Art. 52 Obblighi dei vettori e degli armatori 1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'art. 50, e di conservala per almeno 30 giorni al fine di renderla disponibile all'autorita' sanitaria; b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa; d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal Comitato tecnico scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28. 2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.