Art. 20 Rivalsa dell'ILCCI 1. Il soggetto passivo d'imposta che effettua forniture di beni o prestazioni di servizi esercita la rivalsa dell'ILCCI nei confronti dei consumatori finali di cui all'art. 3. 2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate senza applicazione dell'ILCCI nei confronti dei cessionari o committenti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che abbiano comunicato al cedente o prestatore: a) i il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali; b) che i beni e i servizi acquistati sono destinati allo svolgimento dell'attivita' d'impresa arte o professione; c) che i beni e servizi acquistati non sono destinati all'effettuazione delle operazioni escluse di cui all'art. 16. 3. Se il cessionario o il committente dichiara che i beni e i servizi acquistati sono ad uso promiscuo in quanto destinati sia alle operazioni escluse di cui all'art. 16, o ad altri fini non commerciali, sia alle altre operazioni rese nell'esercizio di impresa arti o professioni, l'ILCCI e' applicata sul 50 per cento della base imponibile o nella percentuale indicata dal cessionario o committente determinata in base a criteri oggettivi riferibili all'utilizzo del bene o del servizio acquistato, riscontrabili in sede di controllo.