Art. 105 
 
                  Lotteria degli scontrini cashless 
 
  1. All'articolo 141, del decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse
disponibili sullo stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma  542,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020,  sono  interamente  destinate
alle spese amministrative e di comunicazione connesse  alla  lotteria
degli scontrini. 
    1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis
sono  gestite,  d'intesa  con  il  dipartimento  delle  finanze,  dal
dipartimento  dell'Amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  quale,
nell'ambito delle predette risorse e nel limite  massimo  complessivo
di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al  1°
ottobre 2020, di personale assunto con contratti di  lavoro  a  tempo
determinato fino a sei unita', con una  durata  massima  di  quindici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico.».