Art. 33 Uffici dotati di autonomia speciale 1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 2. Sono uffici dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) l'Archivio centrale dello Stato; 2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; 3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 3) il Centro per il libro e la lettura; 4) l'Istituto centrale per gli archivi; 5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; 8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; 11) l'Istituto centrale per la grafica; 12) l'Istituto centrale per l'archeologia; 13) l'Opificio delle pietre dure; 14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto; 15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti. 3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Galleria Borghese; 2) le Gallerie degli Uffizi; 3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 5) il Museo e Real bosco di Capodimonte; 6) il Museo nazionale romano; 7) il Parco archeologico del Colosseo; 8) il Parco archeologico di Pompei; 9) la Pinacoteca di Brera; 10) la Reggia di Caserta; 11) il Vittoriano e Palazzo Venezia; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) il Complesso monumentale della Pilotta; 2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini; 3) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 4) la Galleria nazionale delle Marche; 5) la Galleria nazionale dell'Umbria; 6) le Gallerie Estensi; 7) le Gallerie nazionali d'arte antica; 8) i Musei Reali; 9) il Museo delle Civilta'; 10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari; 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 13) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 14) i Musei del Bargello; 15) il Museo nazionale d'Abruzzo; 16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; 17) il Museo nazionale di Matera; 18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 19) il Palazzo Ducale di Mantova; 20) il Palazzo Reale di Genova; 21) il Palazzo Reale di Napoli; 22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 23) il Parco archeologico dell'Appia antica; 24) il Parco archeologico di Ercolano; 25) il Parco archeologico di Ostia antica; 26) il Parco archeologico di Paestum e Velia; 27) il Parco archeologico di Sibari; 28) la Pinacoteca nazionale di Bologna; 29) Villa Adriana e Villa d'Este. 4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo. 5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatta eccezione dell'incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che e' conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.
Note all'art. 33: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13; - Si riporta il testo dell'art. 14, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175; «2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi e' un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». - Per l'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5.