Art. 24 
 
Notifica di pratica con sorgenti naturali  di  radiazioni  (direttiva
  2013/59/EURATOM, articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  230,articolo 10-quater). 
 
  1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si  verificano
le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 22. 
  2. L'esercente  della  pratica  di  cui  al  comma  1  effettua  la
notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell'esperto  di
radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
all'ISIN,  nonche'  alle  ARPA/APPA  agli  organi  del  SSN,  all'INL
competenti   per   territorio   secondo   le   modalita'    stabilite
nell'allegato V. 
  3. L'esercente che intende cessare la pratica di  cui  al  comma  1
provvede  alla  notifica,  almeno  centottanta  giorni  prima   della
cessazione  prevista,  alle  amministrazioni  di  cui  al  comma   2.
Nell'allegato V sono riportate le condizioni e le modalita'  ai  fini
della notifica per la cessazione della pratica. 
  4. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  organizza
l'Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
e  delle  relative  esposizioni  nei  luoghi  di   lavoro,   di   cui
all'articolo 18, comma 3, e rende disponibile l'accesso  all'archivio
ai ministeri e agli enti interessati e alle  autorita'  di  vigilanza
competenti.