Art. 99 
 
                    Proroga riscossione coattiva 
 
  1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«15 ottobre». 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  65,7
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in  termini  di
indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114.