Art. 25
Disposizioni transitorie in materia di avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari a
esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Al fine di assicurare
la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione
della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020
sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori,
forestale degli ispettori e forestale dei periti.
2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 e' quello di
maresciallo ordinario.
3. Per gli anni 2020 e 2021 e' autorizzata l'immissione nei
ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unita' suddivise equamente
per ogni annualita', cosi' ripartite:
a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli
ispettori;
b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale
degli ispettori;
c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei
periti.
4. Le unita' immesse sono considerate a tutti gli effetti in
soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori
dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800.
5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma
1 non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 3
dell'articolo 800.»;
«Art. 2212-octiesdecies (Modalita' di immissione nei ruoli
straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). - 1. Per le
immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'articolo
2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i
periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per
titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei
sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo
forestale dei revisori, aventi anzianita' di grado e qualifica uguale
o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'eta' anagrafica
non inferiore a 55 anni e non superiore a 59.
2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti
volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale, sono:
a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalita'
telematica, di durata non superiore a 30 giorni;
b) nominati maresciallo con anzianita' relativa stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con
decorrenza dalla data di fine corso.»;
b) all'articolo 2243-bis, al comma 3 la parola: «2007» e'
sostituita dalla seguente:
«2010»;
c) all'articolo 2243-ter, al comma 2 la parola: «2007» e'
sostituita dalla seguente:
«2010»;
d) all'articolo 2243-quater:
1) al comma 1, dopo le parole: «obblighi di comando» sono
aggiunte le seguenti:
«per l'avanzamento al grado di colonnello»;
2) al comma 2, dopo le parole: «obblighi di comando» sono
aggiunte le seguenti:
«per l'avanzamento al grado di colonnello»;
e) all'articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole: «e generale»
sono soppresse;
f) all'articolo 2247-bis:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a) le parole: «e, con funzioni di
segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu'
anziano del medesimo ruolo» sono soppresse;
1.2) la lettera b) e' sostituita con la seguente:
«b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da un generale di
brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;
2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
3) al comma 9-bis:
3.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «6 anni»;
3.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
4) al comma 10-bis:
4.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite
dalle seguenti: «5 anni»;
4.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una
condanna definitiva per delitto non colposo»;
g) all'articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro
anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque
anni nel grado di Maggiore.»;
h) all'articolo 2247-septies, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel
grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»;
i) all'articolo 2247-octies, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze
minime previste per l'avanzamento ad anzianita' di cui all'articolo
1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque
anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque
anni nel grado di Maggiore.»;
l) all'articolo 2250-quater, al comma 2, la parola: «2032» e'
sostituita con la seguente:
«2033»;
m) all'articolo 2252:
1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono
soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine
di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di
quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e
2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e'
stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800,
comma 2.»;
3) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
3.1) «9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri
inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019,
giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei
quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di
maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado
promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla
commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata
aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento
della promozione di cui al presente comma.»;
3.2) «9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo
di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla
tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria
formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui
all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di
ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre
2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma
9-quater.»;
3.3) «9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di
maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295,
in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento
del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4,
quadri VI e IX.»;
3.4) «9-septies. Per il personale che riveste il grado di
maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il
31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito
il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019,
fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado
richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in
deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri
VI e IX, e' di 6 anni.»;
n) dopo l'articolo 2252 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2252-bis (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di
maresciallo capo). - 1. I marescialli ordinari con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il
periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e
dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione
di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine
di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota
del 31 dicembre 2019.»;
«Art. 2252-ter (Rivalutazione del personale giudicato non
idoneo all'avanzamento). - 1. I militari inclusi nell'aliquota di
avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono
nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31
dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le
stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali
sono stati portati in avanzamento.»;
o) all'articolo 2253-bis:
1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono
soppresse;
2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «9-bis. Il personale in servizio alla data del 1°
gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di
maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui
ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente,
in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4,
quadri VI e IX, secondo le modalita' previste dagli articoli
1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni
di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore
superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.
2.2) «9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il
periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono
inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e
valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati
idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3
dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con
l'aliquota del 31 dicembre 2019.»;
2.3) «9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori
promossi:
a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo
aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti disponibili
per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione
di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado
di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in
ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto
dopo il personale di cui al comma 9-ter;
b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in
una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati
dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono
promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo
1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2.4) «9-quinquies. Il personale promosso al grado di
maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero
promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019,
consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto
indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio
effettivo nel grado.»;
2.5) «9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al
grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi
9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la
permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato
dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il
conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7 anni.»;
2.6) «9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando
gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in
deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri
VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, e' di 7
anni.»;
3) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e
richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati
nel grado di luogotenente con l'anzianita' di grado posseduta.»;
p) all'articolo 2253-ter:
1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono
soppresse;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della
qualifica di carica speciale e' formata un'aliquota straordinaria
nella quale sono inclusi:
a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che rivestivano il
grado di maresciallo maggiore con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2009;
b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2018;
c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2019.»;
2.2) «4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la qualifica di
carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto
in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre
2019.»;
2.3) «4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica
di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista
dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti:
a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di
maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero dei posti
disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di
maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.»;
3) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al
personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei
periti dell'Arma dei carabinieri.»;
q) all'articolo 2253-quater:
1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
1.1) «9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina
nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in
un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.»;
1.2) «9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota
di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con
decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.»;
1.3) «9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei
ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara' formata dai
vice brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016.»;
1.4) «9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma
9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi
ai sensi del comma 9-ter.»;
2) al comma 10:
2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi;
2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi;
3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
3.1) «10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota
straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono
inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli
stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con
decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.»;
3.2) «10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di
brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista
dall'articolo 1299, sono cosi' formate:
a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i
parigrado di cui al precedente comma 10-bis;
b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2012;
c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013;
d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado
di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014;
e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del
comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»;
3.3) 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter,
9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al
personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;
r) all'articolo 2253-quinquies:
1) al comma 4:
1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;
1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;
2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
2.1) «5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della
qualifica speciale, e' formata un'aliquota straordinaria, nella quale
sono inclusi:
a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo
forestale sovrintendenti:
1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016;
2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2011;
b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori:
1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di revisore con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2011.»;
2.2) «5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 5-bis, e' attribuita la qualifica
speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-ter.»;
2.3) «5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma
5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga
alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e
2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione
della qualifica speciale:
a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al
precedente comma 5-ter;
b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2013;
c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2014;
d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2015;
e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il
grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2016;
f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi
dell'articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di
vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 2010.»;
2.4) «5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater
si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;
s) all'articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
1) «6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre
2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma
4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali
per l'avanzamento al grado superiore dopo:
a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al
grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non
rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2;
b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati promossi al
grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;»;
2) «6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che
alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4 anni di permanenza
nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 1325-quater da parte dalla commissione di cui
all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
o dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio
2020.».
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2243-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza
del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono
ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'art.
755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal
ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a
ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri
uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso
d'istituto di cui all'art. 755 e' considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi
anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente
nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31
dicembre 2010 il corso d'istituto di cui all'art. 755 e'
considerato assolto.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e
speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto
di cui all'art. 755.».
- Si riporta il testo dell'art. 2243-ter del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza
del corso superiore di stato maggiore interforze per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali
del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a
esaurimento aventi anzianita' di nomina a ufficiale in
servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o
antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle
selezioni per la frequenza del corso superiore di stato
maggiore interforze di cui all'art. 751.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita'
di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2010 non
sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso
superiore di stato maggiore interforze di cui all'art.
751.».
- Si riporta il testo dell'art. 2243-quater del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2243-quater (Regime transitorio dei periodi
minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini
dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027
compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati
dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi
di comando per l'avanzamento al grado di colonnello
previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di
comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento
anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di
provenienza.
2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo
normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si
applicano gli obblighi di comando per l'avanzamento al
grado di colonnello previsti dal presente codice e gli
eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo
di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 2243-sexies del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2243-sexies (Regime transitorio
dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e
speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al
grado di colonnello per gli ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con
decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura
pari a 7 unita' anche in eccedenza al numero delle
promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal
presente codice.
2. In relazione alle variazioni delle consistenze
complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e
delle aliquote di valutazione come determinate all'esito
dei transiti di cui all'art. 2214-quinquies nonche' alle
esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento,
le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto
possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo
normale in misura comunque non superiore a 5 unita'.
3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti
massimi dei gradi di colonnello stabiliti dalla tabella 4
che si determinano con il conferimento delle promozioni di
cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei
cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in
misura comunque non superiore alle trentacinque unita' e
sono progressivamente assorbite entro il 2032.
4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo
esaurimento del ruolo di cui all'art. 2210-bis, ferma
restando la dotazione organica complessiva del grado di
colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni
annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo
ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale
delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali
in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e'
fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su
proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,
in relazione alle variazioni delle consistenze complessive
dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonche'
alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di
avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7
unita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 2247-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche
iniziali e le progressioni di carriera del personale
transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4,
quadro V, allegata al presente codice.
2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i
giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo
forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei
carabinieri:
a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma
dei carabinieri di cui all'art. 1040, e' integrata dal
generale di divisione del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri;
b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma
dei carabinieri di cui all'art. 1045, e' integrata da un
generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma
dei carabinieri;
3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale
iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a
vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non
sono previste promozioni, approva egualmente la
graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare forma il quadro di
avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori.
4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo
forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.
5. Le progressioni di carriera degli ispettori
transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI,
allegata al presente codice.
6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti
transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII,
allegata al presente codice.
7. Le progressioni di carriera degli appuntati e
carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati
e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite
nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.
8. Le progressioni di carriera dei periti transitati
nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri
sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al
presente codice.
8-bis. La qualifica di carica speciale e' attribuita,
previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla
commissione di cui all'art. 1047, ai luogotenenti del ruolo
forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che:
a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art.
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede
di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
«eccellente» o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato
una condanna definitiva per delitto non colposo.
8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di
anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente
comma.
9. Le progressioni di carriera dei revisori
transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei
carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X,
allegata al presente codice
9-bis. La qualifica di qualifica speciale e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all'art. 1047, ai brigadieri
capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei
carabinieri che:
a) hanno maturato 6 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art.
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede
di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato
una condanna definitiva per delitto non colposo.
9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di
anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente
comma.
10. Le progressioni di carriera degli operatori e
collaboratori transitati nel ruolo forestale degli
operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono
stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente
codice.
10-bis. La qualifica di qualifica speciale e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da
parte dalla commissione di cui all'art. 1047, agli
appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri che:
a) hanno maturato 5 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'art.
1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede
di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna
sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero";
d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato
una condanna definitiva per delitto non colposo.
10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo minimo di
anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente
comma.
11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del
personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei
sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti,
dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma
dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento
dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b),
dell'art. 1047, sono:
a) un generale di brigata del ruolo forestale
iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di
vice presidente;
b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma
dei carabinieri;
c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il
ruolo di segretario;
d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale
del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei
carabinieri;
e) due luogotenenti del ruolo forestale degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri;
f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di
personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
dei carabinieri;
g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale dei
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;
h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di
valutazione di personale del ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si
tratta di valutazione di personale del ruolo forestale
degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
l) un luogotenente o un brigadiere capo o un
appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei
revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei
carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei
rispettivi ruoli.
12. Per l'avanzamento del personale del Corpo
forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali
dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente
stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo
VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.».
- Si riporta il testo dell'art. 2247-quinquies del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2247-quinquies (Regime transitorio
dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le
progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,
quadro I (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera
degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado
di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita'
con le modalita' di cui all'art. 1055.
3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le
permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita'
di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado
di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette
anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di
Maggiore.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di
carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I
(specchio C).».
- Si riporta il testo dell'art. 2247-septies del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2247-septies (Regime transitorio
dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le
progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4,
quadro III (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera
degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado
di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianita'
con le modalita' di cui all'art. 1055.
3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le
permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita'
di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado
di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni
nel grado di maggiore.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di
carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III
(specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni
organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo
tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di
valutazione i capitani con anzianita' uguale o antecedente
al 31 dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale in
servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010
nonche' uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo
di permanenza minimo nel grado di capitano per
l'avanzamento al grado superiore e' fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di
seguito indicati e' fissato nelle seguenti unita':
a) per l'anno 2018:
1) generale di divisione: nessuna promozione;
2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
3) colonnello: comparto sanitario e psicologico
1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico
scientifico;
b) per l'anno 2019:
1) colonnello: comparto sanitario e psicologico
2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico
1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2247-octies del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2247-octies (Regime transitorio
dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a
esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno
2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello
compreso si effettuano ad anzianita' con le modalita' di
cui all'art. 1055.
1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le
permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianita'
di cui all'art. 1055 sono stabilite in due anni nel grado
di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette
anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di
Maggiore.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art.
2243-sexies, il numero di promozioni a scelta al grado di
colonnello e' fissato in sette unita' per l'anno 2018.
3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo
speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e
2250.».
- Si riporta il testo dell'art. 2250-quater del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2250-quater (Regime transitorio del
collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per
gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al
completo esaurimento del ruolo di cui all'art. 2210-bis e
comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 2211-bis, il collocamento in
aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli normale e speciale a
esaurimento di cui all'art. 909, comma 1, lettera d),
avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in
servizio permanente a disposizione;
b) ufficiali del ruolo normale in servizio
permanente a disposizione;
c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in
servizio permanente effettivo;
d) ufficiali del ruolo normale in servizio
permanente effettivo.
2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni
organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2033,
le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera
d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai
colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale
dell'Arma dei carabinieri.».
- Si riporta il testo dell'art. 2252 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al
grado di maresciallo maggiore). - 1. I marescialli aiutanti
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al
1°gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di
maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e
di grado.
2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri
iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e
non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento
del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al
grado superiore con le seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017,
prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con
l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio
2017.
3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e
al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a
parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1295-bis,
comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle
promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in
misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
800, comma 2.
4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima
nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla
tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice,
sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2017, valutati ai sensi dell'art. 1059 e promossi
nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le
seguenti modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio
2017.
5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui
all'art. 1047 in occasione della aliquota di avanzamento
del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di
cui al comma 2.
6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31
dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art. 1295 comma 1,
lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi
ai sensi del comma 2.
7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31
dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'art. 2247-duodecies
comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari
promossi ai sensi del comma 4.
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono
comunque conferite al personale che si trovi nelle
condizioni di cui all'art. 1051.
9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo
aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre
2016, sono devolute interamente alla procedura di
avanzamento a "scelta".
9-bis. Il periodo di comando valido ai fini
dell'avanzamento previsto dall'art. 1294 viene considerato
compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con
decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il
personale dei ruoli forestali.
9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri
inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e
promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili,
nonche', alla medesima data, i marescialli aiutanti
sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i
militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che
rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo
forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di
permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di
luogotenente e per la successiva attribuzione della
qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio,
sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre
antecedente, ferme restando le modalita' e i termini
previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis,
2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.
9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei
carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione
determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non
promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di
avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di
maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i
parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio
espresso dalla commissione di cui all'art. 1047, in
occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale
anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al
presente comma.
9-quinquies. I marescialli capi con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo
compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto
dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono
inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio
2020 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se
giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al
grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre
2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi
del comma 9-quater.
9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo
del ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei,
sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a
quanto previsto dall'art. 1295, in ordine di ruolo, a
decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo
minimo, previsto dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri
VI e IX.
9-septies. Per il personale che riveste il grado di
maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari
che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con
l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri
requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la
promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a
quanto indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI
e IX, e' di 6 anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2253-bis, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente).
- 1. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1°
gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di
luogotenente mantenendo l'anzianita' di servizio e con
anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella
qualifica.
2. I periti superiori scelti in servizio al 1°gennaio
2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito
superiore scelto mantenendo l'anzianita' di servizio e con
anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella
qualifica.
3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria
di merito per il conferimento della qualifica di
luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonche' i
marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un
periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a
quanto previsto dall'art. 1293, comma 1, lettera b), sono
inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1°gennaio
2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art. 1295-bis,
comma 4.
4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli
ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017
hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o
superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI,
sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'art.
2247-decies.
5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio
2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale
o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'art.
2247-bis, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata
al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto
dall'art. 2247-undecies.
6. I militari giudicati idonei all'avanzamento
nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di
luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del
grado di provenienza, con decorrenza giuridica e
amministrativa il 1° gennaio 2017.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento
nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado
perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e
amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I militari giudicati idonei all'avanzamento
nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado
perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e
amministrativa il 1° gennaio 2017.
9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8
e' iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari
promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
9-bis. Il personale in servizio alla data del 1°
gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di
maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota
straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la
promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto
indicato dall'art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX,
secondo le modalita' previste dagli articoli 1295-bis,
2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni
di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di
ispettore superiore e di perito superiore del Corpo
forestale dello Stato.
9-ter. I marescialli maggiori con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo
compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto
dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria
formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di
cui all'art. 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al
grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art.
1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio
2020, prendendo posto dopo il personale promosso con
l'aliquota del 31 dicembre 2019.
9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'art.
2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i
marescialli maggiori promossi:
a) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di
maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel novero
dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016,
sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'art.
1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di
luogotenente, in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in
ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo
posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;
b) ai sensi dell'art. 2252, commi 2 e 4 sono
inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio
2021 e valutati dalla commissione di cui all'art. 1047. Se
giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente,
in deroga al comma 3 dell'art. 1295-bis, in ordine di
ruolo, secondo l'anzianita' di grado posseduta a decorrere
dal 1° gennaio 2021.
9-quinquies. Il personale promosso al grado di
maresciallo maggiore ai sensi dell'art. 2252, commi 6 e 7,
ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del
31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di
luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293,
al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012,
promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi
dell'art. 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi
restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel
grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293
e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del
grado di luogotenente, e' di 7 anni.
9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi
restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel
grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1293
e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del
grado di luogotenente, e' di 7 anni.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non
sono comunque conferite al personale che si trovi nelle
condizioni di cui all'art. 1051.
11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di
cui ai commi 1 e 2, nell'anzianita' di grado posseduta, non
sono computati i periodi che hanno causato la
rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianita' nel
grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data
successiva al conferimento della qualifica di luogotenente
e gradi corrispondenti.
11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo
d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio
2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con
l'anzianita' di grado posseduta.».
- Si riporta il testo dell'art. 2253-ter, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica di
luogotenente carica speciale). - 1. Al personale iscritto
in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'art.
2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui
all'art. 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza
indicato dall'art. 1325-bis, comma 1 lettera a), e'
attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza
dal 1° ottobre 2017.
2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di
perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma
2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1051,
in deroga al periodo minimo di permanenza indicato
dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), e' attribuita
la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal
1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause
impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai
commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione
straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il personale promosso al grado di luogotenente
ai sensi dell'art. 2253-bis, commi 3 e 4, fermi restando
gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado
richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1325-bis,
comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica
speciale, e' la seguente:
a) per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2007: 2 anni;
c) per il personale che rivestiva il grado di
maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2008: 3 anni.
4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione
della qualifica di carica speciale, e' formata un'aliquota
straordinaria, nella quale sono inclusi:
a) i luogotenenti con anzianita' 2017, che
rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;
b) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2018;
c) i luogotenenti con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2019.
4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 4-bis e' attribuita la
qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio
2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari
grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo
del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione
della qualifica di carica speciale, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e
2247-bis, sono le seguenti:
a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016;
f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado
di maresciallo aiutante perche' risultato compreso nel
novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre
2016;
g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado
di maresciallo maggiore, ai sensi dell'art. 2252, commi 2,
e 6.
5. Per il personale promosso al grado di perito
superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5,
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste
dall'art. 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel
grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo
comma, e' la seguente:
a) per il personale che rivestiva la qualifica di
perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che rivestiva la qualifica di
perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2
anni;
c) per il personale che rivestiva la qualifica di
perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3
anni.
5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano
anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli
ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.».
- Si riporta il testo dell'art. 2253-quater, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2253-quater (Regime transitorio per le
promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori
dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei
carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione
determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non
promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di
avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di
brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal
fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui
all'art. 1047, in occasione della citata aliquota del 31
dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della
promozione di cui al presente comma.
2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1
prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con
l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1°
gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel
grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o
dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno
conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono
inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio
2017.
4. I brigadieri e i revisori risultati idonei
nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione
rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con
decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende
posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma
1.
6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1°
gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel
grado uguale o superiore a quanto previsto dall'art. 1299 o
dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in
un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati
idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la
promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con
decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina
nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'art. 1298 o
dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale
dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo
posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel
corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro
X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado
promossi ai sensi del comma 7.
9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la
nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015,
sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2020.
9-ter. I vice brigadieri risultati idonei
nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la
promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e
amministrativa al 1° gennaio 2020.
9-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo
dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sara'
formata dai vice brigadieri con anzianita' compresa fra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2016.
9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma
9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli
promossi ai sensi del comma 9-ter.
10. Effettuate le promozioni di cui ai commi
precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni
organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e
revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo,
fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'art. 1299 e dalla
tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di
avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo
del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri,
fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X,
sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori
con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori
con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2016;
10-bis. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 e' formata un'aliquota
straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella
quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di
vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono
promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e
amministrativa dal 1° gennaio 2020.
10-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al
grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel
grado prevista dall'art. 1299, sono cosi' formate:
a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi,
prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al
precedente comma 10-bis;
b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2012;
c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2013;
d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2014;
e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi
del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice
brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2015.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis,
9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano
anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2253-quinquies, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di
brigadiere capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri
capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un
periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a
quello previsto dall'art. 1325-ter, o conseguito la
promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 1051, e' attribuita la
qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1°
ottobre 2017.
2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno
maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore
a quello previsto dal comma 9-bis dell'art. 2247-bis, o
conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che
non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1051, e'
attribuita la qualifica di qualifica speciale con
decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause
impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai
commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione
straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Attribuite le promozioni di cui ai commi
precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni
organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e
revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per il conseguimento della qualifica speciale,
fermi restando gli altri requisiti in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-ter, sono
inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2013;
2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2014;
3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2015;
b) per il conseguimento della qualifica speciale,
fermi restando gli altri requisiti in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'art. 2247-bis, comma
9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
1) per l'anno 2017, i revisori capo con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2013;
2) per l'anno 2018, i brigadieri capo, gia'
revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2014;
3) per l'anno 2019, i brigadieri capo, gia'
revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2015;
5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai
sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b),
numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai
commi 1 e 2.
5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione
della qualifica speciale, e' formata un'aliquota
straordinaria, nella quale sono inclusi:
a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del
ruolo forestale sovrintendenti:
1) con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2016;
2) promossi ai sensi dell'art. 2253-quater, comma
1;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010
e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei
revisori:
1) gia' revisori capo con anzianita' compresa fra
il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di revisore con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010
e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 5-bis, e' attribuita la
qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.
1325-ter.
5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma
5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo,
in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli
1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di
valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale:
a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto
nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma
5-ter;
b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che
rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai
sensi dell'art. 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano
il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2010.
5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater
si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli
forestali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2253-septies, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di
appuntato scelto qualifica speciale). - 1. Agli appuntati
scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni
di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel
grado prevista dall'art. 1325-quater, che non si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 1051, con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o
dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la
qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre
2017.
2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017
hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in
deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art.
2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 1051, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi
delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale,
con decorrenza 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause
impeditive previste dall'art. 1051, il personale di cui ai
commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui
all'art. 1047 alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il conseguimento della qualifica speciale,
fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, gli
appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al
comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in
avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
5. Per il conseguimento della qualifica speciale,
fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla
permanenza nel grado prevista dall'art. 1325-quater, gli
appuntati scelti, gia' collaboratori capo non rientranti
nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31
dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di
permanenza nel grado.
6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai
sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari
di cui ai commi 1 e 2.
6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31
dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado
previsto dal comma 4 e dall'art. 1325-quater, conseguiranno
i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore
dopo:
a) 4 anni di anzianita' nel grado, se sono stati
promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il
31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai
commi 1 e 2;
b) 5 anni di anzianita' nel grado, se sono stati
promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2019;
6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera
a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha gia' compiuto 4
anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso
dei requisiti previsti dall'art. 1325-quater da parte dalla
commissione di cui all'art. 1047, viene conferita la
qualifica di qualifica speciale con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o
dell'autorita' da questi delegata, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020.