Art. 104 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro 1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali» sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.»; b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente: «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente»; c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi» sono inserite le seguenti: «di modico valore»; d) il comma 7-quinquies e' abrogato.