Art. 22 Versamento dell'ILCCI 1. Salvo i casi per i quali sono previsti espressamente termini e condizioni diverse, l'ILCCI dovuta per l'anno in corso e' versata in due rate. La prima rata scade il 16 settembre ed e' relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate entro il 30 giugno. La seconda rata scade il 16 marzo dell'anno successivo ed e' relativa all'imposta dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nonche' per l'introduzione nel comune di beni provenienti da Paesi dell'Unione europea effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Se l'ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non supera l'importo di 500 euro, il versamento dell'ILCCI puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo dell'anno successivo. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche ai versamenti relativi all'imposta dovuta dal consumatore finale. 2. I soggetti non residenti e non domiciliati ne' stabiliti nel comune possono delegare il consumatore finale a versare l'ILCCI direttamente al comune, sulla base di specifica annotazione sottoscritta sul documento allo stesso rilasciato ai sensi dell'art. 21. A tal fine i soggetti non residenti provvedono a inviare al comune, in formato cartaceo o elettronico, copia di tale documento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. I soggetti non residenti restano responsabili in solido con il consumatore finale per il versamento dell'imposta. 3. Il versamento dell'ILCCI, compreso quello dovuto a seguito di accertamento e di riscossione coattiva, deve essere effettuato dal cedente i beni o dal prestatore di servizi al comune esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili previsti dal comune stesso.