Art. 26 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. In caso di omesso  o  insufficiente  versamento  dell'ILCCI,  si
applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica
la sanzione dal 100  per  cento  al  200  per  cento  dell'ILCCI  non
versata, con un minimo di 50 euro. 
  3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
per cento al 100 per cento dell'ILCCI non versata, con un  minimo  di
50 euro. 
  4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un  terzo
se, entro il termine per  la  proposizione  del  ricorso,  interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento dell'ILCCI,  se  dovuti,
della sanzione e degli interessi. 
  5. Resta  salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il
regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dalla normativa statale. 
  6. Per quanto concerne  le  controversie  e  le  sanzioni  relative
all'ILCCI dovuta sui beni importati,  si  applicano  le  disposizioni
delle leggi doganali relative ai diritti di confine.