Art. 37 
 
 
   Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo 
 
  1.  La  Soprintendenza  nazionale  per  il   patrimonio   culturale
subacqueo, di seguito «Soprintendenza nazionale», con sede a Taranto,
cura  lo  svolgimento  delle  attivita'   di   tutela,   gestione   e
valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo
94 del Codice, nonche' delle  funzioni  attribuite  al  Ministero  ai
sensi della legge 23 ottobre 2009, n.  157,  recante  la  ratifica  e
l'esecuzione  della  Convenzione  sulla  protezione  del   patrimonio
culturale subacqueo, adottata a Parigi il  2  novembre  2001.  A  tal
fine, si raccorda con le Soprintendenze  Archeologia,  belle  arti  e
paesaggio. 
  2. Nel territorio della Provincia  di  Taranto,  il  soprintendente
della Soprintendenza nazionale svolge altresi' le funzioni  spettanti
ai  soprintendenti  Archeologia,   belle   arti   e   paesaggio.   Il
soprintendente esercita inoltre  sugli  istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati  ad
altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma
4. 
  3. La  Soprintendenza  nazionale  ha  centri  operativi  presso  le
Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con sede a  Napoli
e Venezia e nelle  altre  eventualmente  individuate  con  successivo
provvedimento. 
 
          Note all'art. 37: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  94  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art.  94  (Convenzione  UNESCO  sulla  protezione  del
          patrimonio culturale subacqueo) 
              Gli  oggetti  archeologici  e  storici  rinvenuti   nei
          fondali della zona di mare estesa dodici  miglia  marine  a
          partire dal  limite  esterno  del  mare  territoriale  sono
          tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul
          patrimonio culturale subacqueo, allegate  alla  Convenzione
          UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo,
          adottata a Parigi il 2 novembre 2001.» 
              - La  legge  23  ottobre  2009,  n.  157,  Ratifica  ed
          esecuzione   della   Convenzione   sulla   protezione   del
          patrimonio culturale subacqueo e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 10 novembre 2009 n. 262.