Art. 28 
 
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica  degli
atti  in  materia  civile,  penale,   amministrativa,   contabile   e
                           stragiudiziale 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole  "entro
il 30 novembre 2014" sono soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: "Con  le  medesime  modalita',  le  amministrazioni
pubbliche  possono  comunicare  altresi'  gli  indirizzi   di   posta
elettronica certificata  di  propri  organi  o  articolazioni,  anche
territoriali, presso cui eseguire le  comunicazioni  o  notificazioni
per via telematica nel  caso  in  cui  sia  stabilito  presso  questi
l'obbligo  di  notifica  degli  atti  introduttivi  di  giudizio   in
relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione  in  giudizio
tramite  propri  dipendenti,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
altresi'  comunicare  ulteriori  indirizzi   di   posta   elettronica
certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui  al  presente  articolo  e  corrispondenti  a   specifiche   aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono  domicilio  ai  fini  del
giudizio."; 
    b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente:  "13.
In  caso  di  mancata  comunicazione  ai  sensi  del  comma  12,   le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si  effettuano
ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza  di  parte  si
effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter."; 
    c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e  1-ter"  e  dopo  il  comma
1-bise' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto  previsto
dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso  di  mancata
indicazione nell'  elenco  di  cui  all'articolo  16,  comma  12,  la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli  atti  in  materia
civile,  penale,  amministrativa,  contabile  e   stragiudiziale   e'
validamente effettuata, a tutti gli effetti,  al  domicilio  digitale
indicato  nell'elenco  previsto  dall'articolo  6-ter   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per  la  stessa  amministrazione  pubblica,  piu'  domicili
digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di  posta
elettronica certificata  primario  indicato,  secondo  le  previsioni
delle Linee guida di AgID, nella  sezione  ente  dell'amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche  territoriali,  delle  pubbliche
amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita  all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, per detti organi o articolazioni.". 
  2. Ferma restando l'immediata  applicazione  dell'articolo  16-ter,
comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento  del  responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della  giustizia,
da adottare nel termine di novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche  per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.