Art. 17 
 
 
     Effettuazione delle operazioni ed esigibilita' dell'imposta 
 
  1. Per le forniture di beni, il debito d'imposta nasce nel  momento
in cui il bene e' consegnato o messo a disposizione  del  consumatore
finale per l'uso o per il godimento o, se precedente, nel momento  in
cui e' pagato il corrispettivo; per le  prestazioni  di  servizi,  il
debito d'imposta nasce nel momento in cui e' pagato il corrispettivo.