Art. 104 
 
         Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro 
 
  1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7-bis, dopo le parole «le  sue  regole  fondamentali»
sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita'
similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano  indurre
una medesima aspettativa di vincita.»; 
    b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente: «7-ter. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze  e'  determinata  la  base
imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli  intrattenimenti  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al  fine
di garantire la prevenzione dai rischi connessi  al  gioco  d'azzardo
sono definite le regole tecniche finalizzate  alla  produzione  degli
apparecchi  di  cui  al   comma   7   nonche'   la   regolamentazione
amministrativa dei medesimi, ivi compresi  i  parametri  numerici  di
apparecchi installabili nei punti di  offerta,  cosi'  come  definiti
dalla normativa vigente»; 
    c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi»
sono inserite le seguenti: «di modico valore»; 
    d) il comma 7-quinquies e' abrogato.