Art. 26 
 
Piattaforma per la notificazione digitale degli atti  della  pubblica
                           amministrazione 
 
  1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge  27
dicembre 2019, n. 160, e  le  sue  modalita'  di  funzionamento  sono
disciplinate dalla presente disposizione. 
  2. Ai fini del presente articolo, si intende per: 
    a) «gestore della piattaforma», la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; 
    b) «piattaforma», la piattaforma digitale  di  cui  al  comma  1,
utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con  valore  legale,
le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; 
    c)  «amministrazioni»,  le  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli  atti  emessi
nell'esercizio di attivita' ad essi affidati ai  sensi  dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  i  soggetti  di
cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del
medesimo decreto legislativo; 
    d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche,  gli
enti, le associazioni e  ogni  altro  soggetto  pubblico  o  privato,
residenti  o  aventi  sede  legale  nel  territorio  italiano  ovvero
all'estero ove titolari di codice fiscale  attribuito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai
quali le amministrazioni notificano  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni; 
    e) «delegati», le persone fisiche,  le  persone  giuridiche,  gli
enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o  privato,  ivi
inclusi i soggetti di cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  ai  quali  i  destinatari
conferiscono il potere di accedere  alla  piattaforma  per  reperire,
consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni notificati dalle amministrazioni; 
    f) «delega», l'atto con il quale i  destinatari  conferiscono  ai
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma; 
    g) «avviso di avvenuta ricezione»,  l'atto  formato  dal  gestore
della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario  in
ordine alle  modalita'  di  acquisizione  del  documento  informatico
oggetto di notificazione; 
    h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il  codice
univoco attribuito dalla piattaforma  a  ogni  singola  notificazione
richiesta dalle amministrazioni; 
    i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della
piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in  ordine
alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione
in formato elettronico e alle modalita' di acquisizione del documento
informatico oggetto di notificazione. 
  3. Ai fini della notificazione di  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni,  in  alternativa  alle  modalita'  previste  da  altre
disposizioni   di   legge,   anche   in   materia   tributaria,    le
amministrazioni possono  rendere  disponibili  telematicamente  sulla
piattaforma i corrispondenti documenti  informatici.  La  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei   documenti   informatici   resi   disponibili   sulla
piattaforma avviene nel rispetto  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del  medesimo
decreto  legislativo.  Eventualmente  anche  con  l'applicazione   di
«tecnologie  basate   su   registri   distribuiti»,   come   definite
dall'articolo 8-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
il gestore della piattaforma assicura  l'autenticita',  l'integrita',
l'immodificabilita', la leggibilita' e la reperibilita' dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali  assicura  l'accesso  alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici  oggetto  di
notificazione.   Ciascuna   amministrazione,   nel   rispetto   delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del  2005  e  delle  Linee
guida  adottate  in  attuazione  del  medesimo  decreto  legislativo,
individua le modalita' per garantire  l'attestazione  di  conformita'
agli  originali  analogici  delle   copie   informatiche   di   atti,
provvedimenti,   avvisi    e    comunicazioni,    anche    attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza  della  forma  e  del  contenuto
dell'originale e della  copia.  Gli  agenti  della  riscossione  e  i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),  2),
3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano
e nominano i dipendenti delegati ad  attestare  la  conformita'  agli
originali analogici delle copie informatiche di atti,  provvedimenti,
avvisi e comunicazioni.  I  dipendenti  incaricati  di  attestare  la
conformita' di cui al presente  comma,  sono  pubblici  ufficiali  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  piattaforma  puo'   essere
utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni per i quali non e' previsto l'obbligo di  notificazione
al destinatario. 
  4. Il gestore della piattaforma,  con  le  modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 15, per ogni atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione   oggetto    di    notificazione    reso    disponibile
dall'amministrazione, invia  al  destinatario  l'avviso  di  avvenuta
ricezione, con  il  quale  comunica  l'esistenza  e  l'identificativo
univoco della notificazione (IUN), nonche' le  modalita'  di  accesso
alla  piattaforma  e  di  acquisizione  del  documento   oggetto   di
notificazione. 
  5. L'avviso di  avvenuta  ricezione,  in  formato  elettronico,  e'
inviato con  modalita'  telematica  ai  destinatari  titolari  di  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  di   un   servizio
elettronico di recapito certificato qualificato: 
    a) inserito in uno degli elenchi  di  cui  agli  articoli  6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma  4-quinquies,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di  altre  disposizioni  di
legge, come domicilio speciale per determinati atti o  affari,  se  a
tali atti o affari e' riferita la notificazione; 
    c) eletto per la ricezione delle  notificazioni  delle  pubbliche
amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo  le  modalita'
previste dai decreti di cui al comma 15. 
  6. Se la casella di posta elettronica  certificata  o  il  servizio
elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi,  il
gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo  di  consegna
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche  a  seguito  di
tale tentativo la casella  di  posta  elettronica  certificata  o  il
servizio elettronico di recapito  certificato  qualificato  risultano
saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta
valido o attivo, il gestore della piattaforma  rende  disponibile  in
apposita   area   riservata,   per   ciascun    destinatario    della
notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 15. Il  gestore  della
piattaforma  inoltre  da'  notizia  al   destinatario   dell'avvenuta
notificazione  dell'atto  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  senza
ulteriori adempimenti a proprio carico. 
  7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso  di
avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato  cartaceo,
a mezzo posta direttamente dal  gestore  della  piattaforma,  con  le
modalita' previste dalla  legge  20  novembre  1982,  n.  890  e  con
applicazione degli articoli 7, 8 e 9  della  stessa  legge.  L'avviso
contiene l'indicazione delle modalita'  con  le  quali  e'  possibile
accedere  alla   piattaforma   e   l'identificativo   univoco   della
notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalita' previste  dal
decreto di cui al comma 15, il destinatario puo'  ottenere  la  copia
cartacea  degli  atti   oggetto   di   notificazione.   Agli   stessi
destinatari,  ove  abbiano  comunicato   un   indirizzo   email   non
certificato, un numero  di  telefono  o  un  altro  analogo  recapito
digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della
piattaforma invia un avviso  di  cortesia  in  modalita'  informatica
contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta  ricezione.
L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di
accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini  dell'accesso  avviene
tramite il sistema pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale
di cittadini e imprese (SPID) di  cui  all'articolo  64  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la  Carta  d'identita'
elettronica  (CIE)  di  cui  all'articolo  66  del  medesimo  decreto
legislativo. L'accesso all'area riservata,  ove  sono  consentiti  il
reperimento,  la  consultazione  e   l'acquisizione   dei   documenti
informatici oggetto di notifica, e' assicurato anche tramite il punto
di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto di  cui  al  comma
15, i destinatari possono conferire  apposita  delega  per  l'accesso
alla piattaforma a uno o piu' delegati. 
  9. La notificazione si perfeziona: 
    a)  per  l'amministrazione,  nella  data  in  cui  il   documento
informatico e' reso disponibile sulla piattaforma; 
    b) per il destinatario: 
      1)  il  settimo  giorno  successivo  alla  data   di   consegna
dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico,  risultante
dalla ricevuta che il gestore  della  casella  di  posta  elettronica
certificata  o  del  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato del destinatario trasmette al gestore  della  piattaforma
o, nei casi di casella postale satura, non valida o  non  attiva,  il
quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso  di
mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione
e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di  sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 
      2)  il  decimo  giorno  successivo  al  perfezionamento   della
notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 
      3)  in  ogni  caso,  se  anteriore,  nella  data  in   cui   il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la  piattaforma,
al documento informatico oggetto di notificazione. 
  10. La  messa  a  disposizione  ai  fini  della  notificazione  del
documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza
dell'amministrazione  e  interrompe  il   termine   di   prescrizione
correlato  alla  notificazione  dell'atto,  provvedimento,  avviso  o
comunicazione. 
  11. Il gestore della piattaforma, con  le  modalita'  previste  dal
decreto  di  cui  al  comma  15,  forma  e  rende  disponibili  sulla
piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari,  le  attestazioni
opponibili ai terzi relative: 
    a) alla data di messa a disposizione  dei  documenti  informatici
sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; 
    b)  all'indirizzo  del   destinatario   risultante,   alla   data
dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c); 
    c) alla data di invio e di consegna al  destinatario  dell'avviso
di  avvenuta  ricezione  in  formato  elettronico;  e  alla  data  di
ricezione del messaggio di mancato recapito  alle  caselle  di  posta
elettronica  certificata  o  al  servizio  elettronico  di   recapito
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; 
    d) alla  data  in  cui  il  gestore  della  piattaforma  ha  reso
disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai  sensi  del
comma 6; 
    e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento
informatico oggetto di notificazione; 
    f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi  del
comma 13; 
    g) alla data di ripristino delle funzionalita' della  piattaforma
ai sensi del comma 13. 
  12. Il gestore della  piattaforma  rende  altresi'  disponibile  la
copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e  degli
atti relativi alla notificazione ai sensi  della  legge  20  novembre
1982, n. 890, dei quali attesta la conformita' agli originali. 
  13. Il malfunzionamento della piattaforma,  attestato  dal  gestore
con le modalita' previste dal comma 15,  lettera  d),  qualora  renda
impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione,  dei
documenti  informatici  destinati  alla  notificazione   ovvero,   al
destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento, la  consultazione
e l'acquisizione dei  documenti  informatici  messi  a  disposizione,
comporta: 
    a)  la  sospensione  del  termine  di  prescrizione  dei  diritti
dell'amministrazione correlati agli  atti,  provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto  di  notificazione,  scadente  nel  periodo  di
malfunzionamento,   sino   al   settimo   giorno   successivo    alla
comunicazione  di  avvenuto  ripristino  delle  funzionalita'   della
piattaforma; 
    b) la proroga del termine  di  decadenza  di  diritti,  poteri  o
facolta' dell'amministrazione  o  del  destinatario,  correlati  agli
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione,
scadente nel periodo di  malfunzionamento,  sino  al  settimo  giorno
successivo  alla   comunicazione   di   avvenuto   ripristino   delle
funzionalita' della piattaforma. 
  14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti,  avvisi  e
comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste
a carico del destinatario e sono destinate alle  amministrazioni,  al
fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al  gestore  della  piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di  determinazione  e  anticipazione  delle
spese e i criteri di riparto. 
  15. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e  la
digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Garante per la protezione dei dati personali per  gli  aspetti  di
competenza, acquisito il parere in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82: 
    a) e' definita l'infrastruttura tecnologica della  piattaforma  e
il piano dei test per la  verifica  del  corretto  funzionamento.  La
piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di  accessibilita'  di
cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4  nel  rispetto  dei  principi  di
usabilita', completezza di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,
affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' e
interoperabilita'; 
    b) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
le amministrazioni identificano i destinatari e  rendono  disponibili
telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto  di
notificazione; 
    c) sono stabilite le modalita' con  le  quali  il  gestore  della
piattaforma attesta e certifica,  con  valore  legale  opponibile  ai
terzi,  la  data  e  l'ora  in  cui  i  documenti  informatici  delle
amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi  disponibili
ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche'  il  domicilio  del
destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5,  lettera  a)
alla data della notificazione; 
    d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma,
nonche' le modalita'  con  le  quali  il  gestore  della  piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il  ripristino  della  sua
funzionalita'; 
    e) sono stabilite le modalita' di accesso alla piattaforma  e  di
consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi  e  comunicazioni  da
parte dei destinatari e dei delegati, nonche'  le  modalita'  con  le
quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui  il
destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto
oggetto di notificazione; 
    f) sono  stabilite  le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
eleggono  il  domicilio  digitale  presso  la  piattaforma  e,  anche
attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai  delegati
la delega per l'accesso alla piattaforma,  nonche'  le  modalita'  di
accettazione e rinunzia delle deleghe; 
    g) sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di  conservazione  dei
documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; 
    h) sono stabilite le regole tecniche e le modalita' con le  quali
i destinatari indicano il recapito digitale ai fini  della  ricezione
dell'avviso di cortesia di cui al comma 7; 
    i) sono individuate le  modalita'  con  le  quali  i  destinatari
dell'avviso di avvenuta  ricezione  notificato  in  formato  cartaceo
ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione; 
    l)   sono   disciplinate   le   modalita'   di   adesione   delle
amministrazioni alla piattaforma. 
  16. Con atto del Capo della competente struttura  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le  prove  tecniche  di
corretto funzionamento della piattaforma, e'  fissato  il  termine  a
decorrere  dal  quale  le  amministrazioni   possono   aderire   alla
piattaforma. 
  17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui  al  comma  1
non si applica: 
    a) agli atti del processo civile, penale, per  l'applicazione  di
misure di prevenzione, amministrativo, tributario e  contabile  e  ai
provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; 
    b)  agli  atti  della   procedura   di   espropriazione   forzata
disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di  cui
agli articoli 50, commi 2 e  3,  e  77,  comma  2-bis,  del  medesimo
decreto; 
    c) agli atti  dei  procedimenti  di  competenza  delle  autorita'
provinciali   di   pubblica   sicurezza    relativi    a    pubbliche
manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali  e  patrimoniali,
autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto   abilitativo,
soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli
stranieri e dei cittadini dell'Unione europea,  o  comunque  di  ogni
altro procedimento a carattere  preventivo  in  materia  di  pubblica
sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi. 
  18. All'articolo 50, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   le   parole   "trascorsi
centottanta giorni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "trascorso  un
anno". 
  19. All'articolo 1, comma 402, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La  societa'  di
cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo  sviluppo  della
piattaforma al fornitore del servizio universale di cui  all'articolo
3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il
riuso dell'infrastruttura tecnologica  esistente  di  proprieta'  del
suddetto fornitore." 
  20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio  universale  di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,
anche per effettuare la spedizione dell'avviso di avvenuta  ricezione
e  la  consegna  della  copia  cartacea   degli   atti   oggetto   di
notificazione  previste  dal  comma  7  e  garantire,  su  tutto   il
territorio nazionale, l'accesso  universale  alla  piattaforma  e  al
nuovo servizio di notificazione digitale. 
  21. Per l'adesione alla piattaforma, le amministrazioni  utilizzano
le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  22. Per la realizzazione della piattaforma di  cui  al  comma  1  e
l'attuazione della presente disposizione sono utilizzate  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160.