Art. 25 Accertamento e riscossione 1. L'accertamento e la riscossione coattiva dell'ILCCI sono effettuati dal Comune di Campione d'Italia. 2. Ai fini dell'accertamento il comune puo' inviare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso nei locali destinati all'esercizio d'attivita' o alla prestazione del servizio, mediante personale debitamente autorizzato. 3. Il cedente i beni e il prestatore di servizi tengono a disposizione del comune la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attivita' di controllo e di accertamento. 4. Il comune puo' deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, dell'imposta di consumo. Limitatamente all'affidamento, anche disgiunto, delle attivita' di accertamento e di riscossione coattiva dell'ILCCI, si applica il comma 5, lettera b), dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.