Art. 26 
 
Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello
  smaltimento nell'ambiente (direttiva 2013/59/EURATOM  articolo  23;
  decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  articolo  10-bis  -
  decreto interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015). 
 
  1. I residui che non soddisfano i  requisiti  e  le  condizioni  di
esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,  in  base  a  preventiva
autorizzazione  che  disciplina  le  condizioni  e  le  modalita'  di
conferimento dei residui e  di  esercizio  dell'impianto,  nonche'  i
requisiti  tecnici,  che  l'impianto  deve  soddisfare  al  fine   di
garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente,  dei  lavoratori  e
della popolazione. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata  dal  Prefetto,
sulla base del parere vincolante del Comando provinciale  dei  vigili
del fuoco, dell'Agenzia regionale o  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente e degli organi del SSN, sentita la regione. 
  3. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale,   l'autorizzazione   e'   rilasciata   previa    verifica
dell'idoneita'  del  sito  proposto  dal   punto   di   vista   della
radioprotezione,  tenendo  conto   delle   condizioni   demografiche,
meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali. 
  4.  Le  modalita'  per  la  richiesta,  la  modifica  e  la  revoca
dell'autorizzazione e per la disattivazione dell'impianto di  cui  al
comma 1 sono stabilite nell'allegato VII. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti aldecreto  legislativo  13  gennaio
          2003, n. 36, si veda nelle note alle premesse.