Art. 25 
 
 
                     Accertamento e riscossione 
 
  1.  L'accertamento  e  la  riscossione  coattiva  dell'ILCCI   sono
effettuati dal Comune di Campione d'Italia. 
  2. Ai fini dell'accertamento il comune  puo'  inviare  questionari,
richiedere dati e notizie a uffici pubblici, in esenzione da spese  e
diritti, e disporre  l'accesso  nei  locali  destinati  all'esercizio
d'attivita' o  alla  prestazione  del  servizio,  mediante  personale
debitamente autorizzato. 
  3. Il  cedente  i  beni  e  il  prestatore  di  servizi  tengono  a
disposizione  del  comune  la  documentazione  utile  al  fine  dello
svolgimento dell'attivita' di controllo e di accertamento. 
  4. Il comune puo' deliberare di affidare al soggetto preposto  alla
riscossione nazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, le attivita'  di  riscossione,  spontanea  e  coattiva,
dell'imposta  di  consumo.   Limitatamente   all'affidamento,   anche
disgiunto, delle attivita' di accertamento e di riscossione  coattiva
dell'ILCCI, si applica il comma  5,  lettera  b),  dell'art.  52  del
decreto legislativo n. 446 del 1997. Si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre  2019,  n.
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