Art. 52 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'art. 50, e di conservala per almeno  30  giorni  al  fine  di
renderla disponibile all'autorita' sanitaria; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri  i  dispositivi
di protezione delle vie respiratorie e indicare le  situazioni  nelle
quali gli stessi possono essere  temporaneamente  ed  eccezionalmente
rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
    g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo  per
raggiungere una nave per  l'imbarco,  per  la  libera  uscita  e  per
lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal  Comitato  tecnico
scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo.