Art. 113 
 
Rinegoziazione  mutui  enti  locali.  Semplificazione  procedure   di
                              adesione 
 
  1. In considerazione  delle  difficolta'  determinate  dall'attuale
emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione quota capitale di mutui e  di  altre  forme  di  prestito
contratto con le banche,  gli  intermediari  finanziari  e  la  Cassa
depositi e prestiti, anche nel corso  dell'esercizio  provvisorio  di
cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
mediante  deliberazione   dell'organo   esecutivo,   fermo   restando
l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di
previsione.  
  2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso  di  adesione
ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle
associazioni degli enti locali, che prevedono  la  sospensione  delle
quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno  2020
dei finanziamenti in essere, con conseguente  modifica  del  relativo
piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e  all'articolo  41,  commi  2  e
2-bis, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  fermo  restando  il
pagamento  delle  quote  interessi  alle  scadenze   contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non  comportano  il
rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse   automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.