Art. 22 
 
Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,  32,
  34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter
  e 10-quinques). 
 
  1. Per le pratiche  di  cui  all'articolo  20,  l'esercente,  entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio
della pratica, provvede  alla  misurazione  della  concentrazione  di
attivita' sui materiali presenti nel ciclo produttivo e  sui  residui
derivanti dall'attivita' lavorativa stessa ai sensi del comma 6. 
  2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 29, nel caso in cui  i
risultati  delle  misurazioni  non  siano  superiori  ai  livelli  di
esenzione  in  termini  di  concentrazione  di   attivita'   di   cui
all'allegato II, l'esercente provvede alla ripetizione  delle  misure
con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni
del ciclo  produttivo  o  delle  caratteristiche  radiologiche  delle
materie  in  ingresso.  L'esercente  conserva   i   risultati   delle
misurazioni per un periodo di sei anni. 
  3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai
livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di cui
all'allegato II, l'esercente,  entro  sei  mesi  dal  rilascio  della
relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione  delle
dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo derivanti
dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non
risultino superati i livelli di esenzione di cui all'allegato II  per
i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, l'esercente  provvede
a ripetere le misure di cui  al  comma  1  con  cadenza  triennale  e
comunque ogni volta che si verificano  significative  variazioni  del
ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche  dei  materiali
in ingresso. L'esercente trasmette la relazione  tecnica  di  cui  al
comma 7 con i risultati  delle  valutazioni  di  dose  efficace  agli
organi del SSN e alla sede  dell'INL  territorialmente  competenti  e
conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni. 
  4.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui  al
comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per
i lavoratori o per l'individuo rappresentativo,  l'esercente  adempie
gli obblighi previsti dall'articolo 24, e  gli  obblighi  di  cui  al
Titolo  XI  nel  caso  di  superamento  della  dose  efficace  per  i
lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento
della dose efficace per l'individuo rappresentativo. 
  5. Nel caso in cui l'esercente, a seguito di attuazione  di  misure
correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i  lavoratori
e per l'individuo rappresentativo,  dimostri  che  la  dose  efficace
risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai
soggetti di cui all'articolo 24, comma 2,  i  risultati  della  nuova
valutazione  corredata  dalla  descrizione  delle  misure  correttive
adottate  ai  fini  dell'eventuale  esenzione  della  pratica   dagli
obblighi di cui al comma 4. L'esercente, in  tal  caso,  conserva  la
relativa documentazione per  un  periodo  di  sei  anni  e  attua  le
previsioni di cui al comma 2. 
  6. Le misurazioni sono  effettuate  da  organismi  riconosciuti  ai
sensi dell'articolo 155, commi 3 e 4, che  rilasciano  una  relazione
tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono  effettuate
secondo guide tecniche emanate dall'ISIN ai sensi  dell'articolo  236
o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali  o
internazionali. I risultati  delle  misurazioni  sono  trasmessi  con
cadenza semestrale dai suddetti organismi all'apposita sezione  della
banca dati della rete nazionale di sorveglianza della  radioattivita'
ambientale di cui  all'articolo  21  secondo  le  modalita'  indicate
dall'ISIN. 
  7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l'esercente  si
avvale dell'esperto di radioprotezione  che  rilascia  una  relazione
tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni
effettuate, le valutazioni di dose efficace per i  lavoratori  e  per
l'individuo rappresentativo, le eventuali  azioni  di  controllo,  le
misure correttive  volte  alla  riduzione  delle  dosi  efficaci  dei
lavoratori e della popolazione, le  indicazioni  di  radioprotezione,
nonche' le eventuali misure da adottare ai  fini  della  sorveglianza
fisica della radioprotezione. 
  8.  I  risultati  delle  misurazioni  e   le   relazioni   tecniche
dell'esperto di radioprotezione costituiscono  parte  integrante  del
documento di valutazione del rischio  di  cui  all'articolo  17,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Per  i  riferimenti  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 17.