Art. 30
Misure di semplificazione in materia anagrafica
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, la parola "esclusivamente" e' soppressa;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "La
certificazione dei dati anagrafici in modalita' telematica e'
assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante
l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANPR
attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per
garantire la circolarita' anagrafica e l'interoperabilita' con le
altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).";
b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. In relazione
ai servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni
e agli organismi che erogano pubblici servizi in base alle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
2014, n. 194, con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono assicurati l'adeguamento e l'evoluzione
delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento
dell'ANPR.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono
rese anche in modalita' telematica attraverso i servizi resi
disponibili dall'ANPR.";
b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il rilascio di certificati anagrafici in modalita'
telematica e' effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le
modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005 n. 82.";
c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalita'
telematica mediante i servizi dell'ANPR".
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
operata con le risorse stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno per la realizzazione della piattaforma ANPR.