Art. 21 Certificazione delle operazioni 1. Il soggetto passivo d'imposta per certificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, arte o professione rilascia al momento di effettuazione dell'operazione, in modalita' cartacea o elettronica, un documento numerato dal quale risulti la data dell'operazione, il numero identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice EORI o dal numero di iscrizione al registro delle imprese, all'albo professionale o ai registri professionali, la descrizione dell'operazione, la base imponibile, l'aliquota dell'ILCCI o la natura di operazione esente, di operazione esclusa o di operazione effettuata nei confronti di un altro soggetto che svolge attivita' d'impresa, arte o professione. Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di un soggetto che svolge attivita' d'impresa, arte o professione, il documento deve contenere anche l'identificativo IVA del soggetto cessionario o committente o, in mancanza, il numero di iscrizione al registro delle imprese o all'albo professionale. Copia del documento deve essere conservato per l'attivita' di accertamento e controllo da parte del comune, ai sensi dell'art. 2220 del codice civile. 2. Nelle scritture contabili tenute ai fini delle imposte sul reddito devono essere indicate le forniture di beni e le prestazioni di servizi soggette all'ILCCI, con la relativa aliquota, nonche' le forniture di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta. I soggetti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili annotano i dati relativi alle operazioni effettuate, distinte per aliquote, in un apposito prospetto di calcolo riepilogativo, conservato ai sensi dell'art. 2220 del codice civile. 3. Nel caso di contabilita' tenuta in franchi svizzeri, ai fini dell'ILCCI, la conversione in euro e' effettuata mensilmente in base al cambio medio mensile.