Art. 24 Dichiarazione 1. La dichiarazione dell'ILCCI e' presentata dai soggetti passivi che esercitano attivita' d'impresa arte o professione al comune, anche in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando l'apposito modello predisposto con decreto del ministero dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicate distintamente le operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente. 2. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione i consumatori finali, anche se tenuti al versamento dell'imposta ai sensi degli articoli 8, 9 e 22; detti consumatori finali conservano per un periodo di dieci anni la documentazione relativa alle operazioni per le quali sono tenuti a effettuare il versamento.