Art. 34 Archivio centrale dello Stato 1. L'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, custodisce la memoria documentale dello Stato unitario. Conserva, in conformita' a quanto previsto dal Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di detti archivi. Conserva, inoltre, archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprieta' o deposito. Garantisce la consultabilita' della documentazione conservata. 2. L'Archivio centrale dello Stato costituisce repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di stato civile per l'intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il Centro nazionale di raccolta del Ministero dell'interno. 3. L'Archivio centrale dello Stato svolge, inoltre, attivita' di ricerca, formazione, promozione e editoriale in materia archivistica. 4. L'Archivio centrale dello Stato e' sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Archivi e, limitatamente ai profili finanziari e contabili, della Direzione generale Bilancio.