Art. 25
Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici
e gestione dell'identita' digitale
1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di
conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole
"conservatori di documenti informatici accreditati" sono sostituite
dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis,
lettera b)";
b) all'articolo 29:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Qualificazione dei
fornitori di servizi";
2) al comma 1, al primo periodo, le parole "o di gestore
dell'identita' digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse e il
secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti
di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi
compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie
assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel
rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti
in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma
1 intendono svolgere.";
4) al comma 4, le parole "o di accreditamento" sono soppresse;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "I prestatori" fino a
"comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I prestatori di servizi
fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonche' i
gestori dell'identita' digitale e i conservatori di documenti
informatici";
d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole "conservatori
accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui
all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Le sanzioni erogate per le violazioni commesse
dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono
fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro
40.000,00.";
e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole
"accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle
seguenti: "che possiedono i requisiti di qualita', di sicurezza e
organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea,
nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici nonche' in un
regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione
dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo
all'esigenza di assicurare la conformita' dei documenti conservati
agli originali nonche' la qualita' e la sicurezza del sistema di
conservazione.";
f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole "Il sistema" sono
sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi in cui la legge prescrive
obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il
sistema".
2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al
comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti
informatici si applicano le disposizioni vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente articolo.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole
"decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono aggiunte le seguenti:
"e i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del
medesimo decreto";
b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo gratuito e' assicurato
anche ai gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche
propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al
sistema SPID.".