Art. 17 Effettuazione delle operazioni ed esigibilita' dell'imposta 1. Per le forniture di beni, il debito d'imposta nasce nel momento in cui il bene e' consegnato o messo a disposizione del consumatore finale per l'uso o per il godimento o, se precedente, nel momento in cui e' pagato il corrispettivo; per le prestazioni di servizi, il debito d'imposta nasce nel momento in cui e' pagato il corrispettivo.