appia antica; 
      24) il Parco archeologico di Ercolano; 
      25) il Parco archeologico di Ostia antica; 
      26) il Parco archeologico di Paestum e Velia; 
      27) il Parco archeologico di Sibari; 
      28) la Pinacoteca nazionale di Bologna; 
      29) Villa Adriana e Villa d'Este. 
  4. Con decreti ministeriali di natura non  regolamentare,  adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto
legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  nel  rispetto  dell'invarianza
della spesa, possono essere  individuati  eventuali  altri  organismi
istituiti come autonomi ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere  assegnati
ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura.
Con i medesimi decreti di  cui  al  precedente  periodo  uno  o  piu'
istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli
istituti dotati di autonomia speciale  aventi  qualifica  di  ufficio
dirigenziale di  livello  generale,  operanti  nel  territorio  della
stessa Regione. I  decreti  di  cui  ai  precedenti  periodi  possono
altresi' ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i
confini dei parchi archeologici e  delle  Soprintendenze  di  cui  al
presente articolo. 
  5. L'organizzazione e  il  funzionamento  degli  uffici  dotati  di
autonomia speciale sono definiti con uno o piu' decreti  ministeriali
di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis,  lettera  e),  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
  6. Gli incarichi di direzione degli istituti di  cui  al  comma  2,
lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture  dirigenziali
di livello  generale  da  cui  gli  stessi  istituti  dipendono.  Gli
incarichi di direzione degli uffici di cui al comma  2,  lettera  a),
sono conferiti ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di  direzione  degli
istituti, dei musei e dei parchi archeologici  di  cui  al  comma  3,
lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione
degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui  al  comma
3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
fatta eccezione dell'incarico di direzione  della  Biblioteca  e  del
Complesso dei Girolamini che  e'  conferito  dal  Direttore  generale
Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del  medesimo  articolo  19,
comma 5. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti,  dei
musei, parchi archeologici e altri luoghi della  cultura  di  cui  al
comma 3  possono  essere  conferiti  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e possono essere rinnovati  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma
7-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori  degli
istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto  di  conferimento  dei
relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni  di
direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13; 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, commi  2  e  2-bis,
          del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014,
          n. 175; 
              «2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  i  poli
          museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e  gli
          uffici  competenti  su  complessi  di  beni   distinti   da
          eccezionale  valore  archeologico,  storico,  artistico   o
          architettonico,    possono    essere     trasformati     in
          soprintendenze    dotate    di    autonomia    scientifica,
          finanziaria,  contabile  e  organizzativa,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun
          provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle
          soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  vi  e'   un
          amministratore   unico,   in   luogo   del   consiglio   di
          amministrazione,  da  affiancare  al  soprintendente,   con
          specifiche  competenze  gestionali  e   amministrative   in
          materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I  poli
          museali e gli istituti e i luoghi della cultura di  cui  al
          primo periodo svolgono,  di  regola,  in  forma  diretta  i
          servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
          pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del
          Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2-bis. Al  fine  di  adeguare  l'Italia  agli  standard
          internazionali in materia  di  musei  e  di  migliorare  la
          promozione dello sviluppo della  cultura,  anche  sotto  il
          profilo dell'innovazione tecnologica  e  digitale,  con  il
          regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  nel  rispetto
          delle  dotazioni  organiche  definite  in  attuazione   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i  poli
          museali e gli istituti della cultura statali  di  rilevante
          interesse nazionale che  costituiscono  uffici  di  livello
          dirigenziale.   I   relativi   incarichi   possono   essere
          conferiti, con procedure di  selezione  pubblica,  per  una
          durata da tre a cinque anni, a  persone  di  particolare  e
          comprovata  qualificazione  professionale  in  materia   di
          tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di
          una  documentata  esperienza  di  elevato   livello   nella
          gestione di istituti  e  luoghi  della  cultura,  anche  in
          deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni,  e  comunque  nei  limiti  delle   dotazioni
          finanziarie destinate a legislazione vigente  al  personale
          dirigenziale del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo.». 
              - Per l'art. 19, commi 4 e 5, del  decreto  legislativo
          31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5.