Art. 20 
 
 
                         Rivalsa dell'ILCCI 
 
  1. Il soggetto passivo d'imposta che effettua forniture di  beni  o
prestazioni di servizi esercita la rivalsa dell'ILCCI  nei  confronti
dei consumatori finali di cui all'art. 3. 
  2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate
senza  applicazione  dell'ILCCI  nei  confronti  dei   cessionari   o
committenti esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione  che
abbiano comunicato al cedente o prestatore: 
  a) i il numero identificativo IVA  italiano,  in  alternativa,  dal
codice EORI o dal numero di iscrizione  al  registro  delle  imprese,
all'albo professionale o ai registri professionali; 
  b)  che  i  beni  e  i  servizi  acquistati  sono  destinati   allo
svolgimento dell'attivita' d'impresa arte o professione; 
  c)  che  i  beni  e   servizi   acquistati   non   sono   destinati
all'effettuazione delle operazioni escluse di cui all'art. 16. 
  3. Se il cessionario o il committente  dichiara  che  i  beni  e  i
servizi acquistati sono ad uso promiscuo in quanto destinati sia alle
operazioni  escluse  di  cui  all'art.  16,  o  ad  altri  fini   non
commerciali, sia alle altre operazioni rese nell'esercizio di impresa
arti o professioni, l'ILCCI e' applicata sul 50 per cento della  base
imponibile o nella percentuale indicata dal cessionario o committente
determinata in base a criteri oggettivi riferibili  all'utilizzo  del
bene o del servizio acquistato, riscontrabili in sede di controllo.