Art. 22 
 
 
                        Versamento dell'ILCCI 
 
  1. Salvo i casi per i quali sono previsti espressamente  termini  e
condizioni diverse, l'ILCCI dovuta per l'anno in corso e' versata  in
due rate. La  prima  rata  scade  il  16  settembre  ed  e'  relativa
all'imposta dovuta per le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
servizi effettuate entro il 30 giugno. La seconda rata  scade  il  16
marzo dell'anno successivo ed e' relativa all'imposta dovuta  per  le
cessioni  di  beni  e  le  prestazioni   di   servizi   nonche'   per
l'introduzione nel comune di beni provenienti  da  Paesi  dell'Unione
europea effettuate entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente.  Se
l'ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non supera
l'importo  di  500  euro,  il  versamento  dell'ILCCI   puo'   essere
effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16  marzo   dell'anno
successivo. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche
ai versamenti relativi all'imposta dovuta dal consumatore finale. 
  2. I soggetti non residenti e non  domiciliati  ne'  stabiliti  nel
comune possono delegare  il  consumatore  finale  a  versare  l'ILCCI
direttamente  al  comune,  sulla  base   di   specifica   annotazione
sottoscritta sul documento allo stesso rilasciato ai sensi  dell'art.
21. A tal fine i soggetti  non  residenti  provvedono  a  inviare  al
comune, in formato cartaceo o elettronico, copia  di  tale  documento
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. I
soggetti  non  residenti  restano  responsabili  in  solido  con   il
consumatore finale per il versamento dell'imposta. 
  3. Il versamento dell'ILCCI, compreso quello dovuto  a  seguito  di
accertamento e di riscossione coattiva, deve  essere  effettuato  dal
cedente i beni o dal prestatore di servizi al  comune  esclusivamente
attraverso strumenti di pagamento  tracciabili  previsti  dal  comune
stesso.