Art. 97 
 
           Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 
 
  1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del  decreto-  legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione  di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme
oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il  16  settembre
2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre 2020. Il versamento del  restante  50  per  cento  delle
somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto  gia'
versato. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  3.748
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114.