Art. 24 
 
 
                            Dichiarazione 
 
  1. La dichiarazione dell'ILCCI e' presentata dai  soggetti  passivi
che esercitano attivita' d'impresa  arte  o  professione  al  comune,
anche in via telematica, entro il 30 giugno  dell'anno  successivo  a
quello in cui le operazioni sono effettuate,  utilizzando  l'apposito
modello predisposto con decreto del ministero dell'economia  e  delle
finanze in cui devono essere  indicate  distintamente  le  operazioni
effettuate nel corso dell'anno precedente. 
  2. Sono esonerati dall'obbligo della  dichiarazione  i  consumatori
finali, anche se tenuti al versamento  dell'imposta  ai  sensi  degli
articoli 8, 9 e  22;  detti  consumatori  finali  conservano  per  un
periodo di dieci anni la documentazione relativa alle operazioni  per
le quali sono tenuti a effettuare il versamento.