Art. 109 
 
                    Proroga esonero TOSAP e COSAP 
 
  1. All'articolo 181  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il  Fondo
di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementato  dell'importo  di  42,5  milioni  di  euro.  Alla
ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  All'onere
derivante dal presente articolo, pari a  42,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.