Art. 19 Aliquote 1. L'aliquota dell'ILCCI e' stabilita nella misura del 7,7 per cento della base imponibile dell'operazione. 2. L'aliquota e' ridotta al 3,7 o al 2,5 per cento per le operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto. 3. Le aliquote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote, disposte ai fini dell'allineamento di cui al periodo precedente, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di modifica del presente decreto.