Art. 112 
 
            Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020,  l'importo  del  valore
dei beni ceduti e dei servizi  prestati  dall'azienda  ai  lavoratori
dipendenti che non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi
dell'articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.