Art. 28 Disposizioni transitorie 1. L'ILCCI relativa alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020 non e' dovuta se dai relativi documenti fiscali risulta che le operazioni sono state assoggettate ad IVA in uno stato membro dell'Unione europea o in Svizzera e tale imposta non e' stata, ne' potra' essere, oggetto di rimborso. 2. Per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020, diverse da quelle di cui al comma 1, l'ILCCI e' versata entro il 16 marzo del 2021, secondo quanto previsto dall'art. 22, ed e' determinata sulla base delle scritture contabili o di altra documentazione a disposizione del soggetto passivo. Qualora sulla base di tale documentazione non sia possibile ricostruire l'ammontare delle operazioni soggette e non soggette all'imposta, l'ILCCI e' determinata in via presuntiva sulla base di criteri obiettivi, logici e coerenti con la tipologia di attivita' esercitata adottati dal soggetto passivo d'imposta. 3. La disposizione di cui ai commi precedenti si applicano anche alle operazioni compiute entro il 31 dicembre 2020. Roma, 16 dicembre 2020 Il Ministro: Gualtieri