Art. 24
Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete
della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e
l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali,
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis:
1) al comma 01, le parole ", lettere a) e b)" sono soppresse e
dopo le parole "identita' digitale" sono aggiunte le seguenti: "e
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis";
2) al comma 1-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non piu' attivo
si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui
all'articolo 6-quater secondo le modalita' fissate nelle Linee
guida.";
3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto
ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita' di gestione e di
aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi
di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di
impossibilita' sopravvenuta di avvalersi del domicilio";
4) al comma 3-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le
quali ai predetti soggetti puo' essere reso disponibile un domicilio
digitale ovvero altre modalita' con le quali, anche per superare il
divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e
consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.";
5) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Fino alla
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai
soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di
domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile,
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra
firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12
dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle
modalita' con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
e consegnati al destinatario.";
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fino all'adozione delle Linee guida di cui all'articolo
3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell'indice di cui
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di
cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio
digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.";
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e
istituiti con legge dello Stato.";
2) al comma 5, dopo le parole "collegi professionali" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' le pubbliche amministrazioni";
c) all'articolo 6-quater:
1) alla rubrica, dopo le parole "delle persone fisiche", sono
inserite le seguenti: ", dei professionisti" e dopo le parole "in
albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o registri";
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "delle persone
fisiche" sono inserite le seguenti: ", dei professionisti" e le
parole "in albi professionali o nel registro delle imprese" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cui all'articolo 6-bis";
al secondo periodo, le parole "dell'Indice" sono sostituite dalle
seguenti "del presente Indice"; in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis,
di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.";
3) al comma 3, dopo le parole "domicili digitali" sono inserite
le seguenti: "delle persone fisiche";
d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole "per finalita'
diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque
connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";
e) all'articolo 64:
1) al comma 2-ter, dopo le parole "per consentire loro" sono
inserite le seguenti: "il compimento di attivita' e";
2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene
tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' tramite la carta
di identita' elettronica";
3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole "per
la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti", sono aggiunte
le seguenti: ", nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole
"L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica";
4) al comma 2-nonies, le parole "la carta di identita'
elettronica e" sono soppresse;
5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti:
"2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del. decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'
digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni
o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita'
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.";
6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo
2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)" e, infine,
sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi
on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le
identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei
professionisti ai propri servizi on-line.";
f) all'articolo 64-bis:
1) al comma 1-bis, le parole "con il servizio di cui al comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "con i servizi di cui ai commi 1 e
1-ter";
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: "1-ter. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili
i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente
articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita' digitale e,
al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti
di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle
disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.";
g) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera b), le parole "nonche' attraverso uno degli
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti
ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "la carta di identita'
elettronica o la carta nazionale dei servizi;";
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) ovvero
formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi
mobili di cui all'articolo 64-bis;";
3) alla lettera c-bis), il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal
proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto,
la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter.".
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2021";
b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 5 e' abrogato.
3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "7.
La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita'
rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita' elettroniche
rilasciate in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 8
novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identita'
elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate,
ancorche' in corso di validita', prima del centottantesimo giorno
precedente la scadenza.".
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo
periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, e' fatto
divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del
predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare
credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri
servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando
l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.