Art. 28
Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli
atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e
stragiudiziale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro
il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i
seguenti periodi: "Con le medesime modalita', le amministrazioni
pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta
elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche
territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni
per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi
l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in
relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o
legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio
tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono
altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica
certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di
cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree
organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del
giudizio.";
b) all'articolo 16, il comma 13 e' sostituito dal seguente: "13.
In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano
ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si
effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.";
c) all'articolo 16-ter, comma 1-bis, le parole "del comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-ter" e dopo il comma
1-bise' aggiunto il seguente: "1-ter. Fermo restando quanto previsto
dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata
indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la
notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia
civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e'
validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale
indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino
indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili
digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni
delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione
pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica
degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie
presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche
amministrazioni, la notificazione puo' essere eseguita all'indirizzo
di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco
di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per detti organi o articolazioni.".
2. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 16-ter,
comma 1-ter, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
introdotto dal presente decreto, con provvedimento del responsabile
dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia,
da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 12, del
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo.