Art. 21 
 
 
                   Certificazione delle operazioni 
 
  1. Il soggetto passivo d'imposta per  certificare  le  cessioni  di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa,
arte   o   professione   rilascia   al   momento   di   effettuazione
dell'operazione, in modalita' cartacea o  elettronica,  un  documento
numerato  dal  quale  risulti  la  data  dell'operazione,  il  numero
identificativo IVA italiano, in alternativa, dal codice  EORI  o  dal
numero  di   iscrizione   al   registro   delle   imprese,   all'albo
professionale   o   ai   registri   professionali,   la   descrizione
dell'operazione, la  base  imponibile,  l'aliquota  dell'ILCCI  o  la
natura di operazione esente, di operazione esclusa  o  di  operazione
effettuata nei confronti di un altro soggetto  che  svolge  attivita'
d'impresa, arte o professione. Nel caso di operazioni effettuate  nei
confronti di un soggetto  che  svolge  attivita'  d'impresa,  arte  o
professione, il documento deve contenere anche  l'identificativo  IVA
del soggetto cessionario o committente o, in mancanza, il  numero  di
iscrizione al registro delle imprese o all'albo professionale.  Copia
del documento deve essere conservato per l'attivita' di  accertamento
e controllo da parte del comune, ai sensi dell'art. 2220  del  codice
civile. 
  2. Nelle scritture contabili  tenute  ai  fini  delle  imposte  sul
reddito devono essere indicate le forniture di beni e le  prestazioni
di servizi soggette all'ILCCI, con la relativa aliquota,  nonche'  le
forniture  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi   non   soggette
all'imposta.  I  soggetti  esonerati  dalla  tenuta  delle  scritture
contabili  annotano  i  dati  relativi  alle  operazioni  effettuate,
distinte  per  aliquote,  in  un  apposito   prospetto   di   calcolo
riepilogativo, conservato ai sensi dell'art. 2220 del codice civile. 
  3. Nel caso di contabilita' tenuta in  franchi  svizzeri,  ai  fini
dell'ILCCI, la conversione in euro e' effettuata mensilmente in  base
al cambio medio mensile.