Art. 25 Disposizioni transitorie in materia di avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti: «Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti. 2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 e' quello di maresciallo ordinario. 3. Per gli anni 2020 e 2021 e' autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unita' suddivise equamente per ogni annualita', cosi' ripartite: a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori; b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori; c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti. 4. Le unita' immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800. 5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'articolo 800.»; «Art. 2212-octiesdecies (Modalita' di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Per le immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'articolo 2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo forestale dei revisori, aventi anzianita' di grado e qualifica uguale o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a 55 anni e non superiore a 59. 2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sono: a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalita' telematica, di durata non superiore a 30 giorni; b) nominati maresciallo con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con decorrenza dalla data di fine corso.»; b) all'articolo 2243-bis, al comma 3 la parola: «2007» e' sostituita dalla seguente: «2010»; c) all'articolo 2243-ter, al comma 2 la parola: «2007» e' sostituita dalla seguente: «2010»; d) all'articolo 2243-quater: 1) al comma 1, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l'avanzamento al grado di colonnello»; 2) al comma 2, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l'avanzamento al grado di colonnello»; e) all'articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole: «e generale» sono soppresse; f) all'articolo 2247-bis: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera a) le parole: «e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano del medesimo ruolo» sono soppresse; 1.2) la lettera b) e' sostituita con la seguente: «b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; 3) al comma 9-bis: 3.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»; 3.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; 4) al comma 10-bis: 4.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»; 4.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»; g) all'articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»; h) all'articolo 2247-septies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»; i) all'articolo 2247-octies, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»; l) all'articolo 2250-quater, al comma 2, la parola: «2032» e' sostituita con la seguente: «2033»; m) all'articolo 2252: 1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse; 2) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.»; 3) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: 3.1) «9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.»; 3.2) «9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater.»; 3.3) «9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.»; 3.4) «9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, e' di 6 anni.»; n) dopo l'articolo 2252 sono aggiunti i seguenti: «Art. 2252-bis (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo). - 1. I marescialli ordinari con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; «Art. 2252-ter (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento). - 1. I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.»; o) all'articolo 2253-bis: 1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse; 2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato. 2.2) «9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; 2.3) «9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi: a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter; b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 2.4) «9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.»; 2.5) «9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.»; 2.6) «9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.»; 3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.»; p) all'articolo 2253-ter: 1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono soppresse; 2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi: a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.»; 2.2) «4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; 2.3) «4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti: a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.»; 3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.»; q) all'articolo 2253-quater: 1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 1.1) «9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.»; 1.2) «9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.»; 1.3) «9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.»; 1.4) «9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter.»; 2) al comma 10: 2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 3.1) «10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.»; 3.2) «10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299, sono cosi' formate: a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis; b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»; 3.3) 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; r) all'articolo 2253-quinquies: 1) al comma 4: 1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 2.1) «5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti: 1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori: 1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.»; 2.2) «5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, e' attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-ter.»; 2.3) «5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale: a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter; b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.»; 2.4) «5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; s) all'articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 1) «6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo: a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2; b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;»; 2) «6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1325-quater da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.».
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 2243-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'art. 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello. 2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'art. 755 e' considerato assolto. 3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 il corso d'istituto di cui all'art. 755 e' considerato assolto. 4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'art. 755.». - Si riporta il testo dell'art. 2243-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'art. 751. 2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'art. 751.». - Si riporta il testo dell'art. 2243-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-quater (Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando per l'avanzamento al grado di colonnello previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza. 2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando per l'avanzamento al grado di colonnello previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.». - Si riporta il testo dell'art. 2243-sexies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2243-sexies (Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unita' anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice. 2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'art. 2214-quinquies nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unita'. 3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unita' e sono progressivamente assorbite entro il 2032. 4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'art. 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unita'.». - Si riporta il testo dell'art. 2247-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice. 2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1040, e' integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1045, e' integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; 3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice. 6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice. 7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice. 8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice. 8-bis. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice 9-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice. 10-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo. 10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 1047, sono: a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente; b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario; d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; e) due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli. 12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.». - Si riporta il testo dell'art. 2247-quinquies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A). 2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B). 3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'art. 1055. 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore. 4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).». - Si riporta il testo dell'art. 2247-septies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-septies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A). 2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B). 3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'art. 1055. 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore. 4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C). 5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2010. 6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonche' uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni. 7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati e' fissato nelle seguenti unita': a) per l'anno 2018: 1) generale di divisione: nessuna promozione; 2) generale di brigata: comparto sanitario 1; 3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico; b) per l'anno 2019: 1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.». - Si riporta il testo dell'art. 2247-octies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 2247-octies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di cui all'art. 1055. 1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore. 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello e' fissato in sette unita' per l'anno 2018. 3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.». - Si riporta il testo dell'art. 2250-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2250-quater (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'art. 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'art. 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine: a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione; b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione; c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo; d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo. 2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2033, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.». - Si riporta il testo dell'art. 2252 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore). - 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1°gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado. 2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 800, comma 2. 4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'art. 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'art. 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2. 6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art. 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art. 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4. 8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051. 9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a "scelta". 9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'art. 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali. 9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonche', alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalita' e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter. 9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'art. 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater. 9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX. 9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, e' di 6 anni.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente). - 1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 2. I periti superiori scelti in servizio al 1°gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1°gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 1295-bis, comma 4. 4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 2247-decies. 5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 2247-undecies. 6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 e' iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato. 9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi: a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter; b) ai sensi dell'art. 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in ordine di ruolo, secondo l'anzianita' di grado posseduta a decorrere dal 1° gennaio 2021. 9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'art. 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado. 9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'art. 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni. 9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni. 10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051. 11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianita' nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti. 11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale). - 1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'art. 1325-bis, comma 1 lettera a), e' attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), e' attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, e' la seguente: a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. 4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti: a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016; g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'art. 2252, commi 2, e 6. 5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, e' la seguente: a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno; b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni; c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni. 5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-quater, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'art. 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1. 6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'art. 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7. 9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7. 9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020. 9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020. 9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016. 9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter. 10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020. 10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1299, sono cosi' formate: a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis; b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-quinquies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'art. 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'art. 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo, gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo, gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi: a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti: 1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) promossi ai sensi dell'art. 2253-quater, comma 1; 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori: 1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 2) che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. 5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, e' attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1325-ter. 5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale: a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter; b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell'art. 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. 5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.». - Si riporta il testo dell'art. 2253-septies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale). - 1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui all'art. 1047 alla data del 30 settembre 2017. 4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, gli appuntati scelti, gia' collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'art. 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo: a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2; b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019; 6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1325-quater da parte dalla commissione di cui all'art. 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.