Art. 115 
 
Fondo di liquidita' per il pagamento  dei  debiti  commerciali  degli
                          enti territoriali 
 
  1.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il  2020.
Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in  due  sezioni  a
cui corrispondono due articoli del  relativo  capitolo  del  bilancio
dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione  per  assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000  milioni  di
euro e "Sezione per assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili degli enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale",  con  una
dotazione  di  4.000  milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare  al  Parlamento,  possono
essere disposte variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra i predetti articoli  in  relazione  alle  richieste  di
utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da
quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote:
una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti  locali  e
una quota pari a 1.500 milioni  di  euro  destinata  alle  regioni  e
province autonome. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a
12.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 265. 
  2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed  esigibili"  di
cui al comma 1, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  stipula
con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono  il  Fondo  su  due
conti correnti appositamente  accesi  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su
cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad  effettuare
operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui  alle
predette Sezioni. La suddetta  Convenzione  definisce,  tra  l'altro,
criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e  delle
regioni e province autonome alle risorse delle  Sezioni,  secondo  un
contratto tipo, approvato con  decreto  del  Direttore  generale  del
Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da  parte  di  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. La  convenzione  e'  pubblicata  sui  siti
internet del Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. 
  3. Per le attivita' oggetto  della  convenzione  di  cui  al  comma
precedente e' autorizzata la spesa complessiva di  300.000  euro  per
l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  4. Per il potenziamento della struttura di  gestione  e  assistenza
tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica  del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  necessario   per   garantire
l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del  presente  decreto,
e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a
cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.