Art. 29 
 
Disposizioni per favorire l'accesso  delle  persone  con  disabilita'
agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale  informatica
di targhe associate  a  permessi  di  circolazione  dei  titolari  di
                            contrassegni 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti  informatici,  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  comma  2,  dopo  le  parole  "della  pubblica
amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete"; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole "comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis"; 
    c) all'articolo 3, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis. La presente legge si applica altresi' ai  soggetti  giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al  pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con  un  fatturato  medio,
negli ultimi tre anni di attivita', superiore a novecento milioni  di
euro."; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
previsione   di   cui   al   secondo   periodo   si   applica   anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi  effettuata  dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis."; 
      2) al comma 2,  le  parole  "comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 1 e 1-bis"; 
    e) all'articolo 7: 
      1) al primo comma, le parole "L'Agenzia", sono sostituite dalle
seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
l'Agenzia"; 
    f) all'articolo 9: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  "della  presente  legge"  sono
inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,
comma 1"; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il   seguente:   "1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da  parte  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  e'  accertata   e
sanzionata  dall'AgID,  fermo  restando  il  diritto   del   soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n.  67.  Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID  ravvisa  violazioni  della  presente  legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da  parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida  di  cui  al
periodo  precedente,  l'AgID  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.". 
  2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Il Fondo e'  destinato  all'istituzione  di  una  piattaforma  unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei  veicoli  previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
per consentire la verifica  delle  targhe  associate  a  permessi  di
circolazione  dei  titolari  di  contrassegni,  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo  381,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,  al  fine  di  agevolare  la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle  persone  titolari
dei predetti contrassegni.", 
    b) il comma 491, e' sostituito dal seguente:  "491.  Con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
sentite   le   associazioni    delle    persone    con    disabilita'
comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui
al comma 489, nel rispetto dei principi  applicabili  al  trattamento
dei dati personali, previsti dagli  articoli  5  e  9,  paragrafo  2,
lettera g), del  regolamento  (UE)  n.  679/2016,  e  dagli  articoli
2-sexies e 2-septies del Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
nonche'  previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  e  delle  prescrizioni  adottate  ai  sensi  dell'articolo
2-quinquiesdecies del medesimo  Codice.  Per  la  costituzione  della
piattaforma  di  cui   al   primo   periodo,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza  pubblica  e  vi  si  provvede  con  le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".