Art. 98 
 
                     Proroga secondo acconto ISA 
 
  1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze e' prorogato al 30  aprile
2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto
delle  imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP,  dovuto  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2019.  La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
29 giugno 2020, n. 162. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai  contribuenti
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  valutati  in  2.200
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114.