Art. 23 Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 30). 1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale, che provengono da pratiche soggette a notifica di cui all'articolo 24, escono dal campo di applicazione del presente decreto se rispettano i criteri, le modalita' e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato II, se e' stata rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i materiali autorizzati all'allontanamento ai sensi del precedente periodo che soddisfano la definizione di rifiuto, sono gestiti, smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. E' vietato lo smaltimento nell'ambiente, il riciclo e il riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale per i quali non e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento e' corredata dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell'allegato IV. 4. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 5. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e in particolare stabilisce: a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi che soddisfano quanto previsto nell'allegato II; b) le modalita' di verifica dei livelli di allontanamento per i materiali solidi; c) specifici vincoli sull'attivita' totale allontanata in un determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza di piu' fonti di allontanamento; d) le modalita' per il controllo degli effluenti aeriformi e liquidi rilasciati nell'ambiente; e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica; f) l'obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le condizioni e i requisiti stabiliti nel provvedimento autorizzativo all'allontanamento e, nel caso di scarico in corpo ricettore, la disponibilita' della documentazione per gli organi di controllo. 6. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa all'ISIN con le modalita' dallo stesso stabilite. 7. L'esercente, che svolge la pratica registra e conserva per almeno cinque anni i dati e le informazioni relativi a ogni allontanamento e trasmette con cadenza trimestrale le informazioni sui rifiuti solidi o liquidi oggetto di allontanamento, e sui soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA/APPA, alle ASL competenti per territorio e all'ISIN con le modalita' dallo stesso stabilite. 8. La gestione dei materiali destinati allo smaltimento, al riciclo o al riutilizzo esonerati dal regime autorizzatorio di cui al comma 1, oltre a quanto stabilito dall'autorizzazione all'allontanamento, e' soggetta al regime generale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 9. E' vietata la diluizione intenzionale di materie radioattive naturali e di materiali contenenti sostanze radioattive naturali ai fini del loro esonero dal controllo amministrativo per lo smaltimento nell'ambiente, il conferimento a terzi a qualsiasi titolo, o l'allontanamento in quanto destinati al riciclo o alla riutilizzazione. La miscelazione di materiali radioattivi naturali con materiali non radioattivi, che avvenga nell'ambito di normali processi produttivi, non e' soggetta a tale divieto.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.