Art. 23 
 
Allontanamento di materiali da pratiche con  sorgenti  di  radiazioni
naturali (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 30). 
 
  1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti  radionuclidi
di origine naturale, che provengono da pratiche soggette  a  notifica
di cui all'articolo 24, escono dal campo di applicazione del presente
decreto se rispettano i criteri, le modalita'  e  i  livelli  di  non
rilevanza radiologica stabiliti  per  l'allontanamento  nell'allegato
II, se e' stata rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e
l'allontanamento e' effettuato secondo i requisiti, le  condizioni  e
le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in  atmosfera  e  i
materiali autorizzati  all'allontanamento  ai  sensi  del  precedente
periodo che soddisfano  la  definizione  di  rifiuto,  sono  gestiti,
smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel  rispetto  della
disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. E'  vietato  lo  smaltimento  nell'ambiente,  il  riciclo  e  il
riutilizzo dei  materiali  solidi,  liquidi  o  aeriformi  contenenti
radionuclidi di origine naturale per i quali non e' stata  rilasciata
l'autorizzazione di cui al comma 1. 
  3. L'istanza  di  autorizzazione  all'allontanamento  e'  corredata
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell'allegato IV. 
  4. L'autorizzazione all'allontanamento e' rilasciata dalle  Regioni
o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  5. L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite  prescrizioni
relative alle condizioni per l'allontanamento o per il rilascio e  in
particolare stabilisce: 
    a) i  livelli  di  allontanamento  per  i  materiali  solidi  che
soddisfano quanto previsto nell'allegato II; 
    b) le modalita' di verifica dei livelli di allontanamento  per  i
materiali solidi; 
    c) specifici vincoli  sull'attivita'  totale  allontanata  in  un
determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla  compresenza
di piu' fonti di allontanamento; 
    d) le modalita' per il  controllo  degli  effluenti  aeriformi  e
liquidi rilasciati nell'ambiente; 
    e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad  altre
caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse  da  quelle  di
natura radiologica; 
    f) l'obbligo di accompagnare  ogni  allontanamento  con  apposita
documentazione idonea a  dimostrare  che  il  materiale  rispetta  le
condizioni e i requisiti stabiliti  nel  provvedimento  autorizzativo
all'allontanamento e, nel caso di  scarico  in  corpo  ricettore,  la
disponibilita' della documentazione per gli organi di controllo. 
  6. Copia dell'autorizzazione e' trasmessa all'ISIN con le modalita'
dallo stesso stabilite. 
  7. L'esercente, che svolge  la  pratica  registra  e  conserva  per
almeno  cinque  anni  i  dati  e  le  informazioni  relativi  a  ogni
allontanamento e trasmette con cadenza  trimestrale  le  informazioni
sui rifiuti  solidi  o  liquidi  oggetto  di  allontanamento,  e  sui
soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA/APPA, alle ASL competenti
per territorio e all'ISIN con le modalita' dallo stesso stabilite. 
  8. La gestione dei materiali destinati allo smaltimento, al riciclo
o al riutilizzo esonerati dal regime autorizzatorio di cui  al  comma
1, oltre a quanto stabilito  dall'autorizzazione  all'allontanamento,
e' soggetta al regime generale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. 
  9. E' vietata la diluizione  intenzionale  di  materie  radioattive
naturali e di materiali contenenti sostanze radioattive  naturali  ai
fini del loro esonero dal controllo amministrativo per lo smaltimento
nell'ambiente,  il  conferimento  a  terzi  a  qualsiasi  titolo,   o
l'allontanamento   in   quanto   destinati   al   riciclo   o    alla
riutilizzazione. La miscelazione di  materiali  radioattivi  naturali
con materiali non radioattivi, che  avvenga  nell'ambito  di  normali
processi produttivi, non e' soggetta a tale divieto. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.