Art. 116 
 
Pagamento dei debiti degli enti locali e  delle  regioni  e  province
                              autonome 
 
  1. Gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome
che  in  caso  di  carenza  di  liquidita',  anche  a  seguito  della
situazione  straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla
diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  non  possono  far  fronte  ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili  maturati  alla  data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta,  nel  periodo  intercorrente  tra  il  15
giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.
l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai  predetti  pagamenti,
secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui  all'articolo
115, comma 2. L'anticipazione  di  liquidita'  per  il  pagamento  di
debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 
  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,  ma
consentono  di  superare  temporanee  carenze  di  liquidita'  e   di
effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio e  non  costituiscono  indebitamento  ai
sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
riferimento alle regioni e province autonome, le  anticipazioni  sono
concesse in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  62  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Successivamente  al
perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti  richiedenti
adeguano le  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di  previsione  nel
rispetto di quanto previsto  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato  4/2  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 1 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente  l'elenco
dei  debiti  da  pagare  con  l'anticipazione,  come  qualificati  al
medesimo comma 1,  redatta  utilizzando  il  modello  generato  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  e  dell'attestazione  di  copertura  finanziaria
delle spese concernenti  il  rimborso  delle  rate  di  ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile. 
  4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio  2020  a  valere
sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali  e  delle  regioni  e
province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"
di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di
anticipazione  pervenute  e,  comunque,  nei   limiti   delle   somme
disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a
valere su una delle  due  quote  della  Sezione  di  cui  al  periodo
precedente siano state pienamente  soddisfatte,  le  risorse  residue
possono essere destinate alle  eventuali  richieste  non  soddisfatte
presentate per l'altra quota della medesima sezione. 
  5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  tesoro  alla  data
della pubblicazione  del  presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito
internet del medesimo Ministero. 
  6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in
caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del
contratto di anticipazione, alle scadenze ivi  previste,  sulla  base
dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia
delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni
e alle province  autonome,  in  caso  di  mancata  corresponsione  di
qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione,  alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a  valere  delle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei  conti  aperti  presso  la
tesoreria statale. 
  7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli
enti devono  utilizzare  eventuali  somme  residue  per  la  parziale
estinzione  dell'anticipazione  di  liquidita'  concessa  alla  prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma  1
entro il trentesimo giorno successivo alla  data  di  erogazione.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  verifica,  attraverso  la  piattaforma
elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui
al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per
il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,  anche
ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6. 
  9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai
comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle  regioni  e
dalle  province  autonome  anche  ai  fini  del  rimborso,  totale  o
parziale, del solo importo  in  linea  capitale  delle  anticipazioni
concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4,  commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,
che risultino erogate alla data del  15  giugno  2020,  nel  rispetto
delle pattuizioni contrattuali.