Art. 26 Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'ILCCI, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'ILCCI non versata, con un minimo di 50 euro. 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'ILCCI, se dovuti, della sanzione e degli interessi. 5. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 6. Per quanto concerne le controversie e le sanzioni relative all'ILCCI dovuta sui beni importati, si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.