Art. 24 Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2211-bis: 1) al comma 1 la parola: «2021» e' sostituita con la seguente: «2020»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»; b) all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale e' fissata in 2 unita'.»; c) all'articolo 2212-quaterdecies: 1) al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» e' soppressa; 2) al comma 4 la parola: «informativo» e' soppressa; 3) al comma 5 la parola: «informativo» e' soppressa; d) all'articolo 2214-quater: 1) al comma 3, la parola: «Al» e' sostituita con la seguente: «Fino al 31 dicembre 2020, al»; 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).»; 2.2) «3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di eta' per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda e' presentata entro il 31 marzo 2020.»; 3) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 e' stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.».
Note all'art. 24: - Si riporta il testo degli articoli 2211-bis, 2212-ter, 2212-quaterdecies e 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 2211-bis (Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) - 1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A). 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C). 4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C). 5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'art. 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4. 6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2212-ter, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'art. 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4. 7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'art. 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto e' adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.». «Art. 2212-ter (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'art. 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera b). 1-bis. Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale e' fissata in 2 unita'. 2. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 2212-quaterdecies (Modalita' di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento) - 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'art. 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli Ispettori in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a cinquanta anni e non superiore a 59. 1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori. 2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso non superiore a tre mesi. 3. 4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.». «Art. 2214-quater (Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri) - 1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori. 2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare. 3. Fino al 31 dicembre 2020, al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'art. 928, comma 1, lettera d). 3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di eta' per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda e' presentata entro il 31 marzo 2020. 4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'art. 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'art. 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di eta'. 5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e' necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni. 6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 2. 7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 3. 8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 4. 9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 5. 10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 6. 11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri, di cui all'art. 2212-bis, comma 7. 12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. 15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento. 16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 e' stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria. 17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'art. 692, comma 6 lettera e-bis). 18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 e' immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale: a) viene nominato, secondo le modalita' di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso; b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale; c) non viene impiegato ai sensi dell'art. 979. 19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale. 20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri: a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare. 21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'art. 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'art. 174-bis, comma 2, lettera a), nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'art. 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'art. 174-bis, comma 2, lettera a). 23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'art. 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale. 24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24: a) e' iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado gia' presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianita' relativa pregressa; b) frequenta un apposito corso secondo modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza; c) al termine del corso e' assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione. ».