Art. 28 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. L'ILCCI relativa alle operazioni effettuate entro il  30  giugno
2020 non e' dovuta se dai relativi documenti fiscali risulta  che  le
operazioni sono  state  assoggettate  ad  IVA  in  uno  stato  membro
dell'Unione europea o in Svizzera e tale imposta non  e'  stata,  ne'
potra' essere, oggetto di rimborso. 
  2. Per le operazioni effettuate entro il 30 giugno 2020, diverse da
quelle di cui al comma 1, l'ILCCI e' versata entro il  16  marzo  del
2021, secondo quanto previsto dall'art. 22, ed e'  determinata  sulla
base  delle  scritture  contabili  o  di   altra   documentazione   a
disposizione  del  soggetto  passivo.  Qualora  sulla  base  di  tale
documentazione  non  sia  possibile  ricostruire  l'ammontare   delle
operazioni  soggette  e  non   soggette   all'imposta,   l'ILCCI   e'
determinata in via presuntiva sulla base di criteri obiettivi, logici
e coerenti con la tipologia  di  attivita'  esercitata  adottati  dal
soggetto passivo d'imposta. 
  3. La disposizione di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle operazioni compiute entro il 31 dicembre 2020. 
    Roma, 16 dicembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri