Art. 19 
 
 
                              Aliquote 
 
  1. L'aliquota dell'ILCCI e' stabilita  nella  misura  del  7,7  per
cento della base imponibile dell'operazione. 
  2. L'aliquota e'  ridotta  al  3,7  o  al  2,5  per  cento  per  le
operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto. 
  3. Le aliquote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite in misura  pari
alle  percentuali  stabilite  dalla  legge  federale   svizzera   per
l'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote, disposte
ai fini dell'allineamento di cui al periodo precedente, hanno effetto
a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di  modifica  del
presente decreto.