Art. 21 
 
    Registrazione dati (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104) 
 
  1.  Nell'ambito  della  banca  dati   della   rete   nazionale   di
sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 152,
e' istituita una sezione nella  quale  sono  inseriti  i  dati  e  le
informazioni, comprese le misure di concentrazione di  attivita'  nei
materiali,  nei  residui  e  negli  effluenti  presenti   nei   cicli
produttivi dei settori industriali di cui all'allegato II. L'ISIN,  a
richiesta, fornisce i dati dell'apposita sezione ai ministeri e  agli
enti  interessati  e  alle  autorita'  di  vigilanza  competenti  per
territorio. 
  2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni  di  cui
all'articolo 22, comma 8, all'ISIN.