Art. 25 
 
Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo  23;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). 
 
  1. La classificazione dei residui e' stabilita nell'allegato VI. 
  2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che  gli
impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui  al
comma 1 sono riportati in allegato VI. 
  3. Rientrano in tale categoria i residui contenenti radionuclidi di
origine naturale in concentrazioni di attivita' inferiori o uguali ai
livelli di allontanamento riportati  nell'allegato  II,  sezione  II,
paragrafo 4, punto 1) e, per i residui destinati ad  essere  smaltiti
in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade,  i  residui
contenenti radionuclidi di  origine  naturale  in  concentrazioni  di
attivita'  inferiori   ai   livelli   di   allontanamento   riportati
nell'allegato II, sezione  II,  paragrafo  4,  punto  2),  nonche'  i
residui che soddisfano le condizioni di cui all'allegato II,  sezione
II, paragrafo 2, punto 5) e possono essere avviati a incenerimento. I
residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle  disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.