Art. 23 Disposizioni transitorie in materia di reclutamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b) le parole: «a indirizzo giuridico» sono soppresse»; b) all'articolo 2196-quinquies: 1) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti: 1.1) «3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4, e' incrementato, con le modalita' di cui all'articolo 692, per 3.500 unita' soprannumerarie complessive, suddivise in: a) 500 unita' per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; b) 600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; c) 900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi.»; 1.2) «3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unita' soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse e' fissato: a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita'; b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita'; c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita'; d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita'; e) al 31 dicembre 2029, in 500 unita'; f) al 31 dicembre 2030, in 0 unita'. Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'.»; 2) al comma 3-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021.».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo degli articoli 2196-ter e 2196-quinquies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri) - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'art. 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'art. 2214-quinquies. 2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti: a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta'; b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente; c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo quinquennio. 3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti: a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta'; b) possesso di laurea triennale definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo biennio. 4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'art. 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. «Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri) - 1. Fino all'anno 2021 compreso: a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'art. 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'art. 679, comma 2-bis, lettere b) e c); b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'; c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'art. 685, non si applica l'art. 979; d) non si applica quanto previsto dall'art. 683, comma 5, lettera a); e) in deroga al requisito richiesto dall'art. 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale. 3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per: a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti; b) il quindici per cento, al ruolo iniziale. 3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'art. 692 banditi fino all'anno 2021. I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021. 3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo. 3-quater. 3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'art. 690, comma 4, e' incrementato, con le modalita' di cui all'art. 692, per 3.500 unita' soprannumerarie complessive, suddivise in: a) 500 unita' per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; b) 600 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi; c) 900 unita' per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi. 3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unita' soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse e' fissato: a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unita'; b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unita'; c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unita'; d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unita'; e) al 31 dicembre 2029, in 500 unita'; f) al 31 dicembre 2030, in 0 unita'. Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'.».