Art. 20 
 
Campo  di  applicazione  (direttiva  59/2013/EURATOM,  articolo   23;
  decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  articolo  10-bis  e
  allegato 1-bis). 
 
  1. Le disposizioni del presente capo  si  applicano  alle  pratiche
nelle quali la presenza  di  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti  di
origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o
degli individui della popolazione che non puo' essere trascurato  sia
dal punto di vista della  radioprotezione  sia  dal  punto  di  vista
dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei  settori  industriali
di cui all'allegato II, che comportano: 
    a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi
di origine naturale; 
    b) la  produzione  di  residui  o  di  effluenti  che  contengono
radionuclidi di origine naturale.