Art. 29
Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilita'
agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica
di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di
contrassegni
1. Al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli
strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "della pubblica
amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' alle strutture
ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole "comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";
c) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici
diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico
attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio,
negli ultimi tre anni di attivita', superiore a novecento milioni di
euro.";
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
previsione di cui al secondo periodo si applica anche
all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis.";
2) al comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 1-bis";
e) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole "L'Agenzia", sono sostituite dalle
seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
l'Agenzia";
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole "della presente legge" sono
inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis.
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, e' accertata e
sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto
discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se a seguito
dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni della presente legge,
fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse da parte
del trasgressore. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
periodo precedente, l'AgID applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato.".
2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 489, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il Fondo e' destinato all'istituzione di una piattaforma unica
nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di
circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi
dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di agevolare la
mobilita', sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari
dei predetti contrassegni.",
b) il comma 491, e' sostituito dal seguente: "491. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
sentite le associazioni delle persone con disabilita'
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma di cui
al comma 489, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento
dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2,
lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli
2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nonche' previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo
2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della
piattaforma di cui al primo periodo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi anche della societa' di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".