Art. 25 
 
 
         Disposizioni transitorie in materia di avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari  a
esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Al fine di assicurare
la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa  nella  revisione
della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno  2020
sono istituiti i ruoli straordinari a  esaurimento  degli  ispettori,
forestale degli ispettori e forestale dei periti. 
      2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 e' quello  di
maresciallo ordinario. 
      3. Per gli anni 2020 e 2021  e'  autorizzata  l'immissione  nei
ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unita' suddivise equamente
per ogni annualita', cosi' ripartite: 
        a)  576  per  il  ruolo  straordinario  a  esaurimento  degli
ispettori; 
        b) 20 per il  ruolo  straordinario  a  esaurimento  forestale
degli ispettori; 
        c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento  forestale  dei
periti. 
      4. Le unita' immesse sono considerate a tutti  gli  effetti  in
soprannumero  rispetto  all'organico  complessivo   degli   ispettori
dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800. 
      5. La somma  delle  consistenze  effettive  dei  sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma
1 non puo' superare la  consistenza  organica  fissata  dal  comma  3
dell'articolo 800.»; 
      «Art. 2212-octiesdecies  (Modalita'  di  immissione  nei  ruoli
straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Per le
immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di  cui  all'articolo
2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli  ispettori  e  i
periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per
titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio  permanente
dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo  dei
sovrintendenti, al ruolo forestale  dei  sovrintendenti  e  al  ruolo
forestale dei revisori, aventi anzianita' di grado e qualifica uguale
o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'eta' anagrafica
non inferiore a 55 anni e non superiore a 59. 
      2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti
volti  a  verificare  il  possesso  dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale, sono: 
        a) ammessi  a  frequentare  un  corso,  anche  con  modalita'
telematica, di durata non superiore a 30 giorni; 
        b) nominati maresciallo  con  anzianita'  relativa  stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale  corso,  con
decorrenza dalla data di fine corso.»; 
    b) all'articolo  2243-bis,  al  comma  3  la  parola:  «2007»  e'
sostituita dalla seguente: 
      «2010»; 
    c) all'articolo  2243-ter,  al  comma  2  la  parola:  «2007»  e'
sostituita dalla seguente: 
      «2010»; 
    d) all'articolo 2243-quater: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «obblighi  di  comando»  sono
aggiunte le seguenti: 
        «per l'avanzamento al grado di colonnello»; 
      2) al comma 2, dopo  le  parole:  «obblighi  di  comando»  sono
aggiunte le seguenti: 
        «per l'avanzamento al grado di colonnello»; 
    e) all'articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole:  «e  generale»
sono soppresse; 
    f) all'articolo 2247-bis: 
      1) al comma 2: 
        1.1)  alla  lettera  a)  le  parole:  «e,  con  funzioni   di
segretario senza diritto  di  voto,  dal  generale  di  brigata  piu'
anziano del medesimo ruolo» sono soppresse; 
        1.2) la lettera b) e' sostituita con la seguente: 
          «b) la Commissione ordinaria  d'avanzamento  dell'Arma  dei
carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da un generale  di
brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 
      2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis)  nell'ultimo  triennio  non  abbiano  riportato   una
condanna definitiva per delitto non colposo»; 
      3) al comma 9-bis: 
        3.1) alla lettera a) le  parole:  «8  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «6 anni»; 
        3.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) nell'ultimo  triennio  non  abbiano  riportato  una
condanna definitiva per delitto non colposo»; 
      4) al comma 10-bis: 
        4.1) alla lettera a) le  parole:  «8  anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 anni»; 
        4.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) nell'ultimo  triennio  non  abbiano  riportato  una
condanna definitiva per delitto non colposo»; 
    g) all'articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso  che  le  permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di  cui  all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado  di  sottotenente,  quattro
anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e  cinque
anni nel grado di Maggiore.»; 
    h) all'articolo 2247-septies, dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso  che  le  permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di  cui  all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni  nel
grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»; 
    i) all'articolo 2247-octies, dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso  che  le  permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di  cui  all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel  grado  di  sottotenente,  cinque
anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e  cinque
anni nel grado di Maggiore.»; 
    l) all'articolo 2250-quater, al comma 2,  la  parola:  «2032»  e'
sostituita con la seguente: 
      «2033»; 
    m) all'articolo 2252: 
      1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore  scelto»  sono
soppresse; 
      2) il comma 3 e' sostituito con il seguente: 
        «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al  fine
di garantire l'armonico sviluppo del  ruolo,  a  parziale  deroga  di
quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020  e
2021 il numero delle promozioni annuali al grado di  luogotenente  e'
stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica  del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di  cui  all'articolo  800,
comma 2.»; 
      3) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: 
        3.1) «9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei  carabinieri
inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019,
giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi  nei
quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di
maresciallo maggiore, prendendo posto  nel  ruolo  dopo  i  parigrado
promossi  nell'anno.  A  tal  fine,  il   giudizio   espresso   dalla
commissione di cui  all'articolo  1047,  in  occasione  della  citata
aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini  del  conseguimento
della promozione di cui al presente comma.»; 
        3.2) «9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto  il  periodo
di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo  1293  e  dalla
tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria
formata al 1° gennaio  2020  e  valutati  dalla  commissione  di  cui
all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi,  in  ordine  di
ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31  dicembre
2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi  del  comma
9-quater.»; 
        3.3) «9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al  grado  di
maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295,
in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo  al  compimento
del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e  dalla  tabella  4,
quadri VI e IX.»; 
        3.4) «9-septies. Per il personale che  riveste  il  grado  di
maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e  il
31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno  conseguito
il grado di maresciallo capo con l'aliquota  del  31  dicembre  2019,
fermi restando gli altri requisiti, la permanenza  minima  nel  grado
richiesta per la promozione al  grado  di  maresciallo  maggiore,  in
deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri
VI e IX, e' di 6 anni.»; 
    n) dopo l'articolo 2252 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 2252-bis (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di
maresciallo  capo).  -  1.  I  marescialli  ordinari  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo  compiuto  il
periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293  e
dalla tabella 4, quadri  VI  e  IX,  sono  inclusi  in  una  aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione
di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine
di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei  promossi  con  l'aliquota
del 31 dicembre 2019.»; 
      «Art.  2252-ter  (Rivalutazione  del  personale  giudicato  non
idoneo all'avanzamento). - 1. I  militari  inclusi  nell'aliquota  di
avanzamento  del  31  dicembre  2019  e  giudicati  non  idonei  sono
nuovamente valutati  e  a  tal  fine  inclusi  nell'aliquota  del  31
dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con  le
stesse modalita' e decorrenze attribuite ai  parigrado  con  i  quali
sono stati portati in avanzamento.»; 
    o) all'articolo 2253-bis: 
      1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore  scelto»  sono
soppresse; 
      2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        2.1) «9-bis. Il  personale  in  servizio  alla  data  del  1°
gennaio  2020,  che  al  31  dicembre  2016  rivestiva  il  grado  di
maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui
ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado  di  luogotenente,
in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293  e  dalla  tabella  4,
quadri  VI  e  IX,  secondo  le  modalita'  previste  dagli  articoli
1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di  cinque  anni
di servizio effettivo, maturati anche nella  qualifica  di  ispettore
superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato. 
        2.2) «9-ter. I marescialli maggiori con  anzianita'  compresa
fra il 1° gennaio 2013 e il 31  dicembre  2015,  avendo  compiuto  il
periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono
inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1°  gennaio  2020  e
valutati dalla commissione di cui  all'articolo  1047.  Se  giudicati
idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma  3
dell'articolo 1295-bis, in  ordine  di  ruolo,  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2020,  prendendo  posto  dopo  il  personale  promosso   con
l'aliquota del 31 dicembre 2019.»; 
        2.3) «9-quater. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo
2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori
promossi: 
          a) con anzianita' compresa  fra  il  1°  gennaio  e  il  31
dicembre 2016  e  il  personale  promosso  al  grado  di  maresciallo
aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti  disponibili
per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono  inclusi  in  una  aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione
di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado
di luogotenente, in deroga al  comma  3  dell'articolo  1295-bis,  in
ordine di ruolo, a decorrere dal 1°  gennaio  2020,  prendendo  posto
dopo il personale di cui al comma 9-ter; 
          b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in
una aliquota straordinaria formata al  1°  gennaio  2021  e  valutati
dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono
promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo
1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
        2.4)  «9-quinquies.  Il  personale  promosso  al   grado   di
maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero
promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019,
consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga  a  quanto
indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei  anni  di  servizio
effettivo nel grado.»; 
        2.5) «9-sexies. Per il personale che rivestiva  il  grado  di
maresciallo capo dal 1° gennaio al  31  dicembre  2012,  promosso  al
grado di maresciallo maggiore  ai  sensi  dell'articolo  2252,  commi
9-quater e  9-quinquies,  fermi  restando  gli  altri  requisiti,  la
permanenza minima nel grado richiesta, in deroga  a  quanto  indicato
dall'articolo 1293 e  dalla  tabella  4,  quadri  VI  e  IX,  per  il
conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.»; 
        2.6) «9-septies. Per il personale che rivestiva il  grado  di
maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013,  fermi  restando
gli altri requisiti, la permanenza minima  nel  grado  richiesta,  in
deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri
VI e IX, per il conseguimento del grado  di  luogotenente,  e'  di  7
anni.»; 
      3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore  e
richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono  inquadrati
nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.»; 
    p) all'articolo 2253-ter: 
      1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono
soppresse; 
      2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        2.1) «4-bis. Alla data  del  1°  gennaio  2020,  al  fine  di
assicurare l'armonico sviluppo del  ruolo  per  l'attribuzione  della
qualifica di carica speciale  e'  formata  un'aliquota  straordinaria
nella quale sono inclusi: 
          a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che  rivestivano  il
grado di maresciallo maggiore  con  anzianita'  compresa  fra  il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2009; 
          b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2018; 
          c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2019.»; 
        2.2)   «4-ter.   Ai   luogotenenti   inclusi    nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 4-bis e'  attribuita  la  qualifica  di
carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica  del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo  posto
in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota  del  31  dicembre
2019.»; 
        2.3) «4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della  qualifica
di carica speciale, in deroga  alla  permanenza  nel  grado  prevista
dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti: 
          a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 
          b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 
          c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
          d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
          e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
          f) per l'anno 2026,  il  personale  promosso  al  grado  di
maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei  posti
disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016; 
          g) per l'anno 2027,  il  personale  promosso  al  grado  di
maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.»; 
      3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al
personale dei corrispondenti ruoli forestali degli  ispettori  e  dei
periti dell'Arma dei carabinieri.»; 
    q) all'articolo 2253-quater: 
      1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        1.1) «9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina
nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015,  sono  inclusi  in
un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.»; 
        1.2) «9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota
di cui al comma 9-bis, conseguono  la  promozione  a  brigadiere  con
decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.»; 
        1.3) «9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei
ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara'  formata  dai
vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31
dicembre 2016.»; 
        1.4) «9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi  del  comma
9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli  promossi
ai sensi del comma 9-ter.»; 
      2) al comma 10: 
        2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 
        2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi; 
      3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        3.1) «10-bis. Al fine di assicurare l'armonico  sviluppo  del
ruolo,  alla  data  del  1°  gennaio  2020  e'  formata   un'aliquota
straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella  quale  sono
inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere  con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e  il  31  dicembre  2010.  Gli
stessi, se giudicati idonei, sono promossi in  ordine  di  ruolo  con
decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.»; 
        3.2) «10-ter. Al fine di assicurare l'armonico  sviluppo  del
ruolo, le aliquote di  valutazione  per  l'avanzamento  al  grado  di
brigadiere  capo,  in  deroga  alla  permanenza  nel  grado  prevista
dall'articolo 1299, sono cosi' formate: 
          a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano  il  grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31
dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo  i
parigrado di cui al precedente comma 10-bis; 
          b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano  il  grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31
dicembre 2012; 
          c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano  il  grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31
dicembre 2013; 
          d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano  il  grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il  31
dicembre 2014; 
          e) per l'anno 2024, i  brigadieri  promossi  ai  sensi  del
comma  9-ter,  che  rivestivano  il  grado  di  vice  brigadiere  con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»; 
        3.3) 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter,
9-quater,  9-quinquies,  10-bis  e  10-ter  si  applicano  anche   al
personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; 
    r) all'articolo 2253-quinquies: 
      1) al comma 4: 
        1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 
        1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi; 
      2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        2.1) «5-bis. Alla data  del  1°  gennaio  2020,  al  fine  di
assicurare l'armonico sviluppo del  ruolo  per  l'attribuzione  della
qualifica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale
sono inclusi: 
          a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e  del  ruolo
forestale sovrintendenti: 
          1) con anzianita' compresa  fra  il  1°  gennaio  e  il  31
dicembre 2016; 
          2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1; 
          3) che rivestivano il grado di  brigadiere  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1°  gennaio
e il 31 dicembre 2011; 
          b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori: 
          1) gia' revisori capo con anzianita'  compresa  fra  il  1°
gennaio e il 31 dicembre 2016; 
          2) che rivestivano il  grado  di  revisore  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1°  gennaio
e il 31 dicembre 2011.»; 
        2.2)  «5-ter.  Ai  brigadieri  capo   inclusi   nell'aliquota
straordinaria di cui al  comma  5-bis,  e'  attribuita  la  qualifica
speciale a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  previa  verifica  del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-ter.»; 
        2.3) «5-quater. Attribuite le  promozioni  di  cui  al  comma
5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga
alla  permanenza  nel  grado  prevista  dagli  articoli  1325-ter   e
2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per  l'attribuzione
della qualifica speciale: 
          a) per l'anno 2020, i brigadieri capo  che  rivestivano  il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di  cui  al
precedente comma 5-ter; 
          b) per l'anno 2021, i brigadieri capo  che  rivestivano  il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013; 
          c) per l'anno 2022, i brigadieri capo  che  rivestivano  il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014; 
          d) per l'anno 2023, i brigadieri capo  che  rivestivano  il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2015; 
          e) per l'anno 2024, i brigadieri capo  che  rivestivano  il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016; 
          f) per l'anno 2025, i brigadieri  capo  promossi  ai  sensi
dell'articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado  di
vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31
dicembre 2010.»; 
        2.4) «5-quinquies. Le disposizioni di cui al  comma  5-quater
si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»; 
    s) all'articolo 2253-septies, dopo il comma  6  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      1) «6-bis. Gli appuntati scelti  in  servizio  al  31  dicembre
2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma
4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno  i  requisiti  temporali
per l'avanzamento al grado superiore dopo: 
        a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi  al
grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non
rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2; 
        b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi  al
grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;»; 
      2) «6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a),  che
alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4 anni di  permanenza
nel grado,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo  1325-quater  da  parte  dalla   commissione   di   cui
all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
o dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza  dal  1°  gennaio
2020.». 
 
          Note all'art. 25: 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  2243-bis  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2243-bis (Regime transitorio per  la  frequenza
          del  corso  d'istituto  per  gli  ufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri).  -  1.  Sino  all'anno  2023  compreso,  sono
          ammessi a frequentare il corso d'istituto di  cui  all'art.
          755 anche gli ufficiali del  ruolo  normale  dell'Arma  dei
          carabinieri aventi il grado di tenente colonnello. 
                2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal
          ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina  a
          ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei  carabinieri
          uguale  o  antecedente  al  31  dicembre  2004   il   corso
          d'istituto di cui all'art. 755 e' considerato assolto. 
                3.  Per  gli  ufficiali  del  ruolo  tecnico   aventi
          anzianita' di nomina a  ufficiale  in  servizio  permanente
          nell'Arma  dei  carabinieri  uguale  o  antecedente  al  31
          dicembre 2010 il corso d'istituto di cui  all'art.  755  e'
          considerato assolto. 
                4. Gli  ufficiali  dei  ruoli  forestale  iniziale  e
          speciale a esaurimento non frequentano il corso  d'istituto
          di cui all'art. 755.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2243-ter  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2243-ter (Regime transitorio per  la  frequenza
          del corso superiore di stato maggiore  interforze  per  gli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Gli  ufficiali
          del  ruolo  normale  transitati  dal   ruolo   speciale   a
          esaurimento aventi anzianita'  di  nomina  a  ufficiale  in
          servizio permanente  nell'Arma  dei  carabinieri  uguale  o
          antecedente al 31  dicembre  2004  non  sono  ammessi  alle
          selezioni per la frequenza del  corso  superiore  di  stato
          maggiore interforze di cui all'art. 751. 
                2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi  anzianita'
          di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma  dei
          carabinieri uguale o antecedente al 31  dicembre  2010  non
          sono ammessi alle selezioni  per  la  frequenza  del  corso
          superiore di stato  maggiore  interforze  di  cui  all'art.
          751.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2243-quater del decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2243-quater  (Regime  transitorio  dei  periodi
          minimi di comando richiesti  per  la  valutazione  ai  fini
          dell'avanzamento  degli   ufficiali   del   ruolo   normale
          dell'Arma  dei  carabinieri).  -  1.  Sino  all'anno   2027
          compreso, per gli ufficiali del  ruolo  normale  transitati
          dal ruolo speciale a esaurimento, permangono  gli  obblighi
          di  comando  per  l'avanzamento  al  grado  di   colonnello
          previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi  periodi  di
          comando sono considerati validi  ai  fini  dell'avanzamento
          anche se espletati, in tutto  o  in  parte,  nel  ruolo  di
          provenienza. 
                2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo
          normale transitati dal  ruolo  speciale  a  esaurimento  si
          applicano gli obblighi  di  comando  per  l'avanzamento  al
          grado di colonnello previsti  dal  presente  codice  e  gli
          eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel  ruolo
          di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2243-sexies del decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.      2243-sexies      (Regime       transitorio
          dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e
          speciale a esaurimento dell'Arma  dei  carabinieri).  -  1.
          Sino all'anno 2032, il numero annuale delle  promozioni  al
          grado  di  colonnello  per  gli   ufficiali   in   servizio
          permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato  con
          decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta  del
          Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  in  misura
          pari  a  7  unita'  anche  in  eccedenza  al  numero  delle
          promozioni a colonnello del  ruolo  normale  stabilito  dal
          presente codice. 
                2. In relazione  alle  variazioni  delle  consistenze
          complessive dei ruoli normale e speciale  a  esaurimento  e
          delle aliquote di valutazione  come  determinate  all'esito
          dei transiti di cui all'art.  2214-quinquies  nonche'  alle
          esigenze di mantenimento di adeguati tassi di  avanzamento,
          le promozioni di cui al comma 1  con  il  medesimo  decreto
          possono essere devolute ai  tenenti  colonnelli  del  ruolo
          normale in misura comunque non superiore a 5 unita'. 
                3. Le eventuali  eccedenze  rispetto  ai  contingenti
          massimi dei gradi di colonnello stabiliti dalla  tabella  4
          che si determinano con il conferimento delle promozioni  di
          cui ai commi 1 e 2 sono  considerate  in  soprannumero  nei
          cinque anni successivi alla  decorrenza  delle  stesse,  in
          misura comunque non superiore alle  trentacinque  unita'  e
          sono progressivamente assorbite entro il 2032. 
                4. A decorrere dall'anno  2033  e  sino  al  completo
          esaurimento del  ruolo  di  cui  all'art.  2210-bis,  ferma
          restando la dotazione organica  complessiva  del  grado  di
          colonnello del ruolo normale  e  il  numero  di  promozioni
          annue da attribuire  ai  tenenti  colonnelli  del  medesimo
          ruolo stabilite dal  presente  codice,  il  numero  annuale
          delle promozioni al grado di colonnello per  gli  ufficiali
          in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento  e'
          fissato con decreto annuale del Ministro della  difesa,  su
          proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
          in relazione alle variazioni delle consistenze  complessive
          dei citati ruoli e delle aliquote  di  valutazione  nonche'
          alle  esigenze  di  mantenimento  di  adeguati   tassi   di
          avanzamento,  e  comunque  in  misura  non  superiore  a  7
          unita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2247-bis  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2247-bis (Avanzamento del personale  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  transitato  nei  ruoli   forestali
          dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Le  dotazioni  organiche
          iniziali  e  le  progressioni  di  carriera  del  personale
          transitato nel ruolo  forestale  iniziale  degli  ufficiali
          dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella  tabella  4,
          quadro V, allegata al presente codice. 
                2. Fino  all'anno  2037  compreso,  per  esprimere  i
          giudizi  sull'avanzamento   degli   ufficiali   del   ruolo
          forestale iniziale e  del  ruolo  forestale  dell'Arma  dei
          carabinieri: 
                  a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma
          dei carabinieri di cui  all'art.  1040,  e'  integrata  dal
          generale  di  divisione  del   ruolo   forestale   iniziale
          dell'Arma dei carabinieri; 
                  b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma
          dei carabinieri di cui all'art. 1045, e'  integrata  da  un
          generale di brigata del ruolo forestale iniziale  dell'Arma
          dei carabinieri; 
                3. Per i gradi degli ufficiali  del  ruolo  forestale
          iniziale nei quali le promozioni a scelta si  effettuano  a
          vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui  non
          sono   previste   promozioni,   approva    egualmente    la
          graduatoria,  ma  il  Direttore  generale  della  Direzione
          generale per il  personale  militare  forma  il  quadro  di
          avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
          piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 
                4.  Per  l'avanzamento  degli  ufficiali  del   ruolo
          forestale  iniziale  dell'Arma  dei  carabinieri   non   si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 
                5.  Le  progressioni  di  carriera  degli   ispettori
          transitati nel ruolo forestale  degli  ispettori  dell'Arma
          dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro  VI,
          allegata al presente codice. 
                6. Le progressioni  di  carriera  dei  sovrintendenti
          transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
          dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII,
          allegata al presente codice. 
                7. Le progressioni  di  carriera  degli  appuntati  e
          carabinieri transitati nel ruolo forestale degli  appuntati
          e carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stabilite
          nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice. 
                8. Le progressioni di carriera dei periti  transitati
          nel ruolo forestale dei periti  dell'Arma  dei  carabinieri
          sono stabilite nella tabella  4,  quadro  IX,  allegata  al
          presente codice. 
                8-bis. La qualifica di carica speciale e' attribuita,
          previa verifica del possesso dei requisiti da  parte  dalla
          commissione di cui all'art. 1047, ai luogotenenti del ruolo
          forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che: 
                  a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; 
                  b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'art.
          1051; 
                  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede
          di  valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di  almeno
          «eccellente» o giudizio equivalente; 
                  d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; 
                  d-bis) nell'ultimo triennio non  abbiano  riportato
          una condanna definitiva per delitto non colposo. 
                8-ter.  La  qualifica   e'   conferita   dal   giorno
          successivo a quello del compimento del  periodo  minimo  di
          anzianita' di grado di permanenza  previsto  al  precedente
          comma. 
                9.  Le  progressioni   di   carriera   dei   revisori
          transitati nel ruolo forestale dei revisori  dell'Arma  dei
          carabinieri sono  stabilite  nella  tabella  4,  quadro  X,
          allegata al presente codice 
                9-bis.  La  qualifica  di   qualifica   speciale   e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri
          capo  del  ruolo  forestale  dei  revisori  dell'Arma   dei
          carabinieri che: 
                  a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado; 
                  b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'art.
          1051; 
                  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede
          di  valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di  almeno
          "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                  d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; 
                  d-bis) nell'ultimo triennio non  abbiano  riportato
          una condanna definitiva per delitto non colposo. 
                9-ter.  La  qualifica   e'   conferita   dal   giorno
          successivo a quello del compimento del  periodo  minimo  di
          anzianita' di grado di permanenza  previsto  al  precedente
          comma. 
                10. Le progressioni di  carriera  degli  operatori  e
          collaboratori  transitati   nel   ruolo   forestale   degli
          operatori e collaboratori dell'Arma  dei  carabinieri  sono
          stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al  presente
          codice. 
                10-bis.  La  qualifica  di  qualifica   speciale   e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte  dalla  commissione  di  cui  all'art.   1047,   agli
          appuntati scelti del  ruolo  forestale  degli  operatori  e
          collaboratori dell'Arma dei carabinieri che: 
                  a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado; 
                  b) non si trovano nelle condizioni di cui  all'art.
          1051; 
                  c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in  sede
          di  valutazione  caratteristica,  la  qualifica  di  almeno
          "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                  d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero"; 
                  d-bis) nell'ultimo triennio non  abbiano  riportato
          una condanna definitiva per delitto non colposo. 
                10-ter.  La  qualifica  e'   conferita   dal   giorno
          successivo a quello del compimento del  periodo  minimo  di
          anzianita' di grado di permanenza  previsto  al  precedente
          comma. 
                11. Per  esprimere  i  giudizi  sull'avanzamento  del
          personale  dei  ruoli  forestali   degli   ispettori,   dei
          sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei  periti,
          dei revisori e degli operatori  e  collaboratori  dell'Arma
          dei carabinieri, i membri della commissione di  avanzamento
          dell'Arma dei carabinieri di cui al comma  4,  lettera  b),
          dell'art. 1047, sono: 
                  a) un  generale  di  brigata  del  ruolo  forestale
          iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo  di
          vice presidente; 
                  b) quattro colonnelli del ruolo  normale  dell'Arma
          dei carabinieri; 
                  c) tre  colonnelli  del  ruolo  forestale  iniziale
          dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il
          ruolo di segretario; 
                  d) due luogotenenti del ruolo  ispettori  dell'Arma
          dei carabinieri, se si tratta di valutazione  di  personale
          del  ruolo  forestale   degli   ispettori   dell'Arma   dei
          carabinieri; 
                  e)  due  luogotenenti  del  ruolo  forestale  degli
          ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri,  se  si  tratta  di
          valutazione  di  personale  del   ruolo   forestale   degli
          ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
                  f) un brigadiere capo del ruolo dei  sovrintendenti
          dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di  valutazione  di
          personale del ruolo forestale dei sovrintendenti  dell'Arma
          dei carabinieri; 
                  g) un  brigadiere  capo  del  ruolo  forestale  dei
          sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si  tratta  di
          valutazione  di   personale   del   ruolo   forestale   dei
          sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
                  h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati  e
          carabinieri dell'Arma dei  carabinieri,  se  si  tratta  di
          valutazione  di  personale  del   ruolo   forestale   degli
          appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                  i) un appuntato scelto del  ruolo  forestale  degli
          appuntati e carabinieri dell'Arma dei  carabinieri,  se  si
          tratta di valutazione  di  personale  del  ruolo  forestale
          degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                  l) un  luogotenente  o  un  brigadiere  capo  o  un
          appuntato  scelto  dei  ruoli  forestali  dei  periti,  dei
          revisori o degli operatori e  collaboratori  dell'Arma  dei
          carabinieri se si tratta di valutazione  di  personale  dei
          rispettivi ruoli. 
                12.  Per  l'avanzamento  del  personale   del   Corpo
          forestale  dello  Stato  transitato  nei  ruoli   forestali
          dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente
          stabilito, le disposizioni di cui al libro  quarto,  titolo
          VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2247-quinquies  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.     2247-quinquies     (Regime      transitorio
          dell'avanzamento  degli   ufficiali   del   ruolo   normale
          dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Sino  all'anno  2021  le
          progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo  normale
          dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla  tabella  4,
          quadro I (specchio A). 
                2. Sino all'anno 2026  le  progressioni  di  carriera
          degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
          sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B). 
                3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino  al  grado
          di tenente colonnello compreso si effettuano ad  anzianita'
          con le modalita' di cui all'art. 1055. 
                3-bis. Il comma 3 si  interpreta  nel  senso  che  le
          permanenze minime previste per l'avanzamento ad  anzianita'
          di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni  nel  grado
          di sottotenente, quattro anni nel grado di  tenente,  sette
          anni nel grado di Capitano  e  cinque  anni  nel  grado  di
          Maggiore. 
                4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni  di
          carriera degli ufficiali del ruolo  normale  dell'Arma  dei
          carabinieri  sono  stabilite  dalla  tabella  4,  quadro  I
          (specchio C).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2247-septies   del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.      2247-septies      (Regime      transitorio
          dell'avanzamento  degli   ufficiali   del   ruolo   tecnico
          dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Sino  all'anno  2021  le
          progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo  tecnico
          dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla  tabella  4,
          quadro III (specchio A). 
                2. Sino all'anno 2026  le  progressioni  di  carriera
          degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
          sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B). 
                3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino  al  grado
          di tenente colonnello compreso si effettuano ad  anzianita'
          con le modalita' di cui all'art. 1055. 
                3-bis. Il comma 3 si  interpreta  nel  senso  che  le
          permanenze minime previste per l'avanzamento ad  anzianita'
          di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni  nel  grado
          di tenente, sette anni nel grado di capitano e  sette  anni
          nel grado di maggiore. 
                4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni  di
          carriera degli ufficiali del ruolo  tecnico  dell'Arma  dei
          carabinieri sono stabilite  dalla  tabella  4,  quadro  III
          (specchio C). 
                5. Al fine  di  assicurare  l'armonico  sviluppo  del
          ruolo e il graduale raggiungimento  delle  nuove  dotazioni
          organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo
          tecnico per l'anno  2018,  sono  inseriti  in  aliquota  di
          valutazione i capitani con anzianita' uguale o  antecedente
          al 31 dicembre 2010. 
                6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma  dei
          carabinieri aventi anzianita'  di  nomina  a  ufficiale  in
          servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio  2010
          nonche' uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il  periodo
          di  permanenza   minimo   nel   grado   di   capitano   per
          l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni. 
                7. Il numero di  promozioni  a  scelta  ai  gradi  di
          seguito indicati e' fissato nelle seguenti unita': 
                  a) per l'anno 2018: 
                    1) generale di divisione: nessuna promozione; 
                    2) generale di brigata: comparto sanitario 1; 
                    3) colonnello: comparto sanitario  e  psicologico
          1,   comparto   amministrativo   2   e   comparto   tecnico
          scientifico; 
                  b) per l'anno 2019: 
                    1) colonnello: comparto sanitario  e  psicologico
          2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico
          1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2247-octies del decreto
          legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.      2247-octies      (Regime       transitorio
          dell'avanzamento  degli  ufficiali  del  ruolo  speciale  a
          esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino  all'anno
          2023 gli avanzamenti sino al grado  di  tenente  colonnello
          compreso si effettuano ad anzianita' con  le  modalita'  di
          cui all'art. 1055. 
                1-bis. Il comma 1 si  interpreta  nel  senso  che  le
          permanenze minime previste per l'avanzamento ad  anzianita'
          di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni  nel  grado
          di sottotenente, cinque anni nel grado  di  tenente,  sette
          anni nel grado di Capitano  e  cinque  anni  nel  grado  di
          Maggiore. 
                2.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'art.
          2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al  grado  di
          colonnello e' fissato in sette unita' per l'anno 2018. 
                3.  Per  l'avanzamento  degli  ufficiali  del   ruolo
          speciale a esaurimento dell'Arma  dei  carabinieri  non  si
          applicano le disposizioni  di  cui  agli  articoli  2242  e
          2250.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2250-quater del decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.    2250-quater    (Regime    transitorio    del
          collocamento in aspettativa per riduzione  dei  quadri  per
          gli ufficiali dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.  Sino  al
          completo esaurimento del ruolo di cui all'art.  2210-bis  e
          comunque  non  oltre  l'anno  2050,   in   relazione   alle
          disposizioni di cui all'art. 2211-bis, il  collocamento  in
          aspettativa per riduzione dei  quadri  degli  ufficiali  in
          servizio  permanente  dei  ruoli  normale  e   speciale   a
          esaurimento di cui  all'art.  909,  comma  1,  lettera  d),
          avviene secondo il seguente ordine: 
                  a) ufficiali del ruolo speciale  a  esaurimento  in
          servizio permanente a disposizione; 
                  b)  ufficiali  del  ruolo   normale   in   servizio
          permanente a disposizione; 
                  c) ufficiali del ruolo speciale  a  esaurimento  in
          servizio permanente effettivo; 
                  d)  ufficiali  del  ruolo   normale   in   servizio
          permanente effettivo. 
                2. Sino alla  completa  devoluzione  delle  dotazioni
          organiche dal ruolo forestale iniziale al  ruolo  forestale
          dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2033,
          le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2,  lettera
          d), e  comma  3,  906,  908  e  909  non  si  applicano  ai
          colonnelli  e  generali  del   ruolo   forestale   iniziale
          dell'Arma dei carabinieri.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2252  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2252 (Regime  transitorio  dell'avanzamento  al
          grado di maresciallo maggiore). - 1. I marescialli aiutanti
          sostituti ufficiali di pubblica sicurezza  in  servizio  al
          1°gennaio 2017 sono iscritti  in  ruolo  con  il  grado  di
          maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio  e
          di grado. 
                2.  I  marescialli  capo  dell'Arma  dei  carabinieri
          iscritti nel quadro di avanzamento al 31  dicembre  2016  e
          non promossi, in deroga alle disposizioni  sull'avanzamento
          del   personale   del   ruolo   ispettori   dell'Arma   dei
          carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al
          grado superiore con le seguenti modalita': 
                  a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio  2017,
          prendendo posto in ruolo  dopo  i  parigrado  promossi  con
          l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; 
                  b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
                  c) il restante  terzo,  con  decorrenza  1°  luglio
          2017. 
                3. In relazione alle promozioni di cui al comma  2  e
          al fine di  garantire  l'armonico  sviluppo  del  ruolo,  a
          parziale deroga  di  quanto  previsto  dall'art.  1295-bis,
          comma  3,  per  gli  anni  2020  e  2021  il  numero  delle
          promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in
          misura non superiore a 1/7  della  dotazione  organica  del
          ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di  cui  all'art.
          800, comma 2. 
                4. I marescialli capo  e  i  periti  capo  dei  ruoli
          forestali dell'Arma dei carabinieri con  permanenza  minima
          nel grado  uguale  o  superiore  a  quella  prevista  dalla
          tabella 4, quadri VI e IX,  allegata  al  presente  codice,
          sono inclusi in un'aliquota  straordinaria  formata  al  1°
          gennaio 2017, valutati ai sensi dell'art. 1059  e  promossi
          nell'ordine del proprio ruolo al  grado  superiore  con  le
          seguenti modalita': 
                  a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
                  b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
                  c) il restante  terzo,  con  decorrenza  1°  luglio
          2017. 
                5. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  di  cui
          all'art. 1047 in occasione della  aliquota  di  avanzamento
          del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di
          cui al comma 2. 
                6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31
          dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art. 1295  comma  1,
          lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi
          ai sensi del comma 2. 
                7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31
          dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art.  2247-duodecies
          comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari
          promossi ai sensi del comma 4. 
                8. Le promozioni di cui ai  commi  2  e  4  non  sono
          comunque  conferite  al  personale  che  si   trovi   nelle
          condizioni di cui all'art. 1051. 
                9. Le promozioni disponibili al grado di  maresciallo
          aiutante determinate nei limiti disponibili al 31  dicembre
          2016,  sono  devolute   interamente   alla   procedura   di
          avanzamento a "scelta". 
                9-bis.  Il  periodo  di  comando   valido   ai   fini
          dell'avanzamento previsto dall'art. 1294 viene  considerato
          compiuto per i marescialli capo del  ruolo  ispettori,  con
          decorrenza del grado  fino  al  2016  compreso,  e  per  il
          personale dei ruoli forestali. 
                9-ter. I marescialli capo dell'Arma  dei  carabinieri
          inclusi  nell'aliquota  formata  al  31  dicembre  2016   e
          promossi  marescialli  aiutanti  sostituti   ufficiali   di
          pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili,
          nonche',  alla  medesima  data,  i   marescialli   aiutanti
          sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio  e  i
          militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri  che
          rivestivano  le   corrispondenti   qualifiche   nel   Corpo
          forestale dello Stato,  i  quali  maturano  il  periodo  di
          permanenza minimo nel grado per la promozione al  grado  di
          luogotenente  e  per  la  successiva   attribuzione   della
          qualifica di carica speciale  con  decorrenza  1°  gennaio,
          sono  inseriti  nell'aliquota  formata   al   31   dicembre
          antecedente,  ferme  restando  le  modalita'  e  i  termini
          previsti  dagli  articoli  1295-bis,  1325-bis,   2247-bis,
          2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter. 
                9-quater.   I   marescialli   capo   dell'Arma    dei
          carabinieri   inclusi    nell'aliquota    di    valutazione
          determinata al 31 dicembre 2019,  giudicati  idonei  e  non
          promossi perche' non utilmente  ricompresi  nei  quadri  di
          avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di
          maresciallo maggiore, prendendo  posto  nel  ruolo  dopo  i
          parigrado promossi  nell'anno.  A  tal  fine,  il  giudizio
          espresso  dalla  commissione  di  cui  all'art.  1047,   in
          occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019,  vale
          anche ai fini del conseguimento della promozione di cui  al
          presente comma. 
                9-quinquies.  I  marescialli  capi   con   anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31  dicembre  2012,  avendo
          compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto
          dall'art. 1293 e dalla tabella 4,  quadri  VI  e  IX,  sono
          inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio
          2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047.  Se
          giudicati idonei sono promossi,  in  ordine  di  ruolo,  al
          grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31  dicembre
          2019, prendendo posto dopo il personale promosso  ai  sensi
          del comma 9-quater. 
                9-sexies. Al fine di assicurare  l'armonico  sviluppo
          del ruolo, i marescialli capi con anzianita'  compresa  fra
          il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se  giudicati  idonei,
          sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a
          quanto previsto dall'art.  1295,  in  ordine  di  ruolo,  a
          decorrere dal giorno successivo al compimento  del  periodo
          minimo, previsto dall'art. 1293 e dalla tabella  4,  quadri
          VI e IX. 
                9-septies. Per il personale che riveste il  grado  di
          maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio
          2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i  marescialli  ordinari
          che hanno conseguito  il  grado  di  maresciallo  capo  con
          l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando  gli  altri
          requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per  la
          promozione al grado di maresciallo maggiore,  in  deroga  a
          quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI
          e IX, e' di 6 anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2253-bis,  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente).
          - 1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al  1°
          gennaio 2017  sono  iscritti  in  ruolo  con  il  grado  di
          luogotenente mantenendo  l'anzianita'  di  servizio  e  con
          anzianita' di  grado  corrispondente  all'anzianita'  nella
          qualifica. 
                2. I periti superiori scelti in servizio al 1°gennaio
          2017  sono  iscritti  in  ruolo  con  il  grado  di  perito
          superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e  con
          anzianita' di  grado  corrispondente  all'anzianita'  nella
          qualifica. 
                3. I marescialli aiutanti iscritti nella  graduatoria
          di  merito  per  il   conferimento   della   qualifica   di
          luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i
          marescialli aiutanti  che  al  1°  gennaio  2017  hanno  un
          periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a
          quanto previsto dall'art. 1293, comma 1, lettera  b),  sono
          inclusi in un aliquota straordinaria formata  al  1°gennaio
          2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 1295-bis,
          comma 4. 
                4. I marescialli aiutanti del ruolo  forestale  degli
          ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio  2017
          hanno un periodo di permanenza minima nel  grado  uguale  o
          superiore a quanto previsto dalla  tabella  4,  quadro  VI,
          sono inclusi in un aliquota  straordinaria  formata  al  1°
          gennaio 2017 e valutati secondo quanto  previsto  dall'art.
          2247-decies. 
                5. I periti superiori che alla data  del  1°  gennaio
          2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale
          o superiore a quanto previsto  dal  comma  9-bis  dell'art.
          2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata
          al 1° gennaio  2017  e  valutati  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 2247-undecies. 
                6.  I  militari  giudicati   idonei   all'avanzamento
          nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al  grado  di
          luogotenente ed iscritti  in  ruolo  secondo  l'ordine  del
          grado  di   provenienza,   con   decorrenza   giuridica   e
          amministrativa il 1° gennaio 2017. 
                7.  I  militari  giudicati   idonei   all'avanzamento
          nell'aliquota di cui al comma  4  sono  promossi  al  grado
          perito  superiore  scelto,  con  decorrenza   giuridica   e
          amministrativa il 1° gennaio 2017. 
                8.  I  militari  giudicati   idonei   all'avanzamento
          nell'aliquota di cui al comma  5  sono  promossi  al  grado
          perito  superiore  scelto,  con  decorrenza   giuridica   e
          amministrativa il 1° gennaio 2017. 
                9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e  8
          e' iscritto  in  ruolo  prendendo  posto  dopo  i  militari
          promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 
                9-bis. Il personale in  servizio  alla  data  del  1°
          gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di
          maresciallo   aiutante,    non    compreso    nell'aliquota
          straordinaria di cui  ai  commi  3,  4  e  5,  consegue  la
          promozione al grado di luogotenente,  in  deroga  a  quanto
          indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e  IX,
          secondo le  modalita'  previste  dagli  articoli  1295-bis,
          2247-decies e 2247-undecies, al compimento di  cinque  anni
          di servizio effettivo, maturati anche  nella  qualifica  di
          ispettore  superiore  e  di  perito  superiore  del   Corpo
          forestale dello Stato. 
                9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa
          fra il 1° gennaio  2013  e  il  31  dicembre  2015,  avendo
          compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto
          dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria
          formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione  di
          cui all'art. 1047. Se giudicati idonei,  sono  promossi  al
          grado di luogotenente,  in  deroga  al  comma  3  dell'art.
          1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2020,  prendendo  posto  dopo  il  personale  promosso  con
          l'aliquota del 31 dicembre 2019. 
                9-quater. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          2253-ter,  comma  4-quater,  lettere  e),  f)   e   g),   i
          marescialli maggiori promossi: 
                  a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio  e  il
          31 dicembre 2016  e  il  personale  promosso  al  grado  di
          maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel  novero
          dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre  2016,
          sono inclusi in una aliquota straordinaria  formata  al  1°
          gennaio 2020 e valutati dalla commissione di  cui  all'art.
          1047. Se  giudicati  idonei,  sono  promossi  al  grado  di
          luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art.  1295-bis,  in
          ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo
          posto dopo il personale di cui al comma 9-ter; 
                  b) ai sensi  dell'art.  2252,  commi  2  e  4  sono
          inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio
          2021 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047.  Se
          giudicati idonei, sono promossi al grado  di  luogotenente,
          in deroga al comma  3  dell'art.  1295-bis,  in  ordine  di
          ruolo, secondo l'anzianita' di grado posseduta a  decorrere
          dal 1° gennaio 2021. 
                9-quinquies.  Il  personale  promosso  al  grado   di
          maresciallo maggiore ai sensi dell'art. 2252, commi 6 e  7,
          ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e  del
          31 dicembre  2019,  consegue  la  promozione  al  grado  di
          luogotenente, in deroga a quanto indicato  dall'art.  1293,
          al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado. 
                9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado  di
          maresciallo capo  dal  1°  gennaio  al  31  dicembre  2012,
          promosso  al  grado  di  maresciallo  maggiore   ai   sensi
          dell'art.  2252,  commi  9-quater  e   9-quinquies,   fermi
          restando gli altri  requisiti,  la  permanenza  minima  nel
          grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293
          e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del
          grado di luogotenente, e' di 7 anni. 
                9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di
          maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013,  fermi
          restando gli altri  requisiti,  la  permanenza  minima  nel
          grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293
          e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del
          grado di luogotenente, e' di 7 anni. 
                10. Le promozioni di cui  al  presente  articolo  non
          sono comunque conferite al personale  che  si  trovi  nelle
          condizioni di cui all'art. 1051. 
                11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di
          cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non
          sono   computati   i   periodi   che   hanno   causato   la
          rideterminazione, a qualsiasi titolo,  dell'anzianita'  nel
          grado  di  maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale   di
          pubblica  sicurezza  e   gradi   corrispondenti   in   data
          successiva al conferimento della qualifica di  luogotenente
          e gradi corrispondenti. 
                11-bis. I marescialli  aiutanti  iscritti  nel  ruolo
          d'onore e richiamati in servizio alla data del  1°  gennaio
          2017  sono  inquadrati  nel  grado  di   luogotenente   con
          l'anzianita' di grado posseduta.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2253-ter,  del  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  2253-ter  (Assunzione   della   qualifica   di
          luogotenente carica speciale). - 1. Al  personale  iscritto
          in ruolo con il grado di luogotenente  ai  sensi  dell'art.
          2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui
          all'art. 1051, in deroga al periodo  minimo  di  permanenza
          indicato  dall'art.  1325-bis,  comma  1  lettera  a),   e'
          attribuita la qualifica di carica speciale  con  decorrenza
          dal 1° ottobre 2017. 
                2. Al personale iscritto in ruolo  con  il  grado  di
          perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis,  comma
          2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'art.  1051,
          in  deroga  al  periodo  minimo  di   permanenza   indicato
          dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), e'  attribuita
          la qualifica di primo perito superiore con  decorrenza  dal
          1° ottobre 2017. 
                3. Al fine dell'accertamento  dell'assenza  di  cause
          impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui  ai
          commi precedenti e' incluso  nell'aliquota  di  valutazione
          straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 
                4. Per il personale promosso al grado di luogotenente
          ai sensi dell'art. 2253-bis, commi 3 e  4,  fermi  restando
          gli  altri  requisiti,  la  permanenza  minima  nel   grado
          richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art.  1325-bis,
          comma 1, lettera a),  per  il  conseguimento  della  carica
          speciale, e' la seguente: 
                  a) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di
          maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; 
                  b) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di
          maresciallo aiutante dal 1° gennaio  2007  al  31  dicembre
          2007: 2 anni; 
                  c) per il  personale  che  rivestiva  il  grado  di
          maresciallo aiutante dal 1° gennaio  2008  al  31  dicembre
          2008: 3 anni. 
                4-bis. Alla data del 1°  gennaio  2020,  al  fine  di
          assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione
          della qualifica di carica speciale, e' formata  un'aliquota
          straordinaria, nella quale sono inclusi: 
                  a)  i  luogotenenti  con   anzianita'   2017,   che
          rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009; 
                  b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1°
          gennaio e il 31 dicembre 2018; 
                  c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1°
          gennaio e il 31 dicembre 2019. 
                4-ter.   Ai   luogotenenti   inclusi    nell'aliquota
          straordinaria di  cui  al  comma  4-bis  e'  attribuita  la
          qualifica di carica speciale a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2020, previa verifica del possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 1325-bis, prendendo posto in  ruolo  dopo  i  pari
          grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 
                4-quater. Al fine di assicurare  l'armonico  sviluppo
          del ruolo, le aliquote di  valutazione  per  l'attribuzione
          della  qualifica  di  carica  speciale,  in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista  dagli  articoli  1325-bis  e
          2247-bis, sono le seguenti: 
                  a) per l'anno  2021,  i  marescialli  maggiori  con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2012; 
                  b) per l'anno  2022,  i  marescialli  maggiori  con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2013; 
                  c) per l'anno  2023,  i  marescialli  maggiori  con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2014; 
                  d) per l'anno  2024,  i  marescialli  maggiori  con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2015; 
                  e) per l'anno  2025,  i  marescialli  maggiori  con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2016; 
                  f) per l'anno 2026, il personale promosso al  grado
          di maresciallo  aiutante  perche'  risultato  compreso  nel
          novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre
          2016; 
                  g) per l'anno 2027, il personale promosso al  grado
          di maresciallo maggiore, ai sensi dell'art. 2252, commi  2,
          e 6. 
                5. Per il  personale  promosso  al  grado  di  perito
          superiore scelto ai  sensi  dell'art.  2253-bis,  comma  5,
          fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste
          dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza  minima  nel
          grado richiesta, in deroga a quanto indicato  nel  medesimo
          comma, e' la seguente: 
                  a) per il personale che rivestiva la  qualifica  di
          perito superiore non oltre il 2006: 1 anno; 
                  b) per il personale che rivestiva la  qualifica  di
          perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2
          anni; 
                  c) per il personale che rivestiva la  qualifica  di
          perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3
          anni. 
                5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater  si  applicano
          anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli
          ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2253-quater,   del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  2253-quater   (Regime   transitorio   per   le
          promozioni nei ruoli  dei  sovrintendenti  e  dei  revisori
          dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei
          carabinieri   inclusi    nell'aliquota    di    valutazione
          determinata al 31 dicembre 2016,  giudicati  idonei  e  non
          promossi perche' non utilmente  ricompresi  nei  quadri  di
          avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di
          brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017.  A  tal
          fine,  il  giudizio  espresso  dalla  Commissione  di   cui
          all'art. 1047, in occasione della citata  aliquota  del  31
          dicembre 2016, vale anche ai fini del  conseguimento  della
          promozione di cui al presente comma. 
                2. I brigadieri capo promossi ai sensi  del  comma  1
          prendono posto nel ruolo  dopo  i  parigrado  promossi  con
          l'aliquota del 31 dicembre 2016. 
                3. I brigadieri e i revisori che  alla  data  del  1°
          gennaio 2017 hanno un  periodo  di  permanenza  minima  nel
          grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o
          dalla tabella 4, quadri VII  e  X,  o  che  comunque  hanno
          conseguito la promozione entro il  31  dicembre  2013  sono
          inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1°  gennaio
          2017. 
                4.  I  brigadieri  e  i  revisori  risultati   idonei
          nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono  la  promozione
          rispettivamente a  brigadiere  capo  e  revisore  capo  con
          decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 
                5. Il personale promosso ai sensi del comma 4  prende
          posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del  comma
          1. 
                6. I vice brigadieri e i  vice  revisori  che  al  1°
          gennaio 2017 hanno un  periodo  di  permanenza  minima  nel
          grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o
          dalla  tabella  4,  quadri  VII  e  X,  sono   inclusi   in
          un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 
                7. I vice brigadieri  e  i  vice  revisori  risultati
          idonei nell'aliquota di  cui  al  comma  6,  conseguono  la
          promozione rispettivamente  a  brigadiere  e  revisore  con
          decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 
                8. I vice brigadieri che hanno conseguito  la  nomina
          nel corso del 2012, promossi  ai  sensi  dell'art.  1298  o
          dalla  tabella  4,  quadro  VII,  per  il  ruolo  forestale
          dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo
          posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7. 
                9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel
          corso del 2012, promossi ai sensi della tabella  4,  quadro
          X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado
          promossi ai sensi del comma 7. 
                9-bis. I vice  brigadieri  che  hanno  conseguito  la
          nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31  dicembre  2015,
          sono inclusi in un'aliquota  straordinaria  formata  al  1°
          gennaio 2020. 
                9-ter.   I   vice   brigadieri    risultati    idonei
          nell'aliquota  di  cui  al  comma  9-bis,   conseguono   la
          promozione  a  brigadiere  con   decorrenza   giuridica   e
          amministrativa al 1° gennaio 2020. 
                9-quater. Al fine di assicurare  l'armonico  sviluppo
          dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara'
          formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra  il
          1° gennaio e il 31 dicembre 2016. 
                9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma
          9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli
          promossi ai sensi del comma 9-ter. 
                10.  Effettuate  le  promozioni  di  cui   ai   commi
          precedenti, al fine di assicurare l'armonico  sviluppo  del
          ruolo e il graduale raggiungimento  delle  nuove  dotazioni
          organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti  e
          revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: 
                  a) per l'avanzamento al grado di  brigadiere  capo,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti,  in   deroga   alla
          permanenza  nel  grado  prevista  dall'art.  1299  e  dalla
          tabella  4,  quadro  VII,  sono  inclusi  in  aliquota   di
          avanzamento: 
                    1) per l'anno 2017, i brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                    2) per l'anno 2018, i brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
                    3) per l'anno 2019, i brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
                  b) per l'avanzamento al grado  di  brigadiere  capo
          del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti,  in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista dalla tabella  4,  quadro  X,
          sono inclusi in aliquota di avanzamento: 
                    1) per l'anno 2017,  i  revisori  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                    2) per l'anno 2018, i brigadieri,  gia'  revisori
          con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31  dicembre
          2015; 
                    3) per l'anno 2019, i brigadieri,  gia'  revisori
          con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31  dicembre
          2016; 
                10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
          ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota
          straordinaria per la promozione a  brigadiere  capo,  nella
          quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di
          vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
          il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei,  sono
          promossi in ordine di  ruolo  con  decorrenza  giuridica  e
          amministrativa dal 1° gennaio 2020. 
                10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
          ruolo, le aliquote  di  valutazione  per  l'avanzamento  al
          grado di brigadiere capo, in  deroga  alla  permanenza  nel
          grado prevista dall'art. 1299, sono cosi' formate: 
                  a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio e il  31  dicembre  2011,  i  quali,  se  promossi,
          prendono posto  nel  ruolo  dopo  i  parigrado  di  cui  al
          precedente comma 10-bis; 
                  b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2012; 
                  c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2013; 
                  d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                  e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai  sensi
          del  comma  9-ter,  che  rivestivano  il  grado   di   vice
          brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio  e  il
          31 dicembre 2015. 
                10-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  9-bis,
          9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si  applicano
          anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2253-quinquies,  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 2253-quinquies (Assunzione della  qualifica  di
          brigadiere capo qualifica speciale).  -  1.  Ai  brigadieri
          capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un
          periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a
          quello  previsto  dall'art.  1325-ter,  o   conseguito   la
          promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non  si  trovino
          nelle condizioni di cui all'art.  1051,  e'  attribuita  la
          qualifica di  qualifica  speciale  con  decorrenza  dal  1°
          ottobre 2017. 
                2. Ai revisori capo che al 30  settembre  2017  hanno
          maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore
          a quello previsto dal comma  9-bis  dell'art.  2247-bis,  o
          conseguito la promozione entro il 31 dicembre  2012  e  che
          non si trovino nelle condizioni di cui  all'art.  1051,  e'
          attribuita  la  qualifica   di   qualifica   speciale   con
          decorrenza dal 1° ottobre 2017. 
                3. Al fine dell'accertamento  dell'assenza  di  cause
          impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui  ai
          commi precedenti e' incluso  nell'aliquota  di  valutazione
          straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 
                4.  Attribuite  le  promozioni  di   cui   ai   commi
          precedenti, al fine di assicurare l'armonico  sviluppo  del
          ruolo e il graduale raggiungimento  delle  nuove  dotazioni
          organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti  e
          revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: 
                  a) per il conseguimento della  qualifica  speciale,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti   in   deroga   alla
          permanenza nel  grado  prevista  dall'art.  1325-ter,  sono
          inclusi in aliquota di avanzamento: 
                    1)  per  l'anno  2017,  i  brigadieri  capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2013; 
                    2)  per  l'anno  2018,  i  brigadieri  capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2014; 
                    3)  per  l'anno  2019,  i  brigadieri  capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2015; 
                  b) per il conseguimento della  qualifica  speciale,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti   in   deroga   alla
          permanenza nel grado  prevista  dall'art.  2247-bis,  comma
          9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 
                    1)  per  l'anno  2017,  i   revisori   capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2013; 
                    2) per  l'anno  2018,  i  brigadieri  capo,  gia'
          revisori capo con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e
          il 31 dicembre 2014; 
                    3) per  l'anno  2019,  i  brigadieri  capo,  gia'
          revisori capo con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e
          il 31 dicembre 2015; 
                5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai
          sensi del comma 4, lettera a),  numero  1)  e  lettera  b),
          numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui  ai
          commi 1 e 2. 
                5-bis. Alla data del 1°  gennaio  2020,  al  fine  di
          assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione
          della   qualifica   speciale,   e'   formata    un'aliquota
          straordinaria, nella quale sono inclusi: 
                  a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del
          ruolo forestale sovrintendenti: 
                    1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il
          31 dicembre 2016; 
                    2) promossi ai sensi dell'art. 2253-quater, comma
          1; 
                    3) che rivestivano il  grado  di  brigadiere  con
          anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010
          e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 
                  b)  i  brigadieri  capo  del  ruolo  forestale  dei
          revisori: 
                    1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra
          il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
                    2) che  rivestivano  il  grado  di  revisore  con
          anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010
          e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. 
                5-ter.  Ai  brigadieri  capo  inclusi   nell'aliquota
          straordinaria di cui  al  comma  5-bis,  e'  attribuita  la
          qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020,  previa
          verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui   all'art.
          1325-ter. 
                5-quater. Attribuite le promozioni di  cui  al  comma
          5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo,
          in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli
          1325-ter  e  2247-bis,  sono   inclusi   in   aliquota   di
          valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale: 
                  a)  per  l'anno  2020,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre  2012,  prendendo  posto
          nel ruolo dopo i  parigrado  di  cui  al  precedente  comma
          5-ter; 
                  b)  per  l'anno  2021,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 
                  c)  per  l'anno  2022,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                  d)  per  l'anno  2023,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
                  e)  per  l'anno  2024,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
                  f) per l'anno 2025, i brigadieri capo  promossi  ai
          sensi dell'art. 2253-quater, comma 10-bis, che  rivestivano
          il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra  il
          1° gennaio e il 31 dicembre 2010. 
                5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater
          si applicano anche al personale  dei  corrispondenti  ruoli
          forestali.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2253-septies,  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
                Art.  2253-septies  (Assunzione  della  qualifica  di
          appuntato scelto qualifica speciale). - 1.  Agli  appuntati
          scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto  sette  anni
          di permanenza nel grado,  in  deroga  alla  permanenza  nel
          grado prevista dall'art. 1325-quater, che  non  si  trovino
          nelle condizioni di cui all'art. 1051,  con  determinazione
          del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,   o
          dell'autorita'  da  questi  delegata,  e'   attribuita   la
          qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1°  ottobre
          2017. 
                2. Ai collaboratori capo che  al  30  settembre  2017
          hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in
          deroga  alla  permanenza  nel  grado   prevista   dall'art.
          2247-bis, che  non  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'art. 1051, con determinazione del  Comandante  generale
          dell'Arma  dei  carabinieri,  o  dell'autorita'  da  questi
          delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale,
          con decorrenza 1° ottobre 2017. 
                3. Al fine dell'accertamento  dell'assenza  di  cause
          impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui  ai
          commi precedenti  e'  valutato  dalla  commissione  di  cui
          all'art. 1047 alla data del 30 settembre 2017. 
                4. Per il  conseguimento  della  qualifica  speciale,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti,  in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista  dall'art.  1325-quater,  gli
          appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui  al
          comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati  in
          avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 
                5. Per il  conseguimento  della  qualifica  speciale,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti,  in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista  dall'art.  1325-quater,  gli
          appuntati scelti, gia' collaboratori  capo  non  rientranti
          nella previsione di cui al comma 2  e  in  servizio  il  31
          dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7  anni  di
          permanenza nel grado. 
                6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai
          sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari
          di cui ai commi 1 e 2. 
                6-bis.  Gli  appuntati  scelti  in  servizio  al   31
          dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado
          previsto dal comma 4 e dall'art. 1325-quater, conseguiranno
          i requisiti temporali per l'avanzamento al grado  superiore
          dopo: 
                  a) 4 anni di anzianita' nel grado,  se  sono  stati
          promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre  il
          31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai
          commi 1 e 2; 
                  b) 5 anni di anzianita' nel grado,  se  sono  stati
          promossi al grado di appuntato scelto dal 1°  gennaio  2017
          al 31 dicembre 2019; 
                6-ter. Al personale di cui al  comma  6-bis,  lettera
          a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha gia'  compiuto  4
          anni di permanenza nel grado, previa verifica del  possesso
          dei requisiti previsti dall'art. 1325-quater da parte dalla
          commissione  di  cui  all'art.  1047,  viene  conferita  la
          qualifica di  qualifica  speciale  con  determinazione  del
          Comandante   generale   dell'Arma   dei   carabinieri,    o
          dell'autorita' da questi delegata, con  decorrenza  dal  1°
          gennaio 2020.