Art. 26 Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente (direttiva 2013/59/EURATOM articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis - decreto interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015). 1. I residui che non soddisfano i requisiti e le condizioni di esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in base a preventiva autorizzazione che disciplina le condizioni e le modalita' di conferimento dei residui e di esercizio dell'impianto, nonche' i requisiti tecnici, che l'impianto deve soddisfare al fine di garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Prefetto, sulla base del parere vincolante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente e degli organi del SSN, sentita la regione. 3. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata previa verifica dell'idoneita' del sito proposto dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche, meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali. 4. Le modalita' per la richiesta, la modifica e la revoca dell'autorizzazione e per la disattivazione dell'impianto di cui al comma 1 sono stabilite nell'allegato VII.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti aldecreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, si veda nelle note alle premesse.